Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8717 del 2 settembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Determinata la pendenza della lite con la notificazione del decreto di ingiunzione, l'opposizione al decreto non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, giā proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba oramai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario. Sotto un tal profilo, la valutazione della fondatezza — o meno — della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione della causa, e l'eventuale circostanza per cui i fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore si rivelino successivi alla data in cui si č realizzata la pendenza della lite potrā venire in rilievo solo ai fini della statuizione sulle spese del giudizio.

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