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Articolo 163 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Contenuto della citazione

Dispositivo dell'art. 163 Codice di procedura civile

La domanda [99, 316 c.p.c.] si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [disp. att. 69bis, 80, 128] (1).

L'atto di citazione [164, 318, 342, 405 c.p.c.] deve contenere (2):

  1. 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta (3);
  2. 2) il nome, il cognome [6 c.c.], la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio [43 c.c.] o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75 c.p.c. ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [11, 12 c.c.], un'associazione non riconosciuta [36 c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (4);
  3. 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda (5);
  4. 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
  5. 4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (11);
  6. 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi [115 c.p.c.] e in particolare dei documenti [2699 c.c. ss.] che offre in comunicazione [disp. att. 74] (7);
  7. 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura [83 c.p.c.], qualora questa sia stata già rilasciata;
  8. 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato(9).

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125(10), è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Note

(1) Nei giudizi introdotti con atto di citazione è l'attore a fissare la data della prima udienza di comparizione; egli dovrà tenere in considerazione il calendario giudiziario predisposto dal tribunale o dalla corte d'appello per le prime udienze. In ogni caso, l'art. 168 bis del c.p.c. statuisce che se il g.i. assegnato non tiene udienza nel giorno designato dall'attore, la comparizione delle parti è rimandata d'ufficio.
(2) L'atto di citazione è costituito da due sotto-atti: la vocation in ius, mediante la quale si costituisce il rapporto processuale in contraddittorio con la controparte (art. 163, nn. 1, 2, 6 e 7); l'editio actionis, con cui viene individuato l'oggetto del processo, ovvero la cosa oggetto della domanda (nn. 3 e 4).
(3) L'indicazione del giudice al quale si rivolge la domanda (es.: Tribunale di Milano) non deve necessariamente risultare dall'intestazione dell'atto, bensì può essere semplicemente inserita nel contesto dello stesso, purché non sorgano equivoci (con il rischio di nullità della citazione, v. art. 164 del c.p.c.). Non è necessario indicare la sezione di Tribunale a cui appartiene il giudice cui è rivolta la domanda.
(4) Le parole “il cognome e la residenza dell’attore” sono state sostituite da “il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore” dal D.L. 29.12.2009, n. 193, convertito nella L. 22.02.2010, n. 24.
Le parole “il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” sono state sostituite da “il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” dal D.L. 29.12.2009, n. 193, convertito nella L. 22.02.2010, n. 24.

L'indicazione delle parti è necessaria per individuare con precisione l'attore ed il convenuto, nonché le persone che, rispettivamente, li rappresentano o li assistono. Residenza, domicilio o dimora, vanno intesi come luoghi anagrafici: diversa è l'elezione di domicilio, che di solito viene fatta presso lo studio del difensore e nell'ambito della competenza territoriale del giudice adìto (art. 170 del c.p.c.). L'omessa indicazione di tali luoghi non determina la nullità dell'atto di citazione se dal contesto dell'atto è possibile identificare con certezza il destinatario.
Se l'attore o il convenuto sono persone giuridiche, va indicato l'organo o ufficio che ha la rappresentanza in giudizio. Non è necessario specificare chi sia la persona fisica investita del potere di rappresentanza: è sufficiente un generico riferimento al legale rappresentante pro tempore.
(5) La cosa oggetto della domanda viene chiamata petitum. Essa viene individuata attraverso la determinazione del bene della vita o della prestazione che si chiede al convenuto (c.d. petitum mediato), nonché sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (c.d. petitum immediato).
(6) E' l'elemento definito causa petendi, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio. Risulterà nulla, ex art. 164 del c.p.c. la citazione dalla quale non si possa desumere, neanche dal contesto dell'atto, il petitum (mediato ed immediato) e la causa petendi.
(7) L'art. 164 del c.p.c. non prevede che la mancata indicazione dei mezzi di prova costituisca ipotesi di nullità dell'atto di citazione. Le parti hanno infatti facoltà di chiedere l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui al sesto comma dell'art. 183 del c.p.c..
(8) Così modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
La necessità dell'invito a comparire discende dal fatto che l'atto di citazione può essere ricevuto da un soggetto non dotato di adeguate conoscenze giuridiche e quindi l'indicazione del termine per la costituzione è volta a far comprendere i tempi per la preparazione della propria difesa.
Il n. 7 non è applicabile dinnanzi al giudice di pace, poiché non sono ivi applicabili nemmeno le decadenze e le preclusioni proprie del processo davanti al tribunale.
(9) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia) ha disposto la modifica dell'art. 163, comma 3, numeri 4) e 7) e l'introduzione del numero 3-bis) all'art. 163, comma 3.
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(10) Il quarto comma dell'articolo in commento prevede che l'atto di citazione debba essere sottoscritto dalla parte (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore. La mancanza della sottoscrizione, pertanto, determina l'inesistenza della citazione stessa ed è assolutamente insanabile. Non è invece nulla la citazione se la sottoscrizione manca nella copia notificata, o è stata in essa riprodotta in copia, se l'atto contiene le indicazioni necessarie ad evidenziare la provenienza dello stesso da un difensore munito di mandato.
(11) E' l'elemento definito causa petendi, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio.

Brocardi

Causa petendi
Editio actionis
In ius vocatio
Libellum citationis
Libellus
Petitum
Vadimonium alieni imponere
Vadimonium concipere

Spiegazione dell'art. 163 Codice di procedura civile

L’atto di citazione è quell’atto con il quale si introduce il giudizio di cognizione, per mezzo del quale l’attore propone la domanda chiedendo che un proprio diritto venga tutelato nei confronti del convenuto, e ponendo nello stesso tempo il convenuto in condizione di difendersi in causa, invitandolo a comparire all’udienza che lo stesso attore fissa.
Di tale atto, tuttavia, non deve venirne a conoscenza solo il convenuto (a cui dovrà notificarsi), ma anche il giudice (attraverso la c.d. iscrizione a ruolo).
Si parla, infatti, di un duplice scopo dell’atto di citazione, a cui vengono ricollegati i particolari requisiti di forma e contenuto prescritti dalla norma in esame; deve a tal proposito osservarsi che lo stesso requisito può assumere diverso significato e finalità a seconda del destinatario (così, volendo fare un esempio, l’indicazione dei dei fatti e delle ragioni della domanda ha lo scopo di consentire al convenuto di proporre le proprie difese nel merito, mentre per il giudice di delimitare il suo potere-dovere di decidere).

Il primo elemento che l’atto di citazione deve contenere è l’indicazione del Tribunale dinanzi al quale la domanda è proposta.
E’ stato al riguardo chiarito che l’indicazione del giudice non deve essere necessariamente contenuta nell’intestazione dell’atto, purchè sia inequivoca.
Inoltre, se nell’atto viene indicato un giudice, mentre l’iscrizione a ruolo viene fatta davanti ad un diverso ufficio giudiziario, la causa resterà radicata davanti al giudice indicato nell’atto.

