Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2365 del 12 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste alcuna incompatibilitą tra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 c.p. (introduzione in abitazione) e quella di cui all'art. 61 n. 5 stesso codice (minorata difesa), le quali ricorrono quando il fatto, consumato in un luogo destinato ad abitazione, venga commesso nelle condizioni cui si riferisce l'art. 61 n. 5 c.p., integranti una situazione di minorata difesa e che costituisca quel “quid pluris” che caratterizza quest'ultima aggravante, differenziandosi dall'altra. (Fattispecie di furto commesso in un ospedale in danno di ricoverati che si erano allontanati, al momento del furto, per motivi di svago, motivi che, secondo il ricorrente, rendevano non configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., tesi respinta dalla Corte di cassazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.