Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5336 del 13 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo — da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione — č unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimitā dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.

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