Il n, 2 del terzo comma è stato modificato dall’art. 4 comma 8 lett. b) del D.l. 193/2009, convertito nella Legge n. 24/2010, e richiede adesso che venga indicato, sia per l’attore che per il convenuto, il codice fiscale.
Trattasi di elemento utile non solo per consentire all’amministrazione tributaria di registrare la pendenza del giudizio che coinvolge quelle parti, ma anche ai fini di una migliore identificazione delle parti in causa, soprattutto quando si tratta di società, per le quali il numero di codice fiscale coincide con quello di iscrizione al registro delle imprese.
E’ stato infatti ritenuto che, qualora vi sia una effettiva e possibile incertezza su alcuna delle parti in causa, la mancata indicazione del codice fiscale determina la nullità dell’atto di citazione.
Nel caso specifico di rappresentanza legale o volontaria, devono essere indicati elementi sufficienti per identificare non solo il rappresentante, ma anche il rappresentato, che poi riveste il ruolo di convenuto sostanziale.
Per l’impresa individuale, invece, può essere indicato indifferentemente sia il nome del titolare che quello della ditta.

I nn. 3 e 4 richiedono che l’atto di citazione contenga l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni, con l’evidente scopo di identificare sia il diritto che l’atto intende far valere sia la domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.
Sono questi i tradizionali criteri di identificazione della domanda, i quali fanno riferimento alle nozioni di causa petendi e di petitum.
In relazione a quest’ultimo, si distingue tra petitum immediato (consistente nella cosa oggetto della domanda, o meglio nel bene materiale di cui l’attore chiede l’attribuzione) e petitum mediato (rappresentato dal provvedimento che l’attore chiede al giudice di pronunciare).
Secondo un orientamento sviluppatosi in dottrina, ma fatto proprio anche da parte della giurisprudenza, l’esposizione dei fatti sarebbe indispensabile solo per quei diritti che si definiscono “eterodeterminati” (ossia, diritti relativi e diritti di credito), mentre non lo sarebbe per l’identificazione dei diritti “autodeterminati” (quali sono i diritti assoluti, come quelli reali).

Per effetto della Riforma Cartabia il n. 4 è stato modificato precisandosi che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, debbano essere esposti in modo chiaro e specifico.
Inoltre, è stato anche inserito un nuovo n. 3 bis nel terzo comma, al fine di agevolare il rilievo di criticità relative alla procedibilità della domanda sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori udienza dal nuovo art. 171 bis del c.p.c., con l’obiettivo di assicurare la concentrazione e la ragionevole durata del processo.

Il n. 5 richiede che l’atto di citazione contenga l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che vengono offerti in comunicazione.
Si ritiene che tale indicazione non sia indispensabile per l’attore, non essendo prevista a pena di nullità dal successivo art. 164 del c.p.c., né comportando alcuna decadenza per il medesimo; l’attore, infatti, potrà successivamente formulare istanze istruttorie e depositare documenti, fino allo spirare dei termini previsti dal 6° comma dell’art. 183 del c.p.c..

Non sono ritenute indispensabili neppure le indicazioni di cui al successivo n. 6, ossia il nome e cognome del procuratore e gli estremi della procura.
La specificazione secondo cui l’indicazione della procura è necessaria solo qualora questa sia stata già rilasciata, si riconduce alla possibilità di rilascio della stessa in un momento successivo alla notificazione della citazione, purchè tale momento sia anteriore alla costituzione in giudizio dell’attore, prevista dal secondo comma dell’art. 125cpc.
La giurisprudenza ritiene che l’omissione dei requisiti previsti da questo n. 6 non siano causa di nullità della citazione, né che tale effetto possa farsi discendere dall’apposizione di una sigla o firma illeggibile, purchè essa possieda una precisa individualità grafica, tale da poterla attribuire al procuratore.
E’ invece considerata inesistente la citazione non sottoscritta dal procuratore nell’originale o sottoscritta da procuratore non legalmente esercente o in forza di procura nulla.

Quanto prescritto al n. 7, ossia indicazione della data dell’udienza e invito al convenuto a costituirsi, costituiscono la c.d. vocatio in ius.
Mentre l’invito non costituisce requisito indispensabile della citazione, è invece necessario a pena di nullità, per espressa previsione del primo comma dell’art. 164cpc, l’avvertimento al convenuto che, costituendosi oltre il termine di settanta giorni anteriori all’udienza, incorre nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. (secondo altro orientamento ancora più specifico, non è sufficiente l’avvertimento che si limita a richiamare la disposizione del codice, mentre dovrebbero essere indicate specificamente le decadenze in cui il convenuto può incorrere).
Anche questo n. 7 è stato oggetto di modifiche per effetto della Riforma Cartabia, essendo stato aggiunto un nuovo avvertimento, ovvero quello “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” (anche la mancanza di tale avvertimento deve farsi rientrare nella previsione di nullità disposta dal primo comma dell’art. 164 del c.p.c.).

Ulteriori modifiche relative a tale numero sono quelle relative al termine per la costituzione del convenuto, il quale risulta adesso fissato in settanta giorni prima dell'udienza (non più venti), dovendosi consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del thema decidendum ac probandum.
Per la medesima finalità è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione, non risultando tale istituto compatibile con la tempistica abbastanza serrata degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario, da espletarsi prima dell’udienza di cui all’art. 183 del c.p.c..

Per quanto concerne la data dell’udienza, si ritiene che non sia causa di nullità la mancanza dell’indicazione dell’anno, se comunque questo può agevolmente ricavarsi dal contenuto dell’atto, mentre è causa di nullità l’omissione totale della data o la sua incertezza assoluta.

L’ultimo comma si occupa del momento in cui l’atto di citazione, contenente tutti gli elementi sopra visti, viene consegnato dalla parte personalmente o dal suo procuratore all’ufficiale giudiziario per la sua notifica.
La notificazione di tale atto segna il momento iniziale della pendenza della lite, in quanto è solo in questo momento che si determinano gli effetti dell’atto di citazione, salvo quelli che si ricollegano alla successiva iscrizione a ruolo (necessaria, quest’ultima, ai fini della designazione del magistrato facente parte dell’ufficio giudiziario adito e che si occuperà della effettiva trattazione in udienza).

La pendenza della lite produce effetti processuali e sostanziali.
Tra gli effetti processuali vanno ricordati la litispendenza, la perpetuatio iurisdictionis et competentiae (cioè l’esatta individuazione del momento determinante per valutare la sussistenza dei presupposti di giurisdizione e di competenza del giudice adito), l’insensibilità al trasferimento a titolo particolare della res litigiosa.
Effetti sostanziali sono quelli che incidono direttamente sulla situazione soggettiva dedotta in causa, e sono, ad esempio, l’interruzione della prescrizione, l’impedimento della decadenza, il sorgere del diritto alla restituzione del frutti, la prevalenza rispetto ai successivi aventi causa, e così via.

Massime relative all'art. 163 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28004/2021

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018).

Cass. civ. n. 18718/2021

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 415 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'obbligo di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza contenga l'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., non comportando tale mancata previsione alcuna lesione del diritto di difesa od al giusto processo e ciò, tanto più, in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale (decisioni n. 65 del 1980 e n. 191 del 1999), rientrando nell'ampia discrezionalità del legislatore la regolazione degli istituti processuali, salvo il limite della palese irrazionalità o dell'arbitrio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018).

Cass. civ. n. 32/2021

La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2019).

Cass. civ. n. 27567/2020

La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che non aveva verificato se l'errore nella indicazione del nome di battesimo del destinatario dell'atto di appello fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell'impugnativa, cui era allegata la sentenza di primo grado, e delle risultanze della relata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019).

Cass. civ. n. 23973/2020

L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchè ritualmente prodotta in atti, producendosi così l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/01/2016).

Cass. civ. n. 13879/2020

In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017).

Cass. civ. n. 10450/2020

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015).

Cass. civ. n. 544/2020

L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2017).

