Si applica la pena dell'ergastolo(1) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;
- 2) contro l'ascendente o il discendente(2) [540; 75], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
- 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza(3);
- 4) dall'associato per delinquere [416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies(4);
- 5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa(5);
- 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio(6).
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.
Note
(2)
Tale circostanza viene definita del parricidio aggravato, in quanto è necessario il ricorrere di una complessità di elementi quali ad esempio l'uso di mezzo venefico e la premeditazione.
(3)
La dottrina non pare concorde nel ritenere applicabile tale aggravante anche al soggetto evaso (v. 385 1).
(4)
Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38 e di nuovo dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(5)
Il numero 5 è stato inserito dall'art. 1, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.
(6)
Tale numero è stato aggiunto dall'art. 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125.