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Articolo 648 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ricettazione

Dispositivo dell'art. 648 Codice Penale

Fuori dei casi di concorso nel reato [110](1), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto(2), acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare(3), è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(4).

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale(4).

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione(5).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Note

(1) La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta di ricettazione costituisce un post factum non punibile.
(2) La dottrina moderna ritiene che non possa più considerarsi il profitto solo dal punto di vista patrimoniale, ma debba questo essere inteso in senso ampio come un vantaggio dalla natura anche extrapatrimoniale.
(3) Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.
(4) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(5) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Ratio Legis

Il delitto di ricettazione trova il proprio fondamento nella tutela del patrimonio del singolo, cui secondo parte della dottrina dovrebbe avvicinarsi anche l'interesse della giustizia alla punizione dei colpevoli del reato presupposto, la cui identificazione sarebbe compromessa dalla circolazione dei beni frutto dello stesso reato.

Spiegazione dell'art. 648 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato, secondo la giurisprudenza maggioritaria, consiste solamente nell'interesse patrimoniale della persona offesa, e non anche nell'amministrazione della giustizia. Si è infatti osservato che la ratio della norma è quella di bloccare a valle, tramite la punibilità della ricettazione, lo stesso reato presupposto, rendendolo poco appetibile.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto.

Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitto dolosi che colposi (anche nella forma del tentativo). A sua volta la ricettazione può divenire il presupposto di una seguente ricettazione.

La disposizione non richiede la consapevolezza degli estremi del delitto, potendosi arrestare alla plausibile contezza che la cosa provenga da un delitto. Sarà il giudice, in concreto, a valutare l'insieme delle circostanze fattuali in grado di indicare la consapevolezza del ricettatore in merito alla provenienza.

Per quanto riguarda il denaro o la cosa, viene accolta una nozione in senso lato, rientrando nel concetto non solo i proventi, ma anche tutto ciò che è servito a commettere il delitto.

Non è assolutamente necessario che il delitto presupposto venga accertato giudizialmente.

Ai fini di una corretta differenziazione tra il concorso nel reato presupposto, il favoreggiamento reale e la ricettazione, è innanzitutto necessario utilizzare il criterio temporale.

Così, se vi è un previo concerto tra l'autore del delitto ed il futuro acquirente, il quale in tal modo rafforza il proposito criminoso, vi sarà concorso di persone nel delitto base.

Qualora invece non vi sia un previa accordo, la condotta integra ricettazione.

Se la condotta viene posta in essere al solo fine di assicurare il prodotto del delitto commesso da altri, senza alcun profitto, si ricade invece nel favoreggiamento reale.
Per espressa previsione normativa, la ricettazione è punibile anche qualora l'autore del delitto presupposto non è punibile o imputabile, o quando manchi una condizione di procedibilità.

La ricettazione è un reato a forma vincolata, dato che la norma incrimina l'acquisto, la ricezione o l'occultamento delle cose di provenienza illecita.

Essa si consuma nel momento in cui è realizzata una delle condotte, con la precisazione che l'accordo circa l'acquisto è altresì ricettazione consumata, a prescindere dalla futura consegna del bene (la ricezione è infatti una condotta a sé stante).

Per quanto concerne il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto, tra gli “altri” non va ricompreso l'autore del delitto presupposto (in questo caso potrebbe configurarsi il favoreggiamento reale).

Il delitto in esame può essere anche sorretto dal mero dolo eventuale, con la precisazione però che, a differenza della figura contravvenzionale di cui all'art. 712, è richiesto un quid pluris rispetto al mero sospetto, sicché anche un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo da dati di fatto univoci, che rendano concreta la possibilità di una tale provenienza.

Per profitto si deve intendere qualsiasi utilità che possa incrementare il patrimonio del ricettatore e che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano, potendo esso avere anche natura non patrimoniale.

Il secondo comma disciplina una circostanza attenuante, qualora il fatto sia di particolare tenuità, il cui riconoscimento implica una valutazione globale del fatto.

Massime relative all'art. 648 Codice Penale

Cass. pen. n. 30494/2023

Non integra il delitto di ricettazione la condotta di chi si accorda per la ricezione di somme derivanti dalla futura commissione di delitti di estorsione, riguardando l'accordo un bene non ancora pervenuto nel patrimonio dell'autore del delitto presupposto.

Cass. pen. n. 10334/2022

Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, a tal fine, né che il predetto metta in rapporto diretto le parti, né che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta.

