Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2761 del 22 luglio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione a decreto ingiuntivo dą luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale e rimangono soggette agli oneri relativi, nel senso che la qualitą di attore spetta al creditore (convenuto in opposizione), mentre quella di convenuto spetta al debitore (opponente). Pertanto, ai fini della competenza, occorre aver riguardo alla domanda di ingiunzione proposta dal creditore, sulla quale č competente a pronunziare il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637 c.p.c.).

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