Nei casi in cui il
titolo esecutivo, di cui ci si intende avvalere per intraprendere un’
esecuzione forzata, sia costituito da una
sentenza, da altro provvedimento dell’autorità giudiziaria oppure da un atto ricevuto da
notaio o altro
pubblico ufficiale, occorre che lo stesso sia munito della
formula esecutiva, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente.
Questa disposizione consente di individuare la nozione di titolo esecutivo in senso documentale ed è altresì volta a rendere l’ufficio esecutivo edotto dell’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, consentendo allo stesso di rendersi conto se il soggetto che chiede l’esecuzione ha diritto alla tutela esecutiva.
Fatto salvo il caso dell’
ordinanza con cui il giudice convalida la
licenza o lo
sfratto o dell’atto che rimane in
cancelleria o presso un pubblico ufficio, la formula esecutiva non viene apposta sull’originale del provvedimento, ma su una
copia conforme all’originale e può essere rilasciata solo alla parte in favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o stipulata l’
obbligazione, ovvero in favore dei suoi successori (in calce alla formula esecutiva deve indicarsi la persona alla quale è spedita).
Tale modalità è funzionale a garantire che circoli una sola copia del documento che rappresenta il titolo esecutivo; l'inosservanza del divieto di rilasciare più di una copia del titolo in forma esecutiva alla stessa parte, senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario, costituisce una mera irregolarità dell'esecuzione, la quale non incide né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della stessa esecuzione.
La formula esecutiva non è richiesta per i titoli esecutivi stragiudiziali di cui al n. 2 del secondo comma dell’
art. 474 del c.p.c.; infatti,
cambiale e
assegno circolano in originale, essendo nella materiale disponibilità della parte, ragione per cui ne è prevista la trascrizione nel
precetto ai sensi del secondo comma dell'
art. 480 del c.p.c..
In questi casi l'
ufficiale giudiziario si attiva con la presentazione dell'originale del titolo, della cui trascrizione certifica la conformità nell'atto di precetto; la medesima soluzione è stata adottata anche per la
scrittura privata autenticata, titolo esecutivo ai sensi del secondo comma n. 2 dell’
art. 474 del c.p.c..
La spedizione in forma esecutiva deve essere altresì esclusa per i titoli di formazione amministrativa così come per i
provvedimenti cautelari (il cui contenuto si attua ai sensi dell'
art. 669 duodecies del c.p.c.) e per il titolo esecutivo europeo.
Si ritiene opportuno precisare che la spedizione in forma esecutiva non incide sul diritto di procedere ad esecuzione forzata; ciò significa che se un atto ha efficacia esecutiva, la mantiene anche se il titolo in senso documentale manca della formula esecutiva, potendo ciò costituire motivo di
opposizione agli atti esecutivi.
Prima che venga apposta la formula esecutiva, il pubblico ufficiale abilitato al suo rilascio (
cancelliere o
notaio) è tenuto a verificare la legittimazione del soggetto attivo ad avvalersi del titolo esecutivo; dovrà anche effettuare un controllo formale in ordine all’esistenza del titolo ed alla sua effettiva esecutività (ad esempio, il notaio non potrà rilasciare il titolo se il diritto che si intende azionare è sottoposto a condizione sospensiva).
Non sono invece necessarie l'indicazione della data e del luogo di rilascio, delle generalità e della qualifica del rilasciante, né la firma dei fogli intermedi o l'apposizione di timbri di congiunzione.
Avverso il rifiuto di rilascio della formula esecutiva è possibile fare ricorso al capo dell'ufficio giudiziario ai sensi del secondo comma dell’[476cpc]].
Dal combinato disposto di questa norma con l’
art. 477 del c.p.c. se ne ricava una diversa estensione della portata soggettiva del titolo dal punto di vista attivo e passivo; infatti, mentre dal punto di vista attivo l’estensione riguarda in modo generico tutti i successori del creditore, sotto il profilo passivo l’estensione risulta limitata ai soli
eredi del debitore, e pertanto nei soli casi di successione per causa di morte
a titolo universale ed
a titolo particolare.
Tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere a proprio favore la spedizione vi è anche il terzo che, pur non essendo parte del contratto, sia beneficiario dei suoi effetti (è questo il caso del contratto a favore di terzo).
Eventuali vizi di apposizione della formula esecutiva possono farsi valere mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di contestazione del
quomodo del procedimento, di legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva e di regolarità formale del titolo esecutivo
L’ultima parte della norma, infine, contiene il testo della formula che deve essere apposta sul titolo esecutivo, come modificata dal D.lgs. n. 1 del 19.06.1946.