Cass. pen. n. 29346/2022

In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente.

Cass. pen. n. 43532/2021

Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza).

Cass. pen. n. 32775/2021

La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.

Cass. pen. n. 22493/2021

Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di ricettazione e la violazione amministrativa prevista dall'art. 128, TU 18 giugno 1931, n.773, come modificata dall'art. 10, legge 28 novembre 2005, n. 246, avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo da parte del commerciante dell'annotazione nel registro previsto dalla legge per le operazioni su oggetti preziosi usati, in quanto la norma penale mira a tutelare il patrimonio, mentre la disposizione amministrativa è volta a dare all'autorità di pubblica sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose usate e di valore, sanzionando la mera violazione, anche colposa, delle procedure e ciò a prescindere dalla provenienza o dalla conoscenza della provenienza della merce ricevuta.

Cass. pen. n. 2457/2020

La scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. è configurabile in relazione al delitto di ricettazione, di dati e "files" oggetto di illecita sottrazione a terzi, commesso al fine di produrli all'autorità giudiziaria nell'esercizio del proprio diritto di difesa, attesa la recessività dell'interesse patrimoniale tutelato dal delitto di cui all'art. 648 cod. pen. rispetto al fine difensivo perseguito dall'imputato, che trova fondamento nell'art. 24 Cost., alla cui essenza, insuscettibile di essere compressa, va ricondotto il potere di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi.

Cass. pen. n. 29785/2020

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente "di base" rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive. (Fattispecie di possesso ingiustificato di un'auto di provenienza furtiva recante numero di telaio modificato e targhe relative ad altra automobile).

Cass. pen. n. 46419/2019

Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Fattispecie relativa a ricettazione di munizioni da guerra).

Cass. pen. n. 37559/2019

Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato e non di tentativo nei confronti del soggetto che, fermato al momento dell'imbarco di un furgone per l'estero e trovato in possesso di più ciclomotori provento di furto occultati nel bagagliaio, esibiva alla polizia documenti relativi ad altri e diversi ciclomotori).

Cass. pen. n. 37016/2019

Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma.

Cass. pen. n. 25215/2019

Integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno. (Nella specie, la Corte ha evidenziato come i giudici di appello avessero desunto l'abusività della riproduzione non solo dall'assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l'assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni).

Cass. pen. n. 21469/2019

Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Cass. pen. n. 26106/2019

Poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo.

Cass. pen. n. 42866/2017

La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo di considerare il "modus operandi" dell'imputato).

Cass. pen. n. 25439/2017

In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale).

Cass. pen. n. 23419/2017

L'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l'applicazione di detta causa di non punibilità.

Cass. pen. n. 53017/2016

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).

Cass. pen. n. 54715/2016

Integra il reato di ricettazione la condotta di chi, senza aver concorso nel reato, acquista una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che ove lo stesso soggetto utilizzi successivamente la macchina, risponde anche del reato di frode informatica, posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato, così consentendo all'agente di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno).

Cass. pen. n. 39223/2014

Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma.

Cass. pen. n. 10850/2014

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario.

Cass. pen. n. 7019/2014

Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito, già previsto dall’art. 12, prima parte, del D.L. n. 143/1991, conv. con modif. in legge n. 197/1991, ed ora dall’art. 55, comma 9, prima parte, del D.L.vo n. 231/2007, concorre con quello di ricettazione, quando la carta utilizzata sia provento di delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, del citato D.L. n. 143/1991 e, ora, all’art. 55, comma 9, seconda parte, del D.Lvo n. 231/2007, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 1845/2014

L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo c.p., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p..

Cass. pen. n. 51424/2013

Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, eppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.

Cass. pen. n. 51417/2013

Commette il delitto di ricettazione il soggetto che riceve o si impossessa di ricette mediche in bianco, che risultino smarrite, consapevole della provenienza illecita, trattandosi di documenti che, per loro natura e destinazione, sono in possesso esclusivo del medico, al quale le ricette sono state rilasciate e al quale si può risalire attraverso i dati su di esse impressi.

Cass. pen. n. 33131/2013

Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ricettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza delittuosa nell'ambito di un rapporto familiare o di rapporti obbligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la consapevolezza non dell'illecita provenienza degli stessi, ma solo della qualità criminale del congiunto medesimo. (Fattispecie in cui una persona, in costanza di una stabile relazione sentimentale, aveva ricevuto dal compagno denaro e titoli di credito).

