Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10981 del 14 luglio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 14, primo comma, c.p.c., qualora con un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al pretore venga proposta una domanda di pagamento dei canoni di leasing scaduti e al contempo la domanda di riconsegna di determinati beni mobili, tale seconda domanda deve presumersi di valore pari al limite massimo di competenza del giudice adito; dovendosi effettuare, ai sensi dell'art. 10, comma secondo c.p.c., il cumulo tra detta domanda e quella di pagamento dei canoni, ne consegue l'incompetenza per valore del giudice adito.

(massima n. 2)

Allorché il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ravvisi che il decreto sia stato emesso da un giudice incompetente per valore, deve adottare, nell'esercizio della sua competenza funzionale di giudice dell'opposizione, la consequenziale pronuncia di invalidità del decreto, e rimettere al tribunale, competente per valore. la causa ordinaria avente ad oggetto le domande cumulate originariamente proposte dal creditore con l'atto introduttivo della procedura per ingiunzione, onde consentire la traslatio judicii attraverso la tempestiva riassunzione ex art. 50 c.p.c.

(massima n. 3)

In materia di emissione ed opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di contenimento del valore della domanda nei limiti di competenza del giudice adito può essere validamente formulata solo nel ricorso per decreto ingiuntivo, e, ove formulata nella successiva comparsa di risposta dell'ingiungente-opposto, essa può efficacemente contrastare l'eccezione di incompetenza per valore del giudice che ha emesso il decreto sollevata dalla controparte solo se da essa possa desumersi la rinuncia al decreto ingiuntivo emesso, in quanto affetto da nullità per essere stato emesso da giudice incompetente per valore, con i conseguenti effetti circa le spese della fase monitoria, e con l'instaurazione ex novo di un ordinario giudizio di cognizione

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