Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8327 del 11 giugno 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

In relazione alla rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, il principio che il giudice ha l'obbligo di accertare, anche d'ufficio e in sede di impugnazione, la legittimazione processuale, comporta che egli deve verificare se il soggetto che agisce per l'ente dichiara di agire in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza del giudizio, non anche che il giudice è tenuto, di sua iniziativa, a svolgere accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest'ultimo l'onere di provare la qualità allegata solo in caso di contestazione della controparte; la tempestività di tale contestazione va valutata in relazione al momento in cui la suddetta controparte ha avuto certezza della carenza di prove in ordine alla qualità di rappresentante allegata dal suo contraddittore. (Nella specie la Corte ha ritenuto non tempestiva la contestazione intervenuta per la prima volta in sede di conclusioni in appello).

(massima n. 2)

La proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del presidente del tribunale di emetterlo non sono preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio; nel caso di instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si rende poi applicabile, non verificandosi né litispendenza, né incompetenza del giudice adito, l'istituto della riunione dei procedimenti, di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. (con conseguente esclusione di qualsiasi ipotizzabile violazione dell'art. 24 Cost., per lesione del diritto di difesa, sotto il profilo della necessità, per l'ingiunto, di duplicazione dell'attività difensiva e delle relative spese).

(massima n. 3)

La sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza. Ne deriva che qualora, a seguito di proposizione si riveli errata, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo resta necessariamente travolta dalla pronuncia della Corte di cassazione (della quale ha formato implicito oggetto), e deve, pertanto, escludersi che su di essa si possa ritenere formato il giudicato, per il fatto che la pronuncia di nullità non sia stata — di per sé — specificamente ed autonomamente impugnata.

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