Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9033 del 15 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all' emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimitą sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente.

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