Cass. civ. n. 21448/2019

La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l'atto di citazione e, specularmente, con l'atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione processuale, costituiscono l'unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli (nella specie, persona fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una associazione), è in detti atti che la parte deve indicare quale dei ruoli intende spendere (e, se del caso, tutti), non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d'iscrizione a ruolo o la procura.

Cass. civ. n. 18560/2019

La lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo.

Cass. civ. n. 15523/2019

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate.

Cass. civ. n. 10577/2018

La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica) richiede – ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. – l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda".

Cass. civ. n. 1881/2018

Nel processo ordinario di cognizione qualora nell'atto introduttivo non siano indicati - ex art. 163, n. 4, c.p.c. - gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, ex art. 164, comma 4, c.p.c., in mancanza di deduzione in appello di tale "error in procedendo" del giudice di primo grado - concernente la violazione dell'art. 164 c.p.c. - il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno, dovendo ritenersi quali elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda quelli corrispondenti a tale giudicato.

Cass. civ. n. 13328/2015

Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa.

Cass. civ. n. 12059/2015

Qualora siano giudizialmente proposte più domande (nella specie, alcune alternative tra loro ed altre subordinate al mancato accoglimento delle prime), l'omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralità di negozi ed atti che le riguardano, ne rende assolutamente incerto l'oggetto, attesa la molteplicità delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice, determinandone, pertanto, la corrispondente nullità, ex artt. 164, terzo comma, e 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 24471/2014

In tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.

Cass. civ. n. 21957/2014

In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.

Cass. civ. n. 21910/2014

In materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione.

Cass. civ. n. 21557/2014

La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale, sicché ove ne siano violati i criteri va disposta la trasmissione degli atti al presidente del tribunale perché provveda con decreto non impugnabile ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ. Qualora, peraltro, l'attore abbia indicato nell'atto di citazione, sia pure erroneamente, la sede principale del tribunale (nella specie, di Paola), ma, successivamente, abbia iscritto la causa presso la sezione distaccata (nella specie, di Scalea), resta precluso al convenuto di conoscere effettivamente la sede presso la quale avrebbe dovuto costituirsi, con conseguente nullità del giudizio dovendosi interpretare l'art. 163 cod. proc. civ., alla luce del diritto costituzionale di difesa, nel senso che l'atto introduttivo non solo deve indicare il tribunale centrale ma anche la sede distaccata e, se indica solo il primo, deve essere seguito dall'iscrizione presso di esso.

Cass. civ. n. 20294/2014

La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto sufficientemente identificato, attraverso la puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito, l'oggetto della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita proposta da una curatela fallimentare).

Cass. civ. n. 6352/2014

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).

Cass. civ. n. 6202/2014

La citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.

Cass. civ. n. 28669/2013

In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Tuttavia, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati specificamente individuati nell'atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate).

Cass. civ. n. 28451/2013

L'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione è irrilevante se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullità sanabile ex art. 164 cod. proc. civ., in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l'atto da notificare era indirizzato.

Cass. civ. n. 11751/2013

La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

Cass. civ. n. 7115/2013

Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 c.p.c.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti.

Cass. civ. n. 17408/2012

La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.

Cass. civ. n. 6803/2012

La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società. *

Cass. civ. n. 691/2012

Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.

Cass. civ. n. 20934/2011

Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, c.p.c., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza.

Cass. civ. n. 17703/2011

In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, (nella specie, nell'ambito di un contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1662, secondo comma, c.c.) può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, stante l'impedimento derivante dalla diversità delle due "causae petendi", tra di loro non in rapporto di contenente a contenuto; ne consegue che la domanda di risoluzione di diritto può ritenersi proposta, in alternativa a quella di risoluzione giudiziale, solo se i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.

Cass. civ. n. 16876/2010

Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel "petitum".

Cass. civ. n. 9217/2010

La citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo curatore, integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 2, e 164 c.p.c., la cui sanatoria, in mancanza di costituzione dell'inabilitato, è disciplinata non dall'art. 182 c.p.c., ma dagli artt. 164, comma 2, e 156, comma 3, c.p.c.; qualora la nullità non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell'appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, che non esclude però l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Il giudice di appello deve perciò dichiararla e, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 c.p.c..

Cass. civ. n. 20817/2006

La mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. A tal fine, l'attestazione del cancelliere di conformità all'originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione «richiesto come in atti» può essere idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica. L'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. c.p.c., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali.

Cass. civ. n. 16474/2004

È insanabilmente nulla, e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico, la citazione in primo grado o in appello sottoscritta da procuratore non munito di valida procura, costituente il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, e pertanto non è possibile alcuna sua regolarizzazione attraverso l'esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore (o, in via sostitutiva, al collegio) dall'art. 182 c.p.c.

Cass. civ. n. 15498/2004

In tema di vizi dell'atto di citazione, affinché ricorra la causa di nullità prevista dall'art. 164, primo comma, c.p.c., deve aversi totale mancanza della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, a cui è equiparabile l'assoluta incertezza sulla medesima. È compito del giudice del merito esaminare se, nonostante l'erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all'individuazione della udienza di comparizione.

Cass. civ. n. 13652/2004

In tema di nullità della citazione, la mancata, completa indicazione, da parte dell'attore, del giorno dell'udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art. 168 bis con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167, implica la nullità della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente, all'esito della nuova formulazione del ricordato art. 163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all'art. 166, necessario essendo, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l'esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l'onere corrispondente, l'avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell'invito.

Cass. civ. n. 8344/2004

L'erronea indicazione del convenuto non determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio qualora il giudice possa escludere ogni incertezza circa la identificazione del destinatario dello stesso. Tale convincimento costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione di accoglimento della opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della Srl «Achille Lauro Airlines» in amministrazione straordinaria, introdotta con atto nel quale era stato evocato in giudizio un soggetto indicato come «Gruppo Flotta Lauro» atto del quale la decisione impugnata aveva escluso la nullità sul rilievo che la notificazione dello stesso presso la sede legale dell'amministrazione straordinaria escludeva ogni incertezza sul soggetto passivo dell'azione).

Cass. civ. n. 6521/2004

Se convenuta in giudizio è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere, ai sensi dell'art. 163 c.p.c, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (per la società in nome collettivo da ravvisarsi nell'amministratore che ha il potere di rappresentarla), e non anche della prima la quale ne è titolare.

Cass. civ. n. 17023/2003

La declaratoria di nullità della citazione — nullità che si produce, ex art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto — postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto, in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).

Cass. civ. n. 4275/2003

L'errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso può comportare la nullità di entrambi gli atti solo nel caso in cui l'errore stesso sia tale da determinare, in concreto, una incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta, mentre non sussiste alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui l'incertezza sul destinatario degli atti non sia assoluta, in quanto questi è chiaramente individuabile dal contenuto degli atti, poiché la riconoscibilità dell'errore esclude la configurabilità della nullità.

Cass. civ. n. 12546/2002

In tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione perché anticipata rispetto a quella notifica (nella specie, la citazione in appello era stata notificata il 3 dicembre 1994 per l'udienza del 18 gennaio 1994), non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia, per la sua intrinseca grossolanità, immediatamente riconoscibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, come errore meramente materiale, in relazione al quale il convenuto (o, come nella specie, l'appellato) possa facilmente rendersi conto, tenendo presenti i termini a comparire, che l'anno indicato è quello immediatamente successivo alla notifica, ovvero possa, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione, anziché — sottraendosi, anche inconsapevolmente, al dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. — omettere tanto ogni accertamento quanto la stessa costituzione in giudizio per poi inopinatamente eccepire la nullità della citazione sul presupposto della mancanza di certezza della data di comparizione, nonostante tale certezza potesse e dovesse essere facilmente acquisita.

