Cassazione civile Sez. III sentenza n. 77 del 15 gennaio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore — avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione — la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente — avente la veste di convenuto — quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.

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