Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5860 del 3 ottobre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'opposizione avverso decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente, la cui inosservanza determina l'improcedibilitą dell'opposizione, decorre, in applicazione dell'art. 165 primo comma c.p.c., dalla data della notificazione dell'atto al creditore opposto, mentre resta in proposito irrilevante che solo in data successiva l'ufficiale giudiziario abbia provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 645 primo comma c.p.c., a notificare al cancelliere avviso dell'opposizione medesima.

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