Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5039 del 8 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilitą dell'opposizione. Al riguardo, deve escludersi che il termine per la costituzione dell'opponente di cui all'art. 165 c.p.c. decorra — allorché la notifica sia stata effettuata tramite ufficiale giudiziario — dal momento in cui quest'ultimo ha restituito alla parte istante l'originale dell'atto notificato (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 239 del 2000).

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