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Articolo 170 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Dispositivo dell'art. 170 Codice di procedura civile

Dopo la costituzione in giudizio [165, 166 c.p.c.] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito [84 c.p.c.], salvo che la legge disponga altrimenti (1).

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti (2).

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni] (3).

Note

(1) In seguito alla costituzione in giudizio, è il procuratore della parte a divenire destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette al proprio assistito, tranne nei casi in cui la legge prevede diversamente. Si notificano personalmente alla parte: l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio (art. 237 del c.p.c.); la sentenza nel caso di morte o impedimento del procuratore (artt. 286 e 301 c.p.c.); il ricorso per la correzione della sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 288 del c.p.c.); alcuni atti al contumace (art. 292 del c.p.c.).
(2) La consegna di una copia al procuratore di più parti non è sufficiente nei casi in cui debba essere notificata la sentenza e l'atto di impugnazione: in tali casi, è necessario eseguire la notifica in tante copie quante sono le parti costituite. Diversamente, la notifica deve ritenersi nulla e il vizio può essere sanato o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui è diretta l'impugnazione o con la rinnovazione della notifica ordinata dal giudice entro un termine perentorio.
(3) L’ultimo periodo di questo comma è stato abrogato dalla l. 12 novembre 2011, n. 183.

Ratio Legis

La norma in esame si occupa esclusivamente degli atti c.d. endoprocedimentali, compiuti all'interno del giudizio, con esclusione dell'atto di citazione, del ricorso e della sentenza.

Spiegazione dell'art. 170 Codice di procedura civile

Una volta che la parte si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore, tutte le notificazioni e comunicazioni dovranno farsi al procuratore costituito.
Viene qui sancito il principio della c.d. “sostituzione procuratoria”, secondo cui spetta al procuratore la conduzione del processo e l’esercizio di quei poteri di cui diviene titolare a seguito del conferimento della procura.
L’obbligo di effettuare le notificazioni e le comunicazioni degli atti endoprocessuali al procuratore costituito sussiste quando la parte che deve procedere alla notificazione sia a conoscenza dell’avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notificazione stessa.

La norma fa tuttavia salva l’ipotesi in cui la legge disponga diversamente, ed infatti si notificano alla parte personalmente, anche se costituita a mezzo di procuratore, tra gli altri:
  1. l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio (art. 237 del c.p.c.);
  2. la sentenza in caso di morte o impedimento del procuratore (art. 286 del c.p.c. comma 2);
  3. la richiesta di correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 183 del c.p.c. comma 3);
  4. la comunicazione di atti al contumace (art. 292 del c.p.c.).

Se una parte dovesse essere rappresentata da due procuratori con eguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi sarebbe legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte, anche se la parte avesse eletto domicilio presso uno solo di loro.

Il secondo comma prevede l’ipotesi in cui il procuratore è costituito per più parti, disponendo che in tali casi è sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto.
Va tuttavia precisato che la consegna di una copia al procuratore di più parti non è sufficiente nei casi in cui debba essere notificata la sentenza e l'atto di impugnazione: in tali casi, è necessario eseguire la notifica in tante copie quante sono le parti costituite. Diversamente, la notifica deve ritenersi nulla e il vizio può essere sanato o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui è diretta l'impugnazione o con la rinnovazione della notifica ordinata dal giudice entro un termine perentorio.

Vi sono dei casi in cui le notifiche e le comunicazioni vanno fatte in modo specifico, e precisamente:
  1. se la parte si è costituita personalmente, la notifica e le comunicazioni debbo avvenire presso la residenza della stessa o presso il domicilio eletto (così il terzo comma);
  2. le comparse e le memorie si comunicano mediante deposito in cancelleria, notifica o scambio documentato (così il quarto comma);
  3. gli atti introduttivi dei singoli gradi di giudizio vanno notificati in tante copie quante sono le parti, anche se rappresentate da un unico procuratore.

Nel vigore della disciplina normativa antecedente alla riforma del 2005, il giudice poteva prescrivere che per un singolo atto si applicasse una delle forme specifiche sopra viste.
Con la riforma operata invece dalla Legge 263/2005 veniva offerta alle parti la possibilità di avvalersi degli strumenti telematici per effettuare scambi e comunicazioni; non si trattava, però, di una previsione generalizzata, in quanto occorreva una specifica autorizzazione del giudice per singoli atti ed in qualunque stato e grado del giudizio.
Successivamente ancora, per effetto dell’art. 16 della Legge 179/2012, è stato disposto che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vengano effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione di copia integrale dell’atto.

