Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16564 del 22 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di una banca avverso la decisione di merito che, nel confermare la revoca di tre decreti ingiuntivi e nel disattendere la domanda di condanna della medesima banca per responsabilità contrattuale, la condannava, viceversa, a titolo di responsabilità ex art. 2049 c.c., accogliendo la domanda proposta dal cliente, parte opposta, in via subordinata e riconvenzionale, a seguito dell'eccezione di irregolarità dei certificati di deposito, sollevata dall'istituto di credito in sede di opposizione contro i predetti provvedimenti monitori).

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