Cass. civ. n. 11751/2001

In relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, l'art. 4 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987) non prevede la necessità dell'avvertimento al convenuto, prescritto, per il rito ordinario, dall'art. 163, n. 7, c.p.c.; né tale norma può ritenersi estensibile al giudizio di divorzio, caratterizzato da una prima fase non contenziosa dinanzi al presidente del tribunale, in ordine alla quale non sorge necessità alcuna di avvertire controparte circa decadenze in detta fase non configurabili. (Nella specie, l'avvertimento, contenuto nel decreto del presidente del tribunale steso in calce al ricorso, era riferito all'udienza dinanzi al giudice istruttore designando; la S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la censura del ricorrente, che si doleva dell'inosservanza – non emendabile dal presidente del tribunale, trattansosi di un'attività di parte – dell'obbligo di avvertimento nel ricorso introduttivo dell'attore).

Cass. civ. n. 9596/2001

Il rilascio della procura alle liti, previsto dall'art. 163, n. 6 c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 c.p.c., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio. Pertanto la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'interessato in un momento successivo al deposito dell'atto stesso, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell'art. 125, comma secondo, c.p.c. — secondo la quale la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata — realizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito in cancelleria del ricorso (o, per il convenuto, della memoria difensiva). L'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione.

Cass. civ. n. 4116/2001

La sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 c.p.c., della parte che sta in giudizio personalmente), è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità.

Cass. civ. n. 3923/2001

La trasformazione di un ente economico in società per azioni non determina l'estinzione né un mutamento di stato dell'ente stesso, che mantiene la sua identità soggettiva solo mutando la forma della sua organizzazione; pertanto, l'indicazione quale ricorrente dell'Ente Poste Italiane anziché delle Poste Italiane SpA, in cui il primo si è trasformato, dà luogo ad un mero errore materiale senza incidenza alcuna sulla identificazione della parte.

Cass. civ. n. 3911/2001

La nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di controversie di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata.

Cass. civ. n. 718/2001

La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione nell'atto di citazione dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta avente di queste la rappresentanza in giudizio, determina ai sensi dell'art. 145 c.p.c., in relazione all'art. 163 n. 2 dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se venga a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi altresì l'insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente.

Cass. civ. n. 10790/2000

La nullità della citazione derivante da errore nella denominazione della parte, anche quando determina l'incertezza assoluta circa il soggetto contro cui la domanda è stata proposta, non dà luogo ad un caso di inesistenza giuridica, ma ad un caso di nullità della sentenza; sicché, la persona nei cui confronti la sentenza è stata fatta valere sul presupposto che la decisione, al di là dell'errore nella denominazione, è stata pronunciata su domanda proposta contro di lei, ha il rimedio non dell'opposizione all'esecuzione, ma dell'impugnazione della sentenza.

Cass. civ. n. 3297/2000

La mancanza della procura nell'atto di rinnovazione della notificazione della citazione originaria non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull'originario atto di citazione di cui sia stata rinnovata la notifica, poiché tale procura abilita il difensore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è conferita.

Cass. civ. n. 1918/2000

La citazione o il ricorso notificato ad un ente estinto per incorporazione in altro ente sono affetti da nullità rilevabile d'ufficio, trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius. Tale nullità è, peraltro, sanabile, anche se solo con effetto ex nunc, dal momento della costituzione in giudizio dell'ente incorporante, successore universale ex lege di quello incorporato.

Cass. civ. n. 7037/1999

In caso di discordanza tra la copia e l'originale dell'atto di citazione, la prima prevale sul secondo, senza che sia necessario impugnare di falso la relata di notifica apposta su quest'ultimo, dovendosi garantire l'affidamento del destinatario sull'atto ricevuto, e gravando, pertanto, sull'attore l'onere di verificare la rispondenza all'atto originale della copia notificata per suo conto. Ne consegue, nell'ipotesi in cui quest'ultima non consenta, per la sua incompletezza, la cognizione di elementi essenziali relativi alla editio actionis ed alla vocatio in ius, la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di pace impugnata in quanto la copia notificata dell'atto di citazione, composta di due fogli e mancante di quello intermedio, risultava, per effetto di tale mancanza, priva, oltre che della completa esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, della stessa indicazione della data dell'udienza).

Cass. civ. n. 6111/1999

Poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie della citazione devono essere sottoscritte dalla parte che sta in giudizio personalmente, il difetto di sottoscrizione della copia dell'atto di citazione notificata e di quella inserita nel fascicolo d'ufficio è causa di inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso.

Cass. civ. n. 2407/1999

La nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione sussiste anche quando tale data, mancante nella copia notificata dell'atto, sia invece presente nell'originale dello stesso, dovendosi in tal caso dare prevalenza a ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte. Né rileva l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere consegnato copia conforme all'originale, allorquando nell'originale dell'atto compaia la data manoscritta da ritenersi aggiunta ad un documento in precedenza redatto a macchina.

Cass. civ. n. 10072/1998

Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica — incertezza che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l'impugnazione (appello, nella specie) — allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di tale qualità ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che l'illegibilità della firma non inficia la procura allorché la firma stessa sia identica a quella rilasciata per una precedente fase del giudizio nel quale il nome del rappresentante della società risulti espressamente specificato.

Cass. civ. n. 9631/1998

La mancata indicazione nella copia notificata dell'atto di citazione in appello della data di comparizione determina, ove l'appellato non si sia costituito, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'art. 164 c.p.c., senza che rilevi che la data dell'udienza risulti indicata nell'originale dell'atto, non potendo il convenuto che fare riferimento al contenuto dell'atto a lui consegnato. Necessaria conseguenza della nullità dell'impugnazione e della sua estensione ex art. 159 c.p.c., è la nullità dell'intero procedimento e del provvedimento conclusivo ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ove nel frattempo sia scaduto il termine perentorio per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 648/1998

Non è nulla la citazione quando nella copia notificata la sottoscrizione del difensore sia stata riprodotta soltanto fotostaticamente e l'atto contenga, inoltre, le indicazioni che ne evidenziano la provenienza dal difensore munito di mandato.

Cass. civ. n. 146/1998

La mancanza della sottoscrizione del procuratore nell'originale dell'atto comporta l'inesistenza di questo, mentre la mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia dell'atto notificato ne determina la nullità, a meno che non sia possibile desumere la sua provenienza dal procuratore costituito sulla base di elementi contenuti nello stesso atto senza necessità di acquisirli aliunde.

Cass. civ. n. 4825/1997

È nulla la vocatio in ius in grado di appello (con conseguente invalidità di tale intera fase processuale), e va, conseguentemente, dichiarato, in sede di legittimità, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, qualora si accerti, per effetto della produzione, da parte del ricorrente incidentale, di copia della citazione introduttiva dello stadio processuale dell'appello consegnatagli in sede di notificazione, che questa è priva della data di comparizione dinanzi al consigliere istruttore, ed in luogo di essa risulti uno spazio bianco, e ciò anche se, nell'originale dell'atto, compaia, invece, la data manoscritta (evidentemente aggiunta ad un documento in precedenza redatto a macchina).

Cass. civ. n. 8603/1996

La citazione di un'impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare, ancorché con l'aggiunta di un improprio riferimento al «legale rappresentante», ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore e va di conseguenza allo stesso notificata, secondo le regole degli artt. 138 e ss. c.p.c.

