Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14267 del 4 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione; pertanto, qualora abbia richiesto il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di un credito in base a titolo contrattuale, non può successivamente avanzare domanda fondata sui medesimi fatti ma a titolo di ingiustificato arricchimento, in quanto questa è da considerarsi nuova e non può, quindi, proporsi, come nella specie, per la prima volta in sede di appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.