Qualora i soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata non vi abbiano provveduto o non lo abbiano comunicato, le relative comunicazioni e notificazioni verranno loro effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria (la stessa cosa vale nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario).

Nei procedimenti civili nei quali la parte sta in giudizio personalmente ed il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, è consentito alla stessa di indicare l’indirizzo PEC presso cui vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

Per le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti, le notificazioni e comunicazioni vengono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica appositamente comunicati.


Massime relative all'art. 170 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20982/2021

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/03/2015).

Cass. civ. n. 27773/2020

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato. (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/10/2019).

Cass. civ. n. 14245/2020

E' ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenne nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda. (Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/06/2017).

Cass. civ. n. 13917/2020

La notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l'atto, e di rituale effettuazione delle formalità di affissione dell'avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, è valida e produttiva di effetti, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2014).

Cass. civ. n. 27911/2019

La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2015).

Cass. civ. n. 19530/2019

La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2017).

Cass. civ. n. 14140/2019

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Cass. civ. n. 25086/2018

Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacchè una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/06/2016).

Cass. civ. n. 16663/2018

La notifica della sentenza presso il domicilio reale del procuratore costituito, sito in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., in ragione del termine ridotto che può incidere sul diritto di difesa, con conseguente prevalenza del dato topografico su quello personale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/07/2016).

Cass. civ. n. 15920/2018

Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/09/2016).

Cass. civ. n. 6059/2018

L'art. 170, comma 2, c.p.c., secondo cui se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente, ai fini della valida notificazione o comunicazione, al medesimo, di atti del procedimento, la consegna di una sola copia di essi, opera, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, anche nell'ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2016).

Cass. civ. n. 30139/2017

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201,conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Cass. civ. n. 920/2017

In tema di notificazione di atti processuali, la parte non ha alcun onere di eleggere esplicitamente domicilio presso il suo difensore, atteso che essa si intende domiciliata presso quest’ultimo, al quale devono essere notificati tutti gli atti ex art. 170 c.p.c. e, se il legale esercita attività defensionale nella circoscrizione del tribunale in cui si svolge il giudizio, il luogo nel quale devono essere effettuate la notificazioni va individuato nel domicilio effettivo dello stesso difensore, quale risulta dall’albo professionale, non essendo in tal caso applicabile l’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che riguarda solo i procuratori esercenti “extra districtum”, prevedendo che - in mancanza di elezione di domicilio – la notifica sia effettuata presso la cancelleria del tribunale; ne deriva l’irritualità della notifica, eseguita ai sensi di tale disposizione, ad un legale esercente “intra disctrictum”, ciò che non dà luogo, però, ad un'ipotesi di inesistenza della notificazione, la quale deve ritenersi ristretta ai soli casi in cui la stessa sia stata omessa, bensì ad una sua nullità sanabile con la costituzione del destinatario, a nulla rilevando che quest’ultimo, nel costituirsi, abbia eccepito la predetta nullità.

Cass. civ. n. 24956/2016

In tema di notificazioni, il procuratore alle liti che eserciti al di fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, altrimenti considerandosi elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quest'ultimo; se, invece, operi all'interno della suddetta circoscrizione, può eleggere domicilio in qualunque luogo in essa ricompreso e, dunque, anche in comune diverso da quello sede del tribunale, potendo in tal caso le notifiche essergli effettuate solo presso il domicilio risultante dall’albo professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in un giudizio svoltosi, in prime cure, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, aveva ritenuto invalida la notifica dell’atto d’appello presso la cancelleria di detto tribunale, nonostante il procuratore destinatario della stessa appartenesse al foro di Roma ed avesse eletto domicilio nel Comune di Tarquinia, luogo, benché rientrante nella relativa circoscrizione, diverso da quello sede del giudice di primo grado).

Cass. civ. n. 4247/2015

L'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.

Cass. civ. n. 15070/2014

Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali. (Nella specie, nonostante la regolare comunicazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di appello, il difensore dell'appellante non aveva proceduto ad effettuarne la notifica alla controparte, unitamente all'atto di appello, entro il termine di rito; la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la statuizione di improcedibilità del ricorso in appello).

Cass. civ. n. 4933/2014

Qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un'attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante.

Cass. civ. n. 1987/2014

Nel caso di notifiche effettuate al difensore, l'erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione, se nonostante l'errore debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l'effettivo destinatario dell'atto.

