Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 337 del 9 gennaio 2009

(3 massime)

(massima n. 1)

Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunitą del recesso (elemento di natura cronologica ) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuitą nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica ).

(massima n. 2)

L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 c.p. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumitą individuale, oggetto dei gią preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle gią astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso. (Fattispecie di preventivata «gambizzazione » della vittima, conclusasi poi con la sua morte, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, pure in mancanza di una prova certa circa l'effettivo animus necandi i concorrenti avessero consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio ).

(massima n. 3)

Ricorre, per la spregevolezza del fatto secondo il comune sentire, la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso, su ordine del capo di un gruppo mafioso, in danno di chi abbia intrapreso una relazione sentimentale con una donna gią a lui legata da analogo rapporto, per mero spirito punitivo, dettato da intolleranza per la libertą di autodeterminazione della donna stessa, rifiutatasi di soggiacere alla sua volontą, e per la conseguente perdita sia del dominio fino ad allora esercitato su di lei, sia del prestigio criminale.

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