Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2120 del 3 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda giudiziale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo contro un soggetto determinato e la notificazione allo stesso del decreto ingiuntivo investono il destinatario della notificazione della qualità di parte tenuta ad effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso e, nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, di parte nei confronti della quale può essere esperimentata l'azione esecutiva per la realizzazione della condanna, con la conseguenza che detto intimato ha interesse a proporre l'opposizione per far valere la sua estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

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