Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15720 del 11 luglio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione.

(massima n. 2)

La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente, le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda. (Nella fattispecie, il locatore aveva chiesto, con ricorso per decreto ingiuntivo al presidente del tribunale, il pagamento di canoni di locazione alla conduttrice Asl, che ha a sua volta proposto opposizione con citazione al decreto ingiuntivo: la Corte d'appello, con sentenza confermata sul punto dalla Corte di cassazione, ha ritenuto l'opposizione tempestiva perché proposta correttamente nella forma ordinaria).

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