Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1944 del 17 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di truffa aggravata dalla qualitą di pubblico ufficiale e quello di concussione, nella forma della induzione (per frode o per persuasione), si distinguono per le modalitą dell'azione dell'agente nel senso che nella prima č necessario che l'induzione in errore avvenga con artifici o raggiri diretti ad ingenerare nel soggetto passivo la credenza di essere tenuto alla prestazione richiesta, mentre nella seconda l'induzione si ricollega essenzialmente all'abuso della qualitą di pubblico ufficiale (o dei relativi poteri) e non č necessario che il consenso del privato sia carpito con inganno, bastando che il privato stesso, a causa del prepotere del pubblico ufficiale, si pieghi a dare (o a promettere).

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