Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17482 del 4 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza causa si differenziano strutturalmente e tipologicamente, pertanto la seconda integra, rispetto alla prima originariamente formulata, una domanda nuova con la conseguenza che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, č consentito avanzare con la comparsa di costituzione e risposta domanda di arricchimento senza causa soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine che possa giustificare tale esigenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che il creditore opposto, che aveva agito in sede monitoria per il pagamento di prestazioni professionali nascenti da titolo contrattuale, potesse avanzare, in sede di opposizione, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, poiché l'opponente si era limitato ad eccepire l'inesistenza del titolo contrattuale a sostegno della pretesa, non estendendo il tema di indagine).

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