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Atti di libidine subdoli e repentini: risponde di violenza sessuale chi li compia senza accertarsi del consenso dell’altra persona

Atti di libidine subdoli e repentini: risponde di violenza sessuale chi li compia senza accertarsi del consenso dell’altra persona
Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 609 bis c.p., non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo.
In tema di violenza sessuale, fattispecie prevista dalla norma di cui all’art. 609 bis c.p., si segnala la pronuncia n. 378/2020 della Corte di Cassazione, terza Sezione Penale.
Nel caso di specie, un uomo veniva condannato, a seguito di rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Lecco, per il reato di cui all’art. 609 bis, commi 1 e 3, c.p., ricorrendo gli estremi delle ulteriori norme di cui agli artt. 81, comma 2 (reato continuato) e 61 n. 5 c.p. (aggravante per aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa). All’uomo era stato contestato di aver subdolamente attirato nella propria abituazione la sua vicina di casa, costringendola a subire dei “palpeggiamenti” da lei non graditi. Tale provvedimento era confermato in appello.

L’imputato proponeva poi ricorso per Cassazione, eccependo che, nella fattispecie concreta, non sarebbero evincibili gli elementi oggettivi e soggettivi, quali elementi costitutivi, del reato ascrittogli. Si contestava, in particolare, pur ammettendo la natura “sessuale” degli atti, il fatto che il Giudice del merito avesse ravvisato gli elementi della violenza e dell’assenza di consenso della donna.
Sulla base di tale impostazione, nonché alla luce del contenuto della querela sporta dalla persona offesa, il ricorrente evidenziava che la donna non sarebbe stata indotta ad entrare nell’abitazione con l’inganno, essendo venuta a conoscenza, tramite lo stesso uomo, dell’assenza della di lui moglie; non vi sarebbe stata, tantomeno, costrizione per convincerla ad entrare in casa e, non da ultimo, ella, dinanzi alla condotta dell’uomo, non aveva manifestato alcun dissenso.

Il Supremo Consesso ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata.
Si è precisato, in tal senso, che nei giudizi di merito fosse stato accertato come la donna, in qualità di persona offesa, fu “colta impreparata”, non potendosi difendere, anche alla luce della “repentinità” della condotta dell’imputato.
Ella, nell’atto di salutare l’uomo con la mano, fu afferrata e stretta dall’uomo in una sorta di morsa, al fine di ottenere uno spasmodico contatto tra i genitali ed il toccamento del seno di lei. Tale dato fattuale, sebbene in forma attenuta, integra la materialità del reato di cui sopra.

Ciò, come sottolineato dalla Corte, sulla scorta di costante orientamento di legittimità, in virtù del quale: “in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia- ed è quanto rileva nella vicenda in esame- anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso”.

Alla luce di quanto osservato, penalmente rilevante non è solo la violenza idonea ad inibire qualsivoglia potenziale resistenza, ma anche una condotta consumata “in modo insidiosamente rapido”, che non permetta alla vittima di difendersi, manifestando tempestivamente il proprio dissenso.


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