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Articolo 638 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda e deposito

Dispositivo dell'art. 638 Codice di procedura civile

La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso (1) contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono [634, 635]. Il ricorso deve contenere (2) altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [82, 86], la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria[art. 645 del c.p.c.].

Il ricorso è depositato (3) in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.

Note

(1) Vista la sommarietà del procedimento la scelta del legislatore per l'atto introduttivo è stata quella del ricorso, anche per la rapidità con cui lo stresso procedimento dovrebbe concludersi. Ad ogni modo, si precisa che il diritto di difesa viene garantito sia dal carattere eventuale del contraddittorio sia dal rigore della prova su cui deve fondarsi la domanda del ricorrente.
(2) Accanto agli elementi caratterizzanti gli atti di parte di cui all'art. 125, il ricorso deve contenere anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente, del creditore ricorrente e del suo procuratore, del debitore ingiunto, l'oggetto, le ragioni della domanda e la prova scritta fornita dal ricorrente. Il ricorso può anche essere redatto in modo sommario purché sia accompagnato da uno dei documenti previsti dagli artt.634, 635 e 636 c.p.c..
(3) Con il deposito del ricorso si dà avvio al procedimento monitorio. La notifica del ricorso e del pedissequo decreto segna, invece, il momento della pendenza della lite, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.

Spiegazione dell'art. 638 Codice di procedura civile

La forma che il legislatore ha scelto per l’introduzione del procedimento monitorio è quella del ricorso, preferendola anche in considerazione della rapidità con cui lo stresso procedimento dovrebbe concludersi (il destinatario dell'azione ne viene informato soltanto dopo che la stessa è già stata portata a conoscenza dell'ufficio giudiziario).
Il diritto di difesa viene comunque garantito sia dal carattere eventuale del contraddittorio sia dal rigore della prova su cui deve fondarsi la domanda del ricorrente.

Oltre agli elementi che caratterizzano gli atti di parte di cui all'art. 125 del c.p.c., il ricorso deve contenere anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente, del creditore ricorrente e del suo procuratore, del debitore ingiunto, l'oggetto, le ragioni della domanda e la prova scritta fornita dal ricorrente.
La redazione del ricorso può essere fatta in modo sommario, purché sia accompagnato da uno dei documenti previsti dagli artt. 634, [[n635cpc e 636 c.p.c.

Il richiamo ai requisiti indicati nell' art. 125 assume rilievo in considerazione della necessità di indicare nel ricorso le ragioni della domanda monitoria, ovvero i soli fatti costitutivi del diritto, mentre non rilevano in tale fase né vanno allegati o dimostrati in senso negativo dal ricorrente i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi; resta comunque ferma la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio, anche in questa fase, l'esistenza di eccezioni in senso lato, mentre l'esistenza di fatti integranti eccezioni in senso stretto potrà essere rilevata solo dall'ingiunto per mezzo dell’eventuale futura opposizione.

In tema di procedimento monitorio un problema che la giurisprudenza si è trovato a dover affrontare è stato quello della ammissibilità e legittimità della c.d. “domanda frazionata”.
Si parla di frazionamento della domanda nell’ipotesi in cui il creditore introduca molteplici azioni di condanna nei confronti dello stesso debitore e con riferimento ad un'unica causa petendi, richiedendo ogni volta un diverso petitum mediato, individuabile come la mera frazione di un credito unitario, che sarebbe stato possibile reclamare per intero fin dall'inizio.
A tale riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giunte alla conclusione che il frazionamento giudiziale di un credito unitario è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., risolvendosi in abuso del processo.

Il secondo comma della norma dispone che in mancanza di indicazione del procuratore oppure in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Anche in tale procedimento il ricorrente deve normalmente avvalersi del ministero e/o dell'assistenza di un difensore, salvo il caso in cui si tratti di procedimenti di competenza del giudice di pace e purché il valore della causa non sia superiore ad euro 516,46 (cfr. il comma 1 dell’art. 82 del c.p.c.), ovvero nel caso di procedimenti di competenza del tribunale riconducibili agli artt. art. 409 del c.p.c., art. 442 del c.p.c., art. 447 bis del c.p.c., il cui valore non sia superiore ad euro 129,11 (in questi casi la parte può stare in giudizio personalmente).
La procura alle liti va rilasciata nel rispetto dei requisiti formali dettati dall'art. 83 del c.p.c. , potendo essere apposta a margine del ricorso o in calce allo stesso (non è consentito un suo rilascio successivo alla proposizione della domanda, trattandosi di una possibilità eccezionale, che il secondo comma dell’art. 125 del c.p.c. riserva ai soli procedimenti da introdurre con atto di citazione).

Infine, si ritiene utile precisare che il procedimento monitorio prende avvio dal deposito del ricorso, mentre la notifica del ricorso e del pedissequo decreto segna il momento della pendenza della lite, i cui effetti retroagiscono appunto al momento del deposito del ricorso.

Massime relative all'art. 638 Codice di procedura civile

Cass. pen. n. 8240/2020

In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2015).

Cass. civ. n. 23325/2017

In tema di procedimento per decreto ingiuntivo, sulla validità della notificazione del ricorso, sottoscritto dal difensore munito di mandato di data certa anteriore, non incide la mancata menzione di tale mandato nel ricorso stesso, trattandosi di formalità non prescritta dall'art. 638 c.p.c..

Cass. civ. n. 14937/2013

L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, c.c., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 c.p.c. che dell'art. 20 c.p.c. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.

Cass. civ. n. 7786/2013

In tema di procedimento d'ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex art. 156, secondo comma, c.p.c., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 c.p.c., sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei intercorsi fra le stesse parti, non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato nullo, per vizio inerente all' "editio actionis", il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per prestazioni professionali rese in distinte cause in adempimento di una pluralità di incarichi, sulla base di ricorso accompagnato da un'unica parcella, che non specificava le singole voci ed attività riferibili ai rispettivi procedimenti).

