Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10852 del 5 dicembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

La rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, primo comma, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto, destinato a sovrapporsi a quello già posto in esame, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico. Perché di rinnovazione possa parlarsi è pertanto necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione.

(massima n. 2)

Ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo del proprio procuratore, la possibilità di effettuare la notificazione dell'atto di opposizione nella cancelleria del giudice adito deve ritenersi esclusa allorché l'autorità giudiziaria abbia sede nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui il procuratore è assegnato. Tale conclusione è imposta dal principio stabilito in via generale dall'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 379, che non può ritenersi derogato dall'art. 638 c.p.c., posto che questa disposizione, a differenza di quelle precedentemente in vigore (artt. 8 e 15, R.D. 7 agosto 1936, n. 1531), impone la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito solo quando la parte sia costituita personalmente.

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