Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 40516 del 29 settembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

La circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltā, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., č di natura soggettiva ed č caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalitā causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalitā della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo).

(massima n. 2)

Nella circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., per "sevizie" deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalitā causale" del delitto perpetrato; si ha invece "crudeltā" quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontā illecita manifestata dall'agente, non č frutto di una sua scelta operativa preordinata.

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