Cass. pen. n. 31023/2013

Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l'art. 648 c.p. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputata).

Cass. pen. n. 29486/2013

Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati).

Cass. pen. n. 22120/2013

Integra il delitto di ricettazione e non la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza la condotta di colui che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco, trattandosi di documento per sua natura e destinazione nel possesso esclusivo del titolare del conto corrente o della persona da questi delegata. Ne consegue che colui il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.

Cass. pen. n. 19372/2013

La condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo "carnet", sebbene spesi o utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato di ricettazione del blocchetto che originariamente li conteneva.

Cass. pen. n. 5228/2013

Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno.

Cass. pen. n. 3356/2013

La ricezione al di fuori dei canali pubblici di un modulo per carte di identità, costituente "res" non liberamente commerciabile, integra sempre la materialità del delitto di ricettazione; la sua falsificazione integra anche il delitto di cui agli artt. 482 - 477 cod. pen.

Cass. pen. n. 7880/2012

Ai fini della configurabilità, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti (nella specie supporti audiovisivi illecitamente riprodotti), del reato di ricettazione, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi. (In motivazione la Corte, annullando senza rinvio la sentenza che aveva condannato l'imputato sulla base della sola contumacia dello stesso, ha precisato che l'ampia disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori e ad altri apparecchi di duplicazione non rende sostenibile la presunzione che il venditore di supporti abusivi li abbia acquistati da un terzo e non invece, lui stesso, personalmente duplicati).

Cass. pen. n. 46899/2011

Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell'accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la "traditio" della "res" - nella quale può ravvisarsi null'altro che un momento che pertiene all'adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace - non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione.

Cass. pen. n. 23395/2011

Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.

Cass. pen. n. 12763/2011

L'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza, quale trasportato, dell'imputato a bordo di auto guidata dall'autore del furto di questa).

Cass. pen. n. 8714/2011

Il delitto di ricettazione, nella fattispecie della cosiddetto "intromissione", si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, anche che l'intromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. (Fattispecie nella quale l'imputato si era attivato infruttuosamente per ricercare un acquirente di un monitor al plasma, compendio di appropriazione indebita).

Cass. pen. n. 4181/2011

Commette il delitto di ricettazione il farmacista che riceve sostanze medicinali prodotte in frode ad un valido brevetto, dovendosi escludere che per il solo fatto di aver acquistato le suddette sostanze egli possa essere ritenuto concorrente nel reato presupposto di frode brevettuale.

Cass. pen. n. 44378/2010

Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa alla detenzione di una camicia militare, recante scritte in caratteri ebraici, dell'esercito israeliano, considerata rappresentativa di Israele, e costituente provento di rapina perpetrata da giovani intenti a distribuire volantini di propaganda politica anti-israeliana).

Cass. pen. n. 41423/2010

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.

Cass. pen. n. 36291/2010

In tema di ricettazione, la provenienza illecita degli oggetti ricevuti può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità della merce.

Cass. pen. n. 27158/2010

Il delitto di ricettazione e quello di commercio di opere d'arte contraffatte (artt. 127, comma primo, lett. b), e 2 D.L.vo n. 490 del 1999) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può ravvisarsi un rapporto di specialità, e che non risulta una diversa volontà, espressa o implicita, del legislatore.

Cass. pen. n. 26308/2010

La fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato. (Fattispecie in tema di sequestro).

Cass. pen. n. 22343/2010

La mancanza di una condizione di procedibilità (nella specie, di quella prevista dall'art. 10 c.p. in relazione alla commissione all'estero, da parte di uno straniero, del delitto di cui all'art. 473 c.p. ai danni di un cittadino italiano) non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione.

Cass. pen. n. 12433/2010

In tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza.

L'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che e' configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, ne' potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale e' ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza).

Cass. pen. n. 5132/2010

Il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del "favor rei".

Cass. pen. n. 2465/2010

Il possesso e l'utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita integrano il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 12 D.L. n. 143 del 1991.

Cass. pen. n. 45644/2009

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, anche nella forma dell'intromissione o intermediazione, il fine specifico di procurare ad altri un profitto non può che riguardare una persona diversa dal titolare del bene ricettato, nei cui confronti sono obbligati alla reintegra sia il ricettatore che l'autore del reato presupposto.

Cass. pen. n. 45569/2009

Il possesso e/o l'uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'acquisizione del titolo.

