Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5219 del 21 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione a più parti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, non è inesistente, ma nulla e il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, con la rinnovazione della notificazione; tale attività è integrativa della prima notifica pervenuta in una sola copia al comune difensore e pertanto non è necessario un nuovo mandato alle liti sull'atto rinnovato.

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