Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16744 del 17 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilitā del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre nč quel giudice né le parti. Ne consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice "ad quem" č tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte.

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