Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18203 del 3 luglio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Allorché l'opponente a decreto ingiuntivo abbia ottenuto dal presidente del tribunale il beneficio della dimidiazione dei termini, ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ., anche il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente stesso - così come il termine di comparizione fissato all'opposto - va dimezzato due volte: una prima volta ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., ed una seconda volta ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ..

(massima n. 2)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma; 163 bis, secondo comma e 165 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell'atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all'ufficiale giudiziario), anche quando l'opponente abbia ottenuto la dimidiazione dei termini processuali ordinari (cfr. ord. Corte cost. n. 18 del 2008). Quest'ultima dipende, infatti, da una libera scelta dell'opponente, il quale di conseguenza non può dolersi di non aver potuto rispettare un termine che, pur assai ristretto, è stato egli stesso ad accettare: tale circostanza basta ad escludere qualsiasi contrasto sia col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., sia col principio di parità dei litiganti sancito dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

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