Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14126 del 26 ottobre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validitā del credito posto a base della domanda d'ingiunzione. Di conseguenza deve escludersi una autonoma pronuncia sulla legittimitā dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese č regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

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