Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 3 del 22 marzo 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Se pur si debba ritenere che i «delitti determinati da motivi di lucro», cui è applicabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, c.p., possano essere tali anche in concreto, deve escludersi l'applicabilità della suddetta circostanza alle falsità in atto pubblico determinate da motivi di lucro, perché il danno patrimoniale di rilevante gravità, quando si verifichi, non è riferibile alla persona offesa dal reato, che è lo Stato o la società e non il singolo.

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