Cass. civ. n. 6719/1996

Qualora nell'atto di citazione in appello la data dell'udienza di comparizione risulti indicata nell'originale e non anche nella copia notificata, si ha nullità della citazione — sanabile con effetto ex nunc dalla costituzione dell'appellato — atteso che la parte interessata non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato ed è legittimata a riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti. Tuttavia, in presenza dell'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di conformità della copia notificata all'originale, è necessaria la querela di falso per vincere la forza fidefacente dell'attestazione e dimostrare la mancanza della data nella copia notificata. (Nella specie, la controparte aveva lamentato la mancanza di accertamenti tecnici per verificare un'eventuale cancellazione della data dell'udienza).

Cass. civ. n. 5711/1996

Non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio quando la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte conferente la procura redatta in calce o a margine dell'atto stesso, atteso che, in tale caso, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l'autografia del mandato.

Cass. civ. n. 188/1996

La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti — desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio — in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, la quale, costituendo apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo se non congruamente o correttamente motivata.

Cass. civ. n. 8554/1995

Agli effetti del requisito di cui all'art. 163 comma 3, n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando un'indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante pro tempore dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto.

Cass. civ. n. 11122/1994

L'errore dell'attore, consistito nel citare i convenuti come contitolari di una «ditta», anziché come persone fisiche, si risolve, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari, in una mera imprecisione terminologica, tale da non far ritenere carente di legittimazione passiva i soggetti destinatari della domanda.

Cass. civ. n. 10223/1994

Non pregiudica la validità di un atto di citazione l'inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell'atto relativa alla vocatio in iudicium, se il complessivo contenuto dell'atto e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale. (Nella specie il giudice di merito aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di vari fratelli di un soggetto già presente in causa e in uno degli atti di chiamata in causa era stato erroneamente riportato nella vocatio in ius il nome del fratello già costituito; allo stesso atto, però, era stata allegata l'ordinanza a cui era stata prestata ottemperanza, contenente la specifica indicazione dei soggetti a cui doveva estendersi il contraddittorio).

Cass. civ. n. 7221/1994

L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; mentre, ove invece manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell'atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il petitum non può ritenersi sufficientemente specificato, con conseguente nullità dell'atto introduttivo — ai sensi dell'art, 164 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 414, n. 3 dello stesso codice — ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta. (Nella specie, l'impugnata sentenza — confermata dalla Suprema Corte — aveva ritenuto inammissibile la domanda dell'Inps relativa ai contributi sugli importi pagati dall'Enel a copertura di polizze assicurative per rischi extra professionali del personale direttivo, stante l'impossibilità, alla stregua della documentazione prodotta dall'istituto, di individuare le polizze in questione e, con l'importo dei relativi premi, la base contributiva alla stregua della quale determinare la pretesa creditoria dell'Inps medesimo).

Cass. civ. n. 12156/1992

Nel caso di domanda di accertamento della inefficacia di un contratto preliminare l'omessa indicazione della relativa causa petendi ne rende assolutamente incerto l'oggetto, data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme (assoluta, relativa, temporanea) che questa può assumere, e ne determina conseguentemente, la nullità ai sensi dell'art. 163 comma terzo c.p.c., che non è sanabile, trattandosi di vizio inerente alla editio actionis, con i meccanismi della convalidazione indicati dagli artt. 156 comma terzo e 164 c.p.c., restando salva la possibilità di successive precisazioni ed integrazioni che però non sono ammesse dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 184 c.p.c.), né tanto meno con la comparsa conclusionale.

Cass. civ. n. 7999/1991

La mancante indicazione o l'assoluta incertezza della data della udienza di comparizione nelle copie notificate dell'atto di citazione (al quale va parificato l'atto con il quale, nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, dopo la notificazione della citazione, si provveda alla riassunzione della causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 e 307 c.p.c., applicabili anche nel giudizio di appello) determina, nel caso in cui il convenuto non si costituisca, la nullità dell'atto medesimo, a norma dell'art. 164 c.p.c. Detta nullità sussiste anche nel caso in cui la data della udienza di comparizione davanti al giudice istruttore designato risulti indicata nell'originale dell'atto notificato, giacché la parte interessata non ha il dovere di eliminare l'incertezza e di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato, e deve riferirsi soltanto al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio.

Cass. civ. n. 5157/1990

La domanda formalmente proposta contro la ditta individuale deve ritenersi intentata contro la persona del suo titolare, in quanto la ditta non ha una soggettività giuridica diversa da quella di quest'ultimo, con il quale si identifica sotto l'aspetto sostanziale e processuale, ma costituisce quel segno distintivo mediante il quale l'imprenditore esercita la sua attività, con la conseguenza che nei suoi confronti il giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all'emanazione del decreto ingiuntivo va legittimamente identificato in base alla norma dell'art. 18 c.p.c. concernente il foro generale delle persone fisiche.

Cass. civ. n. 2895/1987

Agli effetti della nullità prevista dall'art. 164 c.p.c., perché si abbia, nell'atto di citazione o di appello l'omessa indicazione dei soggetti processuali, è necessario che manchi del tutto l'enunciazione dei requisiti diretti a individuarli, mentre se tale enunciazione risulti fatta solo parzialmente, si ha non già omissione ma semplice incertezza che il giudice dovrà esaminare caso per caso al fine di accertare se essa abbia carattere assoluto, cioè tale da determinare la nullità dell'atto.

Cass. civ. n. 2341/1985

Quando venga convenuta in giudizio una persona giuridica privata, l'indicazione inesatta o incompleta della sua denominazione, o dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza giudiziale, determina la nullità della citazione, solo se risulti assolutamente incerta od equivoca l'identificazione dell'ente convenuto secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Cass. civ. n. 4880/1983

La parte può non indicare o indicare erroneamente la ragione giuridica che legittima la sua domanda, essendo riservato al giudice adito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l'accoglimento o il rigetto della domanda stessa, lasciando immutati i presupposti di fatto dedotti a sostegno del petitum.

Cass. civ. n. 1008/1982

L'art. 163, n. 5, c.p.c. nel disporre che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende servirsi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione, concerne i documenti attinenti al merito della controversia, non quelli riguardanti la legittimazione della parte, che il giudice deve controllare d'ufficio prima di entrare nell'esame del merito della controversia.

Cass. civ. n. 435/1982

A norma dell'art. 125 c.p.c., la citazione deve essere sottoscritta dalla parte solo quando essa sta in giudizio personalmente, essendo altrimenti sufficiente, e nel contempo necessaria, la sottoscrizione del difensore a cui la parte medesima ha conferito il mandato alle liti.

Cass. civ. n. 1066/1980

L'identificazione delle parti nel processo civile avviene in base alla vocatio in jus contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, rispetto alla quale eventuali errori di denominazione, o successivi cambiamenti, non incidono sulla validità della chiamata in causa e sulla conseguente efficacia soggettiva del giudicato qualora non si risolvano in una diversità dei soggetti e non siano dedotti nel giudizio stesso. Per l'identificazione della parte, quindi, è irrilevante il riferimento al soggetto cui sia stato consegnato, direttamente o indirettamente, l'atto introduttivo del giudizio, poiché tale operazione dell'ufficiale giudiziario non può sostituirsi alla vocatio in ius nei confronti di un determinato soggetto contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, ma può solo influire sulla validità della notificazione e del conseguente giudizio, senza mutare il soggetto evocato in giudizio.