Cass. civ. n. 13199/2013

Ai fini processuali, mentre è ammissibile che una parte possa avere due difensori, non è concepibile che possa eleggere domicilio in due luoghi diversi. Ne consegue che nell'ipotesi di nomina in corso di causa di un nuovo difensore, accompagnata da una nuova elezione di domicilio, solo il domicilio eletto per secondo deve ritenersi valido ed efficace al fine della notifica degli atti processuali, a nulla rilevando che né il primo difensore, né la prima elezione di domicilio, siano mai stati formalmente revocati.

Cass. civ. n. 7658/2013

L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - non è stato tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 c.p.c., né delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l'attività procuratoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 6377/2013

Le notificazioni al procuratore che, pur esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell'ambito della medesima circoscrizione, vanno fatte in questo luogo, e non nel domicilio legale risultante dall'albo professionale, giacché la notifica presso il domicilio in albo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del r.d.l. n. 1578 del 1933, è consentita alla parte notificante solo in via sussidiaria. Pertanto, è nulla la notifica dell'atto di appello eseguita al difensore costituito presso il domicilio risultante dall'albo, qualora diverso dal domicilio eletto nel giudizio in primo grado e non revocato.

Cass. civ. n. 19297/2012

L'art. 170, secondo comma, c.p.c., secondo cui se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente, ai fini della valida notificazione o comunicazione, al medesimo, di atti del procedimento, la consegna di una sola copia di essi, opera, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, anche nell'ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse.

Cass. civ. n. 19001/2010

È inammissibile il ricorso per cassazione notificato presso lo studio del procuratore del controricorrente che, nel secondo grado di giudizio, pur esercitando fuori della circoscrizione ove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui si svolge la causa, non abbia provveduto alla formale elezione di domicilio, dovendosi, in mancanza di tale indicazione, ritenere eletto il domicilio ai sensi degli artt. 82 del r.d. n. 37 del 1934 e 330 c.p.c. presso la cancelleria della Corte d'appello, trattandosi di una nullità radicale della notificazione, sanabile soltanto con la notifica eseguita a mani proprie del procuratore.

Cass. civ. n. 7365/2010

La notifica della sentenza effettuata presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, a seguito del trasferimento dello studio professionale in altra sede, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c., posto che detta variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 14641/2009

È valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito.

Cass. civ. n. 13546/2009

La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente - siccome in grado di soddisfare l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale - alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 c.p.c., ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello ai sensi dell'art. 325, comma primo, dello stesso codice di rito.

Cass. civ. n. 10961/2009

In tema di contenzioso tributario, la consegna a mani proprie della parte rappresenta una modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere, in tal senso dovendosi interpretare l'art. 17 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che, in quanto norma speciale, prevale su quella di cui all'art. 170 c.p.c., ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del D.L.vo n. 546 cit. Pertanto, è valida la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza effettuata a mani proprie della parte, anche quando la stessa sia costituita a mezzo di difensore, essendo tale comunicazione idonea a garantire il contraddittorio delle parti.

Cass. civ. n. 22542/2007

Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell'art. 141, quarto comma, c.p.c., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l'ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune. Ne consegue che in tal caso, ove la sentenza d'appello sia stata notificata presso predetta la cancelleria, dalla data di tale notifica decorre il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 13615/2006

L'art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono legittimamente essere eseguite presso la cancelleria, ufficio unico articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell'ufficio (principio affermato dalla S.C. in controversia in materia di lavoro nella quale si censurava la notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale, e non già presso la cancelleria della sezione lavoro, nella specie del Tribunale di Trani. La S.C. ha ritenuto tale tesi priva di fondamento, in quanto basata sul presupposto che in Trani esistessero distinte cancellerie per le sezioni civili e le sezioni lavoro e che tale distinzione avesse rilevanza esterna ai fini della notifica, ritenendo, peraltro, irrilevante, ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, del R.D. n. 37 del 1934, sul presupposto che il ricorrente non rimettesse in discussione la regola della notifica presso la cancelleria, ma solo l'individuazione dell'ufficio interno di cancelleria presso il quale eseguire la notifica).

Cass. civ. n. 13661/2004

A seguito della pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento, si instaura la fase della verifica (che ha inizio con la presentazione delle insinuazioni al passivo e termina con il deposito dello stato passivo), funzionale all'accertamento, tramite una delibazione sommaria, dell'ammontare delle passività del fallimento, e caratterizzata da una natura meramente esecutiva (verificandosi nel corso di essa, in modo non contenzioso e senza il contraddittorio di tutti i soggetti interessati, la sussistenza dei crediti verso la massa), ciò che esclude l'instaurazione di un giudizio di cognizione propriamente detto, con conseguente inapplicabilità, in tema di notificazioni, del disposto dell'art. 170 c.p.c., che, in quanto norma speciale rispetto al dettato generale di cui agli artt. 136 ss. stesso codice, trova applicazione esclusivamente al giudizio di cognizione.

