Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4719 del 28 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere di abbreviazione fino alla metā dei termini di comparizione nelle cause che richiedono pronta spedizione, attribuito dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c., č riferibile anche alle controversie d'opposizione a decreto ingiuntivo (ad eccezione delle controversie in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro), nonostante per queste sia giā prevista l'astratta ed autonoma riduzione legislativa di cui all'art. 645 c.p.c. Infatti, la contemporanea applicabilitā dell'art. 645, comma 2, e dell'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. č resa possibile dalla diversitā di ragioni giustificatrici che sorreggono le due distinte riduzioni dei termini: la prima genericamente ed astrattamente riconnessa alla peculiaritā della fattispecie processuale di opposizione alla ingiunzione, in cui entrambe le parti hanno giā avuto modo di presentare i propri argomenti difensivi e non vi č pių ragione di differire l'istruzione della causa, la seconda dipendente da concrete e specifiche ragioni di urgenza emergenti dalle peculiaritā del caso e da valutarsi di volta in volta dal giudice.

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