Cass. pen. n. 41464/2009

È configurabile il delitto di ricettazione in caso di acquisto o ricezione di un'arma clandestina. (Nella specie, il reato presupposto è stato individuato nell'abrasione della matricola).

Cass. pen. n. 33581/2009

Il possesso di un'arma clandestina integra di per sè la prova del delitto di ricettazione, essendo l'abrasione della matricola (che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 L. 18 aprile 1975, n. 110) chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione; ciò dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell'arma.

Cass. pen. n. 26063/2009

Integra la condotta del reato di ricettazione la disponibilità di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa.

Cass. pen. n. 17821/2009

Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la "traditio" della "res", nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione).

Cass. pen. n. 17524/2009

Integra il delitto di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione dell'associazione di tipo mafioso la percezione, da parte di ex associato in stato di detenzione, di un assegno mensile da parte del sodalizio criminale, al quale apparteneva, contribuendo tale condotta a rafforzarne la vitalità e a favorirne il perseguimento degli scopi illeciti. (Fattispecie in tema di procedimento "de libertate", nella quale il ricorrente aveva lamentato la contraddittorietà della decisione impugnata, in quanto da un lato aveva escluso la permanenza del vincolo associativo e dall'altro aveva ritenuto tale esclusione compatibile con l'aggravante mafiosa).

Cass. pen. n. 8332/2009

La ricezione di "eurocheques" provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non quello di illecita acquisizione di carte di credito o di pagamento (art. 12 D.L. n. 143 del 1991, conv. in L. n. 197 del 1991), perché l'"eurocheque" non è assimilabile, per la sua natura di titolo di credito, agli ordini di pagamento.

Cass. pen. n. 38803/2008

In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l'ipotesi attenuata.

Cass. pen. n. 22693/2008

In tema di ricettazione, l'affermazione di responsabilità per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. (La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio ).

Cass. pen. n. 19644/2008

Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa. (La Corte ha precisato che in caso di accordo tra le parti, a cui non segua la traditio della res l'agente risponde di tentativo di ricettazione ).

Cass. pen. n. 12750/2008

In tema di reati concernenti la falsificazione e l'illecita acquisizione o utilizzazione di carte di credito o di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di danaro contante (art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in L. 5 luglio 1991 n. 197 ), l'eurocheque nonostante il suo nesso strumentale con la carta di riconoscimento del titolare la quale garantisce il pagamento al primo prenditore non può essere assimilato, per la sua natura di titolo di credito, agli «ordini di pagamento » prodotti unitamente ad un documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, di cui alla disposizione predetta. Ne deriva che la ricezione di eurocheques provenienti da delitto integra il reato di ricettazione e non l'ipotesi criminosa prevista dalla legge speciale. (Ha precisato la Corte che la carta di riconoscimento non rappresenta un documento che autonomamente costituisca strumento di pagamento, e non vale a far assumere agli assegni, in contrasto con la loro peculiare caratteristica dell'astrattezza, la funzione di meri ordini di pagamento )

Cass. pen. n. 43046/2007

In tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.

Cass. pen. n. 35535/2007

In tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire).

Cass. pen. n. 32832/2007

La « particolare tenuità» che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della « res» ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse possibile riconoscere tali connotazioni alla ricettazione di un assegno di importo non trascurabile, anche in considerazione dello specifico « modus operandi» dell'imputato).

Cass. pen. n. 25828/2007

Non è configurabile in capo alla persona offesa del delitto di usura, il concorso con l'autore di tale reato nel delitto di ricettazione avente ad oggetto il denaro del prestito usurario. Nel delitto di ricettazione infatti l'elemento del profitto è connotato del requisito dell'ingiustizia, che richiede un dolo specifico, non ipotizzabile nel caso di vittima di usura che si presta all'eventuale ricettazione. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 4170/2007

Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre.

Cass. pen. n. 3087/2006

Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, L. 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.

Cass. pen. n. 47171/2005

Nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico richiesto per il secondo e non per il primo reato.

Cass. pen. n. 47164/2005

In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l'art. 16 della L. n. 248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 174 ter L. n. 633 del 1941).

La condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della L. 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.

Cass. pen. n. 23769/2005

In materia di diritto d'autore, dopo le modifiche introdotte con la legge 18 agosto 2000 n. 248 alla disciplina di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 anche l'acquirente a fini di commercio di supporti non conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore non risponde del delitto di ricettazione, stante la clausola di sussidiarietà contenuta nello stesso art. 648 c.p. secondo la quale tale delitto si realizza solo fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, ovvero uno dei delitti previsti dagli artt. 171 ss. della citata legge n. 633.

