Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9685 del 21 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — nel quale attore in senso formale č l'opponente, che propone le sue domande nella forma dell'atto di citazione (art. 645 c.p.c.), e, quindi, con il rispetto dei requisiti di contenuto indicati nell'art. 163 c.p.c., mentre il creditore, sebbene attore in senso sostanziale, assume la veste di convenuto in senso formale, ed č tenuto ad esporre compiutamente le sue difese nella comparsa di risposta (art. 167, primo comma, c.p.c.) — al creditore opposto non č consentito, nella prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., proporre nuove domande. (Nella specie il convenuto in senso formale, una societā calcistica, che aveva azionato la propria pretesa in sede monitoria sulla base di una clausola penale a presidio di un'obbligazione simulata, prevedente il pagamento di una somma di danaro per il caso del mancato svolgimento di una partita di calcio, preso atto delle diverse prospettazioni di controparte in sede di atto di opposizione, aveva, in esito alla prima udienza di trattazione, sostituito il titolo della domanda, facendo leva sul contratto dissimulato, avente ad oggetto il versamento di una somma di danaro che l'opponente, anch'esso una societā calcistica, si era impegnato a versare quale contributo alle spese che esso opposto doveva sostenere per il compenso da corrispondere ad un calciatore precedentemente ceduto).

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