Cass. civ. n. 3028/1979

L'art. 164 c.p.c., il quale commina la nullità della citazione quando manchi l'indicazione della data di comparizione davanti al giudice istruttore, deve essere letto in connessione col disposto dell'art. 163, n. 7, c.p.c., nel senso cioè che l'udienza di comparizione da indicare a pena di nullità non è quella davanti al giudice istruttore, bensì quella davanti al tribunale, il cui presidente provvederà a designare il giudice istruttore ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c.

Cass. civ. n. 402/1979

L'art. 163, n. 6, c.p.c. richiede, in relazione ai difensori, la mera indicazione del nome e cognome e non già quella della loro residenza, né la necessità di tale indicazione può desumersi dalla disposizione contenuta nel n. 2 dell'articolo predetto, in cui si prescrive l'indicazione della residenza della parte e delle persone che rispettivamente la rappresentano e la assistono, giacché tale prescrizione attiene non alla residenza del procuratore ad lites, ma della persona che ha la rappresentanza o l'assistenza di persone totalmente o parzialmente prive di capacità giuridica.

Cass. civ. n. 5077/1978

L'atto introduttivo del giudizio non sottoscritto nell'originale dal procuratore, è giuridicamente inesistente e insuscettibile di sanatoria, in quanto la sottoscrizione del procuratore costituisce elemento essenziale dell'atto ed essa soltanto fa fede della sua provenienza dalla parte che lo ha sottoscritto.

Cass. civ. n. 2905/1978

In base al principio del carattere unitario della personalità dello Stato, la ripartizione dei compiti fra i vari organi e le varie amministrazioni dello Stato comporta unicamente l'onere per i terzi di individuare precisamente il ramo di amministrazione da evocare in giudizio, mentre, quando è lo Stato ad assumere la qualità di attore, non rileva per i terzi l'esatta e precisa individuazione dell'amministrazione che ha instaurato il rapporto processuale, sempre che la stessa si sia costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie il ricorrente sosteneva che l'amministrazione della difesa-aeronautica, essendo priva di personalità giuridica come amministrazione autonoma, fosse carente di legittimazione ad agire).

Cass. civ. n. 2137/1974

Nel caso in cui si debba stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, se l'atto sia stato sottoscritto, invece, personalmente soltanto dalla parte, l'atto medesimo non può essere considerato come «introduttivo del giudizio» che è diretto ad instaurare, per cui non può riconoscersi efficacia sanante alla successiva rappresentanza della parte assunta da un procuratore, essendo la sanatoria possibile per gli atti annullabili, ma non anche per gli atti inesistenti. Né sono applicabili al caso le disposizioni degli artt. 156 e 157 c.p.c., in quanto l'efficacia sanante prevista in tali norme si riferisce soltanto ai vizi formali dell'atto, ma non alla stessa esistenza giuridica.

Cass. civ. n. 979/1967

L'ipotesi in cui la sottoscrizione del difensore manchi nell'originale dell'atto di citazione deve essere nettamente distinta da quella in cui il difetto di sottoscrizione riguardi solo la copia notificata. Infatti, mentre nella prima ipotesi la citazione deve considerarsi tamquam non esset, costituendo la sottoscrizione del difensore un requisito essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto, la mancata sottoscrizione del difensore nella copia notificata configura un difetto meramente formale, dal quale deriva soltanto la nullità dell'atto, sanabile, peraltro, con la costituzione dell'intimato, salvi restando i diritti sostanziali e processuali anteriormente quesiti. Tuttavia, tale nullità non sussiste, e l'atto raggiunge, immediatamente, i suoi effetti, qualora dalla copia risulti, comunque, certa la provenienza dell'atto da un procuratore munito di mandato. A tal fine può ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta per autentica della procura riportata sulla copia notificata, ancorché la detta sottoscrizione non sia preceduta dalla firma parimenti autografa della parte.

Cass. civ. n. 446/1964

La mancanza, nell'atto di citazione, della indicazione del giudice davanti al quale il convenuto deve comparire costituisce un caso di nullità assoluta rilevabile anche di ufficio e determinante la nullità di tutto il successivo procedimento (nella specie atto di appello). (Cass. civ., 21 maggio 1949, n. 1305). Tuttavia la nullità attiene al contenuto dell'atto di citazione in giudizio, considerato in se stesso e non in rapporto ad altri eventuali giudizi separatamente istituiti.

Cass. civ. n. 3706/1956

La vocatio in jus, prescritta dal n. 7 dell'art. 162 c.p.c., consistente nell'invito al convenuto a costituirsi entro il termine stabilito dalla legge, con l'avvertenza delle conseguenze della mancata costituzione, è condizione necessaria perché l'atto di citazione raggiunga il suo scopo. Per essa non è prescritta una formula sacramentale, e pertanto è ammissibile e lecita la indagine del giudice di merito volta a stabilire se, pur nella mancanza di un esplicito invito rivolto al convenuto di costituirsi nel termine di legge, l'atto contenga elementi sufficienti per lasciare intendere chiaramente la chiamata del convenuto in giudizio secondo la volontà della legge. A tale fine, però, non è mai sufficiente che l'atto contenga solo l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, estremo quest'ultimo considerato dal citato n. 7 dell'art. 163. La nullità della citazione derivante da difetto della vocatio in jus può, a norma del secondo comma dell'art. 164 c.p.c., essere sanata dalla comparizione del convenuto, con effetti ex tunc.

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Consulenze legali
relative all'articolo 163 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Antonella chiede
giovedì 28/03/2019 - Trentino-Alto Adige
“La mia domanda riguarda i termini di comparizione in un processo di divisione giudiziale dell'eredità. In particolare, vorrei sapere se un atto di citazione in cui c'è scritto : “X cita Y a comparire all'udienza del … e seguenti, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge e con espresso avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle decadenze e nelle preclusioni di cui all'art. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. e si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:....” potrebbe essere ritenuto nullo per mancanza di esplicitazione dei termini entro i quali costituirsi. Tale richiesta dovrebbe essere fatta in comparsa di costituzione?
Quali sono i termini? Ci sono delle eccezioni? Occorre depositare l'atto di comparizione il giorno dell'udienza o va depositato prima dell'udienza? C'è differenza tra comparire alla prima udienza con un avvocato senza aver depositato prima l'atto di costituzione e comparire alla seconda udienza? Cambiano le possibilità di difesa?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 03/04/2019
L’atto di citazione, di regola, contiene esattamente l’avvertimento che si può leggere nel quesito e che riporta, peraltro, alla lettera il testo dell’art. 163 sul contenuto dell’atto in questione: “(…) la citazione deve contenere (…): (…) l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 (…).
E’ difficile, pertanto, che in un atto di citazione si trovino specificati i termini di costituzione del convenuto e le decadenze e/o preclusioni in cui quest’ultimo incorrerebbe nel caso non rispettasse i suddetti termini, dal momento che è sufficiente – per legge – che vi sia l’avvertimento con il generico rinvio alle norme (rinvio dunque al numero della norma stessa, senza riportarne il contenuto).
L’atto in oggetto è dunque perfettamente regolare ed il notificante (l’attore) ha senz'altro ottemperato all’obbligo di legge relativo all’avviso a controparte sui termini a comparire.