Cass. civ. n. 15482/2003

La notificazione al procuratore che, benché cancellato dall'albo, adempia al dovere di darne comunicazione alla parte non è inesistente, ma soltanto nulla, e, pertanto, suscettibile di sanatoria nel caso in cui l'atto abbia comunque raggiunto il suo effetto.

Cass. civ. n. 1893/2001

In tema di notificazione di atti al difensore che eserciti fuori distretto, non può dichiararsi la nullità della notifica al procuratore costituito effettuata nel suo domicilio, ancorché non a mani proprie, invece che nel domicilio eletto nel luogo ove ha sede l'autorità competente per il giudizio, salvo che il suddetto difensore non deduca di non aver avuto, per qualsiasi ragione, tempestiva conoscenza dell'atto.

Quando la legge consente alle parti di notificare un atto in più luoghi diversi, è sufficiente che entro il termine previsto intervenga una rituale notificazione, non rilevando che sia stata effettuata la notificazione anche presso un altro dei luoghi possibili e questa si sia perfezionata oltre il termine previsto, atteso che nessuna norma processuale prevede che la parte, di fronte alla possibilità di notificare in luoghi diversi, debba sceglierne uno soltanto, decadendo dalla facoltà di notificare in altri luoghi. (Nella specie, la parte aveva eletto domicilio fuori dal circondario del Tribunale procedente, legittimando così la notifica presso la cancelleria ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934; la S.C. ha ritenuto valida la notifica tempestivamente effettuata presso la suddetta cancelleria, benché in precedenza fosse stata effettuata notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto fuori del circondario del giudice adito e tale notifica si fosse perfezionata oltre il termine prescritto).

Cass. civ. n. 9863/2000

Il procuratore costituito è, ai sensi dell'articolo 170 c.p.c., il destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette alla parte rappresentata; le stesse devono eseguirsi al domicilio eletto anche quando la relativa elezione sia formalmente fatta dal titolare del diritto in contestazione perché quella si rilette necessariamente sul procuratore abilitato dalla procura ad litem e che ne abbia autenticato la sottoscrizione e redatto l'atto di citazione o la comparsa di risposta, così facendo propria quella elezione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione la notifica della sentenza d'appello presso la cancelleria del giudice a quo, in quanto l'elezione di domicilio in Catania, sede del giudice d'appello, presso lo studio dell'avvocato X fatta dalla parte, residente in Noto, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello era da intendersi estesa ai suoi procuratori esercenti nel circondario di Siracusa).

Cass. civ. n. 5961/2000

Qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori è valida la notifica dell'impugnazione presso uno dei due procuratori, ancorché la parte abbia eletto domicilio presso l'altro.

Cass. civ. n. 532/1999

Nell'ipotesi di riassunzione del processo a seguito dell'intervenuta interruzione per morte di una delle parti, il giudizio non può che proseguire nei confronti (oltre che degli eredi) delle stesse parti, le quali conservano la medesima posizione processuale assunta prima dell'interruzione; ne consegue che, non essendovi alcuna possibilità di dubbio in ordine alle parti nei cui confronti la riassunzione è stata operata, deve trovare applicazione la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 170 c.p.c., che, per le notificazioni da effettuare nel corso del processo, consente la consegna di una sola copia al procuratore, anche se costituito per più parti.

Cass. civ. n. 7820/1998

La notifica a due persone mediante consegna di unica copia ad una sola di esse, non è causa di inesistenza dell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullità che se non sanata per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, soltanto la rinnovazione della notifica con le conseguenze del caso.

Cass. civ. n. 12064/1995

L'art. 82, comma 2, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito) stabilendo che se il procuratore che esercita il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, comporta che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché in tal caso la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che in siffatta forma vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.

Cass. civ. n. 10109/1994

Qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte. (Nella specie, deceduto uno dei due procuratori nominati col mandato a margine dell'atto di citazione in appello il giorno stesso della pubblicazione della sentenza di secondo grado, questa era stata notificata all'altro procuratore; la Suprema Corte ha rilevato che tale notificazione era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione).

