Cassazione civile Sez. III sentenza n. 692 del 27 marzo 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, non si costituiscono né l'opponente né l'opposto, viene a crearsi la situazione processuale contemplata dall'art. 171 comma 1 c.p.c. (mancata costituzione di tutte le parti nei termini stabiliti) onde necessita che, entro il termine di un anno, intervenga ai sensi dell'art. 307 dello stesso codice, l'atto riassuntivo della lite, quale impulso processuale necessario ad evitare l'estinzione del procedimento.

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