Non è chiaro cosa si intenda, nel quesito, laddove si chiede “Tale richiesta dovrebbe essere fatta in comparsa di costituzione?” Si può presumere che chi ha posto la domanda intendesse chiedere se sia la comparsa di costituzione l’atto in cui si deve eccepire la mancanza dell’indicazione dei termini a comparire di cui alla citazione. La risposta è positiva, perché l’eventuale eccezione in questo senso va sollevata nel primo atto difensivo utile (quindi la comparsa), ma nel caso di specie – lo si ripete – l’indicazione di cui all’atto di citazione è del tutto regolare, per cui non v’è nulla da eccepire.

I termini in questione, in particolare, sono 20 giorni prima dell’udienza indicata in citazione oppure di quella che il Giudice fissa d’ufficio se ritiene di dover rinviare di qualche giorno (la legge gli consente, infatti, di rinviare la prima udienza al massimo di 5 giorni).
Non esistono eccezioni, salvo il diritto di costituirsi direttamente in prima udienza, ma in tal caso si perdono alcuni diritti, ovvero:
  • quello di chiamare in causa terzi soggetti (ad esempio a titolo di garanzia, come avviene quando si chiama in causa la propria assicurazione);
  • quello di svolgere domande riconvenzionali, ovvero di proporre – a propria volta – delle domande nei confronti dell’attore;
  • quello di eccepire l’incompetenza del Giudice (per materia, valore o territorio).

Ovviamente, se si vogliono esercitare i diritti di cui sopra si dovrà obbligatoriamente depositare la comparsa 20 giorni prima dell’udienza; diversamente, si potrà depositare direttamente all’udienza. Attenzione, però: dopo l’introduzione del processo telematico obbligatorio non è detto che il Giudice accetti in udienza un deposito cartaceo del fascicolo di parte con la comparsa. E’ più opportuno, dunque, non rischiare e depositare telematicamente l’atto ed il fascicolo per tempo, in modo che entro l’udienza il fascicolo del convenuto risulti già inserto nel fascicolo d'ufficio in Cancelleria.

Infine, sulla comparizione, occorre tenere bene a mente la regola generale, ovvero che ci si può costituire in qualsiasi momento del processo, anche all’ultima udienza: si accetta, però, in tal caso, il rischio di incorrere in qualche decadenza. Il processo civile, infatti, è strutturato in modo tale per cui esistono dei “momenti” (per utilizzare un’espressione atecnica) trascorsi i quali non è più possibile esercitare alcuni diritti.
Se ci si costituisce, ad esempio, alla seconda udienza, si perde – come si diceva poc’anzi – la possibilità di proporre domande a propria volta oppure ancora di chiamare in causa terzi soggetti a nostro vantaggio o di eccepire che quel Giudice non è competente per quel determinato procedimento.
Inoltre, se ci si costituisce sempre alla seconda udienza, è probabile che si perda anche la possibilità – essenziale alla difesa nel processo – di depositare memorie difensive per precisare o modificare le domande già poste e soprattutto proporre i mezzi di prova che si ritengono necessari e/o utili.
Il consiglio, dunque, è quello di costituirsi sempre tempestivamente, ovvero entro i venti giorni antecedenti l’udienza fissata nell’atto di citazione, ad evitare di vedersi ridotte, talvolta anche pesantemente, le possibilità di difesa.

Aldo S. chiede
mercoledì 21/10/2015 - Lombardia
“Gentili Signori,
Desidero chiederVi se è possibile avere il Vs. parere per il caso seguente, che mi riguarda:
si tratta, a mio avviso, di errore professionale del mio Avvocato, rispetto al quale non so se procedere per querela oppure promuovere causa contro lo stesso mediante citazione in Tribunale; riguarda la Sentenza della Cassazione n. .../2012 e l’Ordinanza della stessa n. .../2015 su ricorso per revocazione della sentenza precedente.
Preciso innanzitutto che egli, a conclusione di una sequela di mie interrogazioni e di sue riposte, conclude col suo seguente messaggio:
"Egregio ...,
rispondo solo ora perché, per motivi di salute, in questo ultimo periodo sono stato meno presente in studio.
Per i suddetti motivi devo purtroppo rappresentarLe che non potrò occuparmi della sua vicenda processuale.
Potrò, se ritiene, fornire al Collega che se ne vorrà occupare, il supporto del caso.
Mi permetta solo di suggerirLe di riflettere ulteriormente sulla opportunità di procedere oltre perché il rischio che, in tali casi, si può correre è che la Corte possa di nuovo rigettare il ricorso e ci sia una ulteriore condanna alle spese.
Con i migliori saluti.
Avv….. "

Nel messaggio sopra riportato egli ammette indirettamente che è possibile procedere ad una ulteriore impugnazione (dell’Ordinanza) mentre nelle suoi precedenti messaggi ha affermato che ciò non è possibile.

Riassumo qui la vicenda con l’elenco della fasi processuali:
- controversia medico-oculistica insorta nell’anno 2002 e conclusasi con sentenza n. .../2009 della Corte di Appello a me sfavorevole.
-Ricorso in Cassazione nel dicembre del 2009 avverso sentenza .../2009 per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”
-Sentenza della Cassazione n. .../2012, con la quale viene respinto il ricorso per “mancato deposito della copia notifica della sentenza impugnata, unitamente al ricorso”.
-Ricorso in Cassazione per revocazione della sentenza n. .../2012 per “errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa perché, contrariamente a quanto asserito dalla Corte adita, la documentazione è stata prodotta nelle forme e con le modalità previste e disciplinate dal legislatore nell’art. 369 c.p.c. n. 2. “
Ordinanza della Cassazione n. .../2015, con la quale viene respinta la revocazione della sentenza .../2012 con le seguenti motivazioni:
§ punto I.8. deve escludersi valida prova che, al momento della decisione gravata, la Corte disponesse del documento – la copia notificata della sentenza impugnata - sulla cui mancanza ha definito il ricorso precedente; e deve proporsi al Collegio il rigetto del precedente ricorso per revocazione.
§ Punto II. non sono state presentate conclusioni scritte né le parti hanno depositato memorie o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.
§ Punto III a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi di fatto ed in diritto esposti nella trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni , avverso le quali del resto nessuna parte ha ritualmente mosso alcuna osservazione.
Conclusione dell’Ordinanza.
§ In sostanza il contenuto del fascicolo originario di parte e dell’indice pure vistato, una volta quello ritirato dalla parte interessata dopo la definizione del precedente ricorso e sottratto quindi al controllo del Cancelliere, può non coincidere- o non necessariamente coincidere- con quanto originariamente sottoposto a quest’ultimo e da lui certificato come prodotto mediante il visto dell’indice, sì che questo non può (più) far fede dell’esistenza, anche al tempo del primo deposito, di quanto appare in esso indicato.

Mie deduzioni:
relativamente al punto 1.8 ed alla Conclusione se ne deduce che non fosse sicuramente assente la copia della sentenza impugnata ma solamente che il fascicolo contenente la stessa, secondo la Corte, potesse essere diverso dall’ originale e cioè manomesso; con ciò non si vuole intendere che tale copia fosse certamente mancante, ma solamente che l’intero fascicolo potesse essere mutato; ne consegue che la Corte ne ipotizza una irregolare condotta del Cancelliere nella conservazione dei documenti processuali; se ne può cogliere anche un reato penalmente perseguibile per la ipotizzata manomissione del fascicolo e per il quale lo scrivente ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma; inoltre ne emerge una evidente contraddizione tra la Sentenza e l’Ordinanza circa l’affermata mancanza nel fascicolo della famigerata copia nella prima e la sua possibile presenza, ma inaffidabile, nella seconda.