Cass. civ. n. 4602/1992

Ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito), il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica della sentenza al procuratore medesimo, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, sia ai fini della notifica di quest'ultima.

Cass. civ. n. 4081/1992

Nel caso di non fissata residenza nel capoluogo del circondario, ed anche in difetto dell'espressa autorizzazione del presidente del tribunale ex art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, al procuratore che eserciti nel distretto della corte d'appello, in cui è compreso il tribunale, sede del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto, ed abbia ivi il suo ufficio, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, né ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, il quale si riferisce ai soli procuratori che esercitino il proprio ministero fuori dalla circoscrizione di appartenenza, né (nel caso di procedimento innanzi a giudici monocratici) ai sensi dell'art. 58 att. c.p.c., che (al pari dell'art. 314, secondo comma e 414, n. 2 c.p.c.) concerne solo la parte che sta in giudizio personalmente, senza che ciò importi violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Cass. civ. n. 11100/1990

Quando il procuratore della parte esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, le notificazioni e comunicazioni (inclusa quella dell'ordinanza di ammissione di mezzi istruttori pronunziata fuori udienza) vanno effettuate al procuratore medesimo presso la cancelleria del giudice adito, se egli non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede la suddetta autorità giudiziaria, ai sensi della disposizione di cui all'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che non è stata abrogata, neppure per implicito, dall'art. 170 c.p.c.

Cass. civ. n. 4549/1985

Per il principio della translatio iudici, con la declinatoria di competenza il rapporto processuale sorto dinanzi al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua, in forza della domanda originaria, dinanzi a quello cui è rimessa la causa; tuttavia, qualora avvenga un mutamento di sede, il procuratore della parte deve provvedere a nuova elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice ad quem, intendendosi altrimenti il domicilio eletto presso la cancelleria di tale seconda autorità giudiziaria.

Cass. civ. n. 1378/1983

Ai sensi dell'art. 170 c.p.c., (per cui dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti) il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione all'esecuzione non è validamente comunicato al procuratore che, per quanto munito di mandato a margine del precetto, si sia limitato ad assistere la parte nell'attività relativa al precetto ed al pignoramento, ma non si sia costituito nel successivo giudizio di opposizione alla esecuzione, dove si è, invece, costituito altro procuratore.

Cass. civ. n. 1220/1973

La notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo va effettuata all'opposto personalmente in uno dei luoghi indicati nell'art. 638 c.p.c., non essendo applicabile in tale fattispecie l'art. 170 c.p.c., che presuppone un giudizio in corso e l'avvenuta costituzione delle parti.

Cass. civ. n. 1281/1959

Mentre alle parti, costituite nella precedente fase del processo, la notificazione dell'atto riassuntivo va fatta a norma dell'art. 170 a quelle non costituite, anche se non dichiarate contumaci, dev'essere eseguita personalmente. Nell'uno e nell'altro caso, le parti stesse, anche se chiamate dinanzi allo stesso giudice in un'udienza di istruzione (per essere già avvenuta quella di prima trattazione), hanno l'obbligo di costituirsi in giudizio, pena la cancellazione della causa dal ruolo, nei modi e nei termini ad esse rispettivamente assegnati con gli artt. 165 e 166 c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 170 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Maurizio S. chiede
domenica 26/07/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Maurizio S.,

Sono con la presente a richiedere il presente parere.

L’avvocato fa ricorso nei confronti dell’ex cliente chiedendo al giudice la concessione del decreto ingiuntivo per mancato pagamento degli onorari ex artt., 633 e 642 c.p.c.

Il Giudice, letto il ricorso rilevato che dai documenti prodotti dal credito risulta certo, liquido ed esigibile, ingiunge l’ex cliente ex art. 633 e seguenti c.p.c. (quindi non concede l’esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.).

L’ex cliente propone ricorso opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo.

L’avvocato si costituisce con “comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione” ex art. 648 c.p.c.

Il Giudice monocratico a svolgimento della riserva ex art. 14 del d.lgs. n.150/2011 rimette agli atti al Presidente della sezione civile del tribunale per la designazione del collegio e la fissazione della prossima udienza.

Il Presidente del Tribunale Civile fissa l’udienza per la comparizione della parti avanti al collegio, ed assegna il termine per la costituzione del convenuto sino a dieci gironi prima dell’udienza ai sensi e nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze previste dagli artt. 167 e 38 c.p.c. e dispone che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto. (art. 702 bis III comma c.p.c.).

La domanda è:

è ammissibile e auspicato proporre una “memoria difensiva di replica autorizzata” nell’interesse
dell’opponente ex cliente, di già in sede di notifica del ricorso e del decreto alla controparte entro i trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convento?

