Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4023 del 18 aprile 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

È atto abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. (Nella specie - instauratosi giudizio direttissimo per reati concernenti le armi - il tribunale aveva pronunciato ordinanza con la quale aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. osservando che il giudizio direttissimo era stato promosso fuori dei casi di cui all'art. 449 c.p.p. in quanto l'imputato, del cui arresto era intervenuta convalida, era stato presentato in udienza oltre il quindicesimo giorno, e ritenendo inoltre non applicabile l'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356 non risultando alcun elemento di connessione con fatti di criminalità organizzata o mafiosa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal P.M. avverso la suddetta ordinanza, definendo «abnorme» l'impugnato provvedimento - in quanto aveva determinato una indebita regressione del processo allo stato procedimentale ponendosi in tal modo al di fuori della legge e dei poteri dalla stessa conferiti al giudice - e rilevando, altresì, che l'art. 12 bis della L. 7 agosto 1992 n. 356 dispone che per i reati concernenti le armi e gli esplosivi il pubblico ministero procede a giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 556 c.p.p. salvo che siano necessarie speciali indagini).

(massima n. 2)

Non può considerarsi aggravato da motivi abietti o futili un omicidio al quale l'agente sia stato spinto dall'intento di recuperare la propria libertà sentimentale, onde coltivare senza intralci una relazione con altra persona, gravemente ostacolata dalla vittima.

(massima n. 3)

Non può essere ritenuto abnorme ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione contro di esso proposto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, nel formulare richiesta di archiviazione, non abbia notificato l'avviso della richiesta stessa alla persona offesa - che, a norma dell'art. 408 comma secondo c.p.p., aveva dichiarato di voler essere informata - perché provveda a tale incombente. (La Suprema Corte, nell'affermare il principio, ha tra l'altro osservato che poiché la richiesta di archiviazione non costituisce esercizio dell'azione penale, non vulnera i principi di irretrattabilità dell'azione penale e di non regredibilità del processo il provvedimento del giudice che, come nella specie, prima di pronunciarsi sulla richiesta stessa e rilevando delle violazioni procedurali, restituisca gli atti al pubblico ministero per i relativi incombenti).

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