Relativamente ai punti II e III secondo il mio Avvocato le mancanze imputate alla parti non appaiano veritiere; egli afferma che non sono obbligatorie le loro presenze in camera di Consiglio; inoltre afferma che, per quanto riguarda il deposito delle memorie, quella della parte attrice e ricorrente del tutto esaustiva è avvenuta contestualmente con il ricorso avverso la sentenza dalla Corte di Appello, da cui alla sentenza della Cassazione n. .../2012, e successivamente con la revocazione della stessa; nulla so la memoria della parte controricorrente.

Miei commenti:
L’ addebito alla parte ricorrente di mancata corretta condotta processuale è fortemente lesivo della professionalità del mio legale ed andrebbe pertanto da esso respinto anche a fronte dell’esposto che ho presentato al Consiglio degli Avvocati, per ora disatteso, e di cui lo stesso ne è stato informato.
Ciò non è avvenuto, ma il mio legale ha declinato i miei inviti a proseguire nella vertenza col suo messaggio sopra riportato.
In risposta a tale messaggio gli ho scritto:
"se i n. 2 rigetti dei ricorsi in Cassazione, avverso alla Sentenza della Corte di Appello ed avverso alla revoca della Sentenza della Cassazione, fossero causati da errate procedure adottate dai legali delle parti (ai quali fa riferimento la Suprema Corte nell’ Ordinanza) sarebbero imputabili a loro e non allo scrivente che ne subisce le conseguenze.
Menziono l’art. 38 del Codice Deontologico Forense. - Inadempimento al mandato — Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita".

Evidenzio anche che la Suprema Corte ha respinto il ricorso del ricorrente, esclusivamente sulla base del presunto omesso deposito della sentenza della corte appello senza essersi in alcun modo pronunciata sul motivo del ricorso avanzato dal ricorrente, indicato come “insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza”.

Vi informo circa le mosse che ho intrapreso:
- sono ricorso, avverso le sentenze della Cassazione, al Consiglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro l’Italia; preliminarmente accettata ed in corso di esame,
- sono ricorso al Consiglio degli Avvocati di ... relativamente alla condotta processuale del mio Avvocato,
- ho presentato esposto-querela alla procura di ... per l’accertamento della possibile manomissione del fascicolo processuale di parte (di quale parte?), quale risulta secondo l’Ordinanza; ciò mediante raccomandata A.R.

Ringrazio per la Vs. cortese attenzione.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 28/10/2015
Il quesito proposto descrive una situazione complessa e che certamente richiederebbe un approfondimento maggiore di quello offerto in questa sede.

Ad ogni buon conto, si evidenziano due macro-questioni: la prima, relativa alla vicenda processuale, sulla quale si faranno alcune osservazioni; la seconda, riguardante la condotta dell'avvocato e le eventuali strade da intraprendere per il cliente.

Innanzitutto, va premesso che, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., assieme al ricorso, a pena di improcedibilità, va depositata "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta".
Qualora il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di Cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza; tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma 369 c.p.c. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (v. Cass. civ., sez. lavoro, 4.9.2015, n. 17632).
Quando la Cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, non è tenuta ad entrare nel merito della questione (nel nostro caso l'"insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello").

Il successivo giudizio di revocazione ha confermato la decisione dell'improcedibilità, affermando che non c'è prova che, al momento della decisione della Cassazione, la copia della sentenza fosse nel fascicolo. Sembra di poter dedurre che al momento della revocazione la copia della sentenza fosse presente, ma, non potendosi garantire che quel documento fosse nel fascicolo fin dall'origine - per il fatto che dopo il rigetto del ricorso per Cassazione in fascicolo stesso è stato ritirato dall'avvocato -, la revocazione non possa essere accolta per carenza di prove su quanto affermato dal ricorrente (in altre parole, il ricorrente dice che la sentenza c'è sempre stata nel fascicolo, sia prima che dopo il ritiro dalla cancelleria, ma poiché la Cassazione ha affermato che essa non c'era nel momento in cui la stessa doveva pronunciarsi, il g. della revocazione si "fida" maggiormente di quest'ultima, non essendovi prove contrarie).

Ne consegue che non ci sembra che vi sia una qualche responsabilità della cancelleria, quanto piuttosto che il giudice della revocazione abbia ritenuto che la presenza attuale della copia della sentenza nel fascicolo non faccia presumere la sua presenza al momento del ricorso per Cassazione, visto che la Suprema Corte ha affermato che essa non c'era e che il ricorrente non ha dato prova sufficiente.

Quanto alle modalità di svolgimento del giudizio di revocazione si deve guardare alla disciplina del ricorso per cassazione. L'udienza si svolge in camera di consiglio e la presenza degli avvocati è prevista per lo svolgimento volontario delle proprie difese (v. art. 379 del c.p.c.), ma è facoltativa, non obbligatoria; le parti possono presentare memorie non oltre 5 giorni prima dell'udienza, ma si tratta di una mera facoltà (art. 378 del c.p.c.).
Quindi, correttamente, il giudice ha osservato che "non sono state presentate conclusioni scritte né le parti hanno depositato memorie o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate" e l'avvocato non ha omesso alcun deposito (si ribabisce: la presentazione di memorie è facoltativa) o presenza obbligatoria in udienza.

Ora, contro il provvedimento che ha rigettato la revocazione, è ammesso l'esperimento dei mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art. 403 del c.p.c.). Nel nostro caso, la sentenza della Suprema Corte ha stabilito l'improcedibilità del ricorso, quindi, ai sensi dell'art. 387 del c.p.c., non può riproporsi il ricorso per Cassazione, in base al c.d. principio di "consumazione dell'impugnazione". E' escluso altresì che contro la sentenza che conclude la revocazione possa riproporsi revocazione (art. 403, primo comma, c.p.c.). Allo stato attuale, quindi, non sembrano esservi altri rimedi impugnatori da intraprendere.

Venendo alla questione delle responsabilità dell'avvocato, già alcuni nodi sono stati sciolti dalle osservazioni che precedono. Non si ravvisano palesi condotte illecite o contrarie a disposizioni di legge/deontologiche.
L'unica vera questione attiene al deposito o meno della copia della sentenza d'appello in sede di originario ricorso per Cassazione.

La responsabilità civile dell'avvocato può essere ricondotta alla sfera contrattuale, essendo collegata all'inadempimento del mandato professionale (v. artt. 1176 e 2236 c.c.).

La Corte di Cassazione, inquadrando la materia in quella più ampia del contratto d'opera intellettuale, ha statuito che "ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (tra le altre, vedi Cass. n. 22026/2004, 10966/2004, 21894/2004, 6967/2006, 9917/2010).
In altre parole, la Suprema Corte ritiene necessario verificare, secondo un giudizio probabilistico, se la condotta alternativa - e diligente - del professionista avrebbe potuto effettivamente determinare un vantaggio per il cliente.

Per quanto attiene al caso di specie, non si ritiene che vi siano i margini per querelare/denunciare l'avvocato, non ravvisandosi alcun reato che questi possa aver compiuto.

Dal punto di vista civilistico, è possibile ipotizzare solamente una azione di risarcimento del danno, sulla base però dei seguenti presupposti (assai ardui da dimostrare):
- il cliente deve avere la prova che l'avvocato non effettuò il deposito obbligatorio della copia della sentenza;
- il cliente deve provare che, se il deposito fosse stato effettuato e la Cassazione avesse deciso nel merito, sussisteva un'alta probabilità di accoglimento del suo ricorso.