Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1020 del 14 aprile 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, nel suo complesso, č costituito anche dal ricorso, sono soltanto colui che ha proposto la domanda con detto ricorso e colui contro il quale la domanda stessa č stata diretta. Pertanto, č inammissibile l'opposizione con la quale un terzo, pur essendo consapevole che il decreto non lo riguardava e profittando della sua omonimia con l'effettivo destinatario di esso, cui il provvedimento era stato ritualmente notificato sostenga di non essere il soggetto passivo della pretesa creditoria posta a base dell'ingiunzione.

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