Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5228 del 6 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la mera omissione della notifica dell'avviso di opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto depositato in cancelleria, costituisce soltanto un'irregolaritą che, non comporta l'esecutivitą del decreto ingiuntivo né l'applicabilitą della norma dell'art. 650 c.p.c. per l'opposizione tardiva.

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