Cassazione civile Sez. II sentenza n. 240 del 12 giugno 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'opposizione a ingiunzione, le questioni relative alla ammissibilitą e alla procedibilitą dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia inammissibile od improcedibile, resta precluso al giudice il controllo sulla precedente fase processuale, ed anche la possibilitą di rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali dell'azione esercitata nella fase monitoria.

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