Cassazione civile Sez. VI-lav. sentenza n. 15618 del 24 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di riunione, per ragioni di continenza o connessione, dell'opposizione a decreto ingiuntivo con altro processo instaurato innanzi ad un diverso ufficio a seguito di procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, un sequestro cautelare), la competenza territoriale sulle cause riunite spetta al giudice del giudizio introdotto con il ricorso monitorio, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile, senza che rilevi l'assenza di eccezioni di parte nel giudizio cautelare, che, in quanto tale, non č soggetto alle preclusioni ex art. 38 c.p.c.

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