Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2637 del 2 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, qualora il ricorso in opposizione contro decreto ingiuntivo non osservi il termine di comparizione, si verifica nullitą della notificazione dell'atto (non dell'atto stesso), la quale rende applicabili le disposizioni dell'art. 291 c.p.c., in tema di rinnovazione della notificazione medesima, senza che possa distinguersi a seconda che detta inosservanza sia imputabile alla parte ovvero al giudice.

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