Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11368 del 16 maggio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., ai fini dell'utilità della prestazione non è richiesto che il riconoscimento, quando non sia esplicito, provenga formalmente da organi qualificati della P.A., restando altrimenti privo di contenuto il potere del giudice di verificare l'utilità della prestazione, la quale deve essere vagliata sulla base della valutazione in fatto dell'arricchimento, da accertare con la regola paritaria di diritto comune, sia quando riguarda il privato che quando si riferisce alla pubblica amministrazione.

(massima n. 2)

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, propone, ove muti le ragioni in base alle quali chiede la revoca dell'ingiunzione, domande riconvenzionali o diverse e nuove eccezioni, che sono ammissibili nei limiti del disposto degli artt. 167 e 345 c.p.c. Per contro l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con l'ingiunzione, a meno che su di esse non venga accettato il contraddittorio dall'altra parte. (Fattispecie, in controversia instaurata anteriormente alla riforma del rito civile ordinario, relativa a domanda di arricchimento senza causa sulla quale vi era stata accettazione del contraddittorio).

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