Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2344 del 1 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al pretore o al conciliatore è governato dalle ordinarie norme del procedimento dinnanzi a questo giudice (artt. 311 e ss. c.p.c.) e non da quelle relative al giudizio dinnanzi al tribunale, che, ai sensi dell'art. 311 c.p.c. sono applicabili solo in quanto con le prime compatibili; ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al pretore, come in quello ordinario dinnanzi al medesimo giudice, l'opponente non ha l'onere di costituirsi in cancelleria prima della udienza di comparizione fissata in citazione e nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c. per il giudizio dinnanzi al tribunale, ma può anche costituirsi, secondo l'espressa previsione dell'art. 314 c.p.c., anche nella udienza di comparizione presentando al giudice la citazione (o il processo verbale di cui all'art. 312 c.p.c.).

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