Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4857 del 26 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, anche se il decreto sia stato emesso fuori dai casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sicché lo stesso giudice può dichiarare la nullità del decreto solo nei casi in cui, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o per difetto di altri presupposti processuali, cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti dell'opponente e dell'opposto.

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