Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6294 del 16 maggio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circostanze aggravanti per delitti contro il patrimonio e di cui all'art. 61 n. 7 c.p., la rilevanza del danno deve essere valutata sotto il profilo oggettivo, costituendo la capacitą economica del danneggiato soltanto un elemento di valutazione sussidiario da prendersi in considerazione soltanto se la valutazione intrinseca del danno non consente per sé stessa di stabilire con certezza se esso sia di rilevante gravitą. (Fattispecie in tema di reato di truffa).

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