Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16199 del 25 luglio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilitą del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si č limitata a prevedere l'applicabilitą del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta č costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all'art. 414 c.p.c. e deve recare "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda". Resta pertanto irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio č posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimitą, validitą ed efficacia del decreto.

(massima n. 2)

Non č configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione al precetto intimato in virtł dello stesso titolo atteso che con il primo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, non ricorrendo, pertanto, identitą di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la litispendenza e, segnatamente, del "petitum" e della "causa petendi".

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