Osservazioni:

La necessità di presentare le controdeduzioni della comparsa di costituzione del professionista ancor prima delle memorie istruttorie (ex art. 183 c.p.c.), emerge non solo dal fatto che si vorrebbe immediatamente porre a conoscenza dell’infondatezza delle controdeduzioni sollevate da controparte, ma “soprattutto” per eccepire tempestivamente di già alla prima udienza di comparizione delle parti, della “inadeguatezza” e della “non validità” degli elementi di prova prodotti da controparte a supporto della richiesta della esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ex art. 648 c.p.c., sembra che sia necessaria l’immediata contestazione, in quanto dal dettato letterale dell’art. 648 comma 1 c.p.c., il Giudice può concedere la provvisoria esecuzione, provvedendo in “prima udienza” con ordinanza non impugnabile, quindi se l’ex cliente non presenta la contestazione alla richiesta del professionista della provvisoria esecuzione ancor prima della prima udienza, il Giudice in prima udienza potrebbe concederla, anche per il fatto che rileverebbe l’inerzia dell’ex cliente per non avere contrastato fino a quel moneto, la richiesta cautelare di controparte la cui oridnanza in ipotesi che venga accolta non sarebbe più impugnabile.

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 29/07/2020
Per espresso disposto dell’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, all’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali si applica il rito sommario di cognizione, previsto dagli artt. 702 bis ss. del c.p.c.
Come si comprende già dalla definizione (“sommario”), si tratta di un procedimento che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere caratterizzato da maggiore celerità e snellezza rispetto a quello ordinario. Ciò è evidente anche dai termini per il compimento degli atti processuali, che sono ridotti rispetto al rito ordinario.
Se, invece, il giudice ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, fissa l’udienza di cui all’art. 183 del c.p.c. e si applicano le norme sul processo di cognizione ordinario (art. 702 ter del c.p.c.).
Passando alla disciplina specifica del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 648 del c.p.c. prevede che, se l’esecuzione provvisoria non è stata già concessa in sede di emissione del decreto, ex art. 642 del c.p.c., possa essere disposta alla prima udienza, con ordinanza non impugnabile, nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Il codice non prevede la fissazione di termini entro cui le parti - e in particolare l’opponente - possano argomentare sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Ciò può avvenire, appunto, alla prima udienza; nella prassi, può accadere (ma non è scontato) che il giudice si riservi sulla concessione della provvisoria esecuzione e conceda alle parti un breve termine per note.
Tuttavia, in assenza di autorizzazione del giudice, una memoria non prevista dal codice di rito non può definirsi “autorizzata”, e deve ritenersi implicitamente vietata a mente del disposto dell’art. 170 del c.p.c., ultimo comma, il quale, nel disciplinare le modalità di scambio degli atti di parte non soggetti a notificazione (comparse e memorie), si riferisce esclusivamente a quelle “consentite dal giudice.
Pertanto il deposito di memorie non autorizzate configura un comportamento non consentito e anche poco corretto della parte.
La sede appropriata per le deduzioni riguardanti la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione è, dunque, quella della prima udienza, prima che il giudice decida sulla provvisoria esecuzione. Il giudice potrebbe concedere, semmai e su richiesta di parte, un apposito termine, ma ciò dipende essenzialmente dalla prassi dell’ufficio o del singolo magistrato.

Nicola M. chiede
sabato 04/12/2010

“Se una parte è difesa da due procuratori a chi deve essere notificata, ad ognuno di loro o in unico atto?”

Consulenza legale i 07/12/2010

Nell'ipotesi di più procuratori nominati dalla stessa parte, ognuno di essi, purché costituito, è legittimato a ricevere gli atti del giudizio, anche se la parte ha eletto domicilio presso uno solo di essi (così Cass. 06/12963: La notificazione degli atti del processo, qualora la parte sia rappresentata da più di un difensore, può essere utilmente effettuata ad uno di essi, anche nel caso in cui sia stato eletto domicilio presso l'altro). Qualora, poi, uno solo di detti procuratori eserciti il proprio ufficio nella circoscrizione del giudice adito, ovvero abbia eletto domicilio nel luogo in cui esso ha sede, deve presumersi che anche l'altro procuratore che eserciti fuori dalla circoscrizione abbia inteso domiciliarsi presso lo stesso luogo del collega, escludendo così che si possa ricorrere, nei suoi confronti, alla notificazione con deposito in cancelleria.