Cass. civ. n. 4780/2013

L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, conferita da società estintasi per incorporazione) comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore.

Cass. civ. n. 22489/2006

La domanda giudiziale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo contro un soggetto determinato e la notificazione allo stesso del decreto ingiuntivo investono il destinatario della notificazione della qualità di parte tenuta ad effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso e, nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, di parte nei confronti della quale può essere sperimentata l'azione esecutiva per la realizzazione della condanna.

Cass. civ. n. 8042/2006

In tema di forma della domanda d'ingiunzione, in ordine alla quale l'art. 638 c.p.c. prescrive che il ricorso contenga i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c. (e, quindi, che esso sia sottoscritto: dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore), soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce a tale atto introduttivo del procedimento monitorio, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.

Cass. civ. n. 7699/1990

La prescrizione dettata dall'art. 414 c.p.c. sui requisiti del ricorso introduttivo di controversia di lavoro non è applicabile alla domanda d'ingiunzione.

Cass. civ. n. 3355/1987

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo, completamente avulso e separato dal procedimento sommario di ingiunzione, ma solo l'ulteriore sviluppo, sia pure eventuale, della fase monitoria, caratterizzato dalla cognizione piena nel contraddittorio delle parti. Pertanto, una volta effettuata dal creditore, con l'istanza di decreto ingiuntivo, l'elezione di domicilio, questa, se non revocata o comunque sostituita, continua a spiegare efficacia anche nel giudizio di opposizione per tutti i casi nei quali un fatto processuale debba essere notificato personalmente alla parte. Conseguentemente, ove il creditore, con l'istanza di decreto ingiuntivo, abbia eletto domicilio presso il procuratore nominato per il procedimento monitorio ma, convenuto in opposizione, non si sia costituito, il giudizio di opposizione interrottosi per morte dell'opponente è validamente riassunto dagli eredi di quest'ultimo con atto notificato al creditore presso il domicilio da lui originariamente eletto.

Cass. civ. n. 4625/1985

L'elezione di domicilio nel ricorso per ingiunzione (art. 638 c.p.c.) vale ai fini della procedura monitoria — che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale giudizio di opposizione — fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 645, primo comma, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione. Pertanto, qualora il creditore opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa in sede di opposizione è a lui ritualmente notificata, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 292, e cioè personalmente, non rilevando più l'originaria elezione di domicilio fatta per la fase monitoria.

Cass. civ. n. 417/1981

L'art. 638 primo comma c.p.c., nella parte in cui prescrive che il ricorso per decreto ingiuntivo, quando è ammessa la costituzione di persona, deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, si riferisce al caso di costituzione di persona secondo la previsione dell'art. 82 primo e secondo comma c.p.c., e non anche al caso in cui il procuratore legale eserciti lo ius postulandi nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il quale va equiparato a quello in cui agisce su mandato del cliente. In tale seconda ipotesi, pertanto, e sempreché il procuratore sia iscritto nell'albo del tribunale nella cui circoscrizione si trova quel giudice (sì da non richiedersi l'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), la mancanza della predetta dichiarazione di residenza od elezione di domicilio non autorizza la notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo presso la cancelleria.

Cass. civ. n. 4100/1978

A norma dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio in corso fuori della circoscrizione del tribunale a cui sono assegnati, devono, all'atto della costituzione del giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria, presso la quale il giudizio è in corso; in mancanza, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Il termine — all'atto della costituzione — va inteso, nel procedimento monitorio, come il momento di presentazione in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo. Da ciò consegue che il procuratore, il quale proponga un ricorso per ingiunzione fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve, all'atto della presentazione del ricorso, a norma dell'art. 638 c.p.c., eleggere domicilio nella sede del giudice adito e che, in mancanza, l'opposizione all'ingiunzione dovrà essere notificata presso la cancelleria. L'irregolarità della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo concernente il luogo ove essa dev'essere eseguita comporta non già l'inesistenza ma la semplice nullità di essa, con la conseguenza che, in tal caso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione, la quale, se tempestiva, impedisce ogni decadenza.

Cass. civ. n. 2348/1977

Qualora il procuratore legalmente esercente, che ha sottoscritto il ricorso per ingiunzione in forza di rituale procura, produca questa solo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione instaurato dall'ingiunto, la nullità del ricorso e del decreto, per difetto di procura, non si estende al giudizio di opposizione e, quindi, non osta a che il giudice della medesima abbia il potere-dovere di statuire sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione.

Cass. civ. n. 1420/1966

Il ricorso per ingiunzione sottoscritto da un procuratore legale non iscritto in alcuno degli albi dei tribunali del distretto della Corte d'appello di cui fa parte il giudice adito è affetto da nullità assoluta e insanabile. La nullità assoluta del ricorso per ingiunzione sottoscritto da un procuratore legale esercente extra territorium si estende al decreto ingiuntivo e al giudizio di opposizione e non è sanata per effetto della costituzione in questo giudizio di un procuratore iscritto in uno degli albi del distretto di cui fa parte l'autorità giudiziaria adita. Il giudice — davanti al quale sia stata proposta opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su un ricorso affetto da nullità assoluta, perché sottoscritto da un procuratore esercente extra territorium — non può pronunciare sulla domanda introdotta con il ricorso nullo, anche se nel giudizio di opposizione la parte opposta si sia costituita a mezzo di un procuratore legalmente esercente. La corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado, che — invece di dichiarare la nullità del giudizio di opposizione, perché il ricorso per ingiunzione era stato sottoscritto da un procuratore legale esercente extra territorium — abbia pronunciato sul merito.

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