Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7482 del 28 luglio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Il concorso atipico, previsto dall'art. 116 c.p., richiede: a) l'adesione di tutti i correi ad un reato concorsualmente voluto; b) la realizzazione di un evento diverso (che costituisce un altro reato da quello voluto, cagionato soltanto da taluno dei concorrenti; c) un rapporto di causalità materiale tra i due reati (quello voluto da tutti e l'altro, voluto solo da taluno); d) un nesso di causalità psichica tra la condotta del compartecipe, che ha voluto solo il reato concordato, e l'evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente. Il reato diverso deve cioè potersi rappresentare nei suoi elementi essenziali alla psiche dell'agente come l'ordinario prevedibile sviluppo dei fatti umani.

(massima n. 2)

Le circostanze aggravanti previste dall'art. 61 ai nn. 1 e 2 possono tra loro coesistere, poiché il motivo abietto non si identifica necessariamente e sempre con quello di conseguire l'impunità. Il concorso delle due circostanze aggravanti è pertanto configurabile in concreto, qualora il reato determinante contenga anche i requisiti per qualificare, nel movente abietto, il reato determinato.

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