Cass. pen. n. 12476/2005

Per la configurazione del fatto come ricettazione ex art. 648 c.p., anziché come favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), assume rilievo determinante lo scopo di trarre profitto personale e diretto dall'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa; mentre per la configurabilità del favoreggiamento reale è necessario che l'eventuale ricezione del bene avvenga nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale.

Cass. pen. n. 3995/2005

In tema di tutela del diritto d'autore, la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti punita con l'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 16 della legge n. 248 del 2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria, integra un semplice illecito amministrativo, e non concorre, quindi, con il reato di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla legge n. 633, come modificata, che descrive, più specificamente condotte già comprese, sul piano astratto, nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità.

Cass. pen. n. 3286/2005

Sussiste un rapporto di specialità tra le disposizioni della legge n. 248 del 2000, in materia di diritto di autore, relativamente all'ipotesi di acquisto di supporti audiovisivi, fotografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di legge, e il reato di ricettazione, atteso che l'estrema specificità della disciplina speciale a tutela del diritto di autore rende tali condotte illecite del tutto ricomprensibili nella più generica previsione di cui all'art. 648 c.p., tutelando la legge n. 248 del 2000 anche gli interessi patrimoniali, alla pari del delitto di ricettazione.

Cass. pen. n. 308/2005

Non è configurabile il reato di ricettazione a carico di soggetto che si sia limitato a ricevere dati, informazioni e notizie tratti da materiale documentario che sia stato oggetto di furto, mancando, in siffatta ipotesi, l'esistenza di una res suscettibile di apprensione e possesso.

Cass. pen. n. 46006/2004

In tema di ricettazione, dall'ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può legittimamente desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia frutto di ricettazione.

Cass. pen. n. 42203/2004

In tema di tutela del diritto d'autore, la condotta di detenzione per la vendita o del commercio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, punita dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, non concorre con il reato di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla legge n. 633, che descrive più specificamente condotte già ricomprese, sul piano astratto, nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità. Più in particolare entrambe le norme presuppongono la commissione di un delitto, l'esistenza di un bene che ne costituisce il provento, la detenzione del bene illecito, il fine di profitto, la condizione negativa del non avere l'agente concorso nel reato presupposto, e presentano omogeneità dell'interesse tutelato, individuato nella repressione del traffico di cose che costituiscono il provento della commissione di reati.

Cass. pen. n. 23855/2004

Sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni quando l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione, configurandosi l'illecito meramente amministrativo previsto dall'art. 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (peraltro poi abrogato dall'art. 41, comma quarto, del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68), soltanto quando, trattandosi di acquisto, questo sia stato effettuato ad uso esclusivamente personale.

Cass. pen. n. 18892/2004

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili. Ne consegue che è compatibile la concessione delle attenuanti generiche con l'attenuante di pena di cui all'art. 648 cpv. c.p. che tende ad adeguare la pena al fatto di particolare tenuità, attesa la differenza delle caratteristiche strutturali e teleologiche dei due istituti.

Cass. pen. n. 2919/2004

In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per valutare l'entità del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno già compilato con l'indicazione dell'importo.

Cass. pen. n. 49406/2003

In tema di beni culturali, il reato presupposto del delitto di ricettazione di reperti archeologici consiste nel delitto di illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (c.d. furto archeologico, previsto dall'art. 125 D.L.vo n. 490 del 1999, in precedenza sanzionato dall'art. 67 legge n. 1089 del 1939).

Cass. pen. n. 43394/2003

In tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 comma secondo c.p., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell'attenuante speciale, basata sulla modestia dell'importo dalla somma ricettata, in luogo di quella comune).

Cass. pen. n. 37942/2003

In tema di ricettazione, al fine della sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità (art. 648 c.p. cpv.), non è sufficiente di per sè il valore economico della cosa ricettata, ma occorre avere riguardo a tutte le circostanze indicate nell'articolo 133 c.p., le quali devono essere esaminate in comparazione con il parametro del valore predetto. Ne consegue che l'ipotesi attenuante non può essere ritenuta nel caso in cui, nonostante la tenuità del valore della cosa ricettata, sussistano elementi e circostanze, sia oggettivi che soggettivi, che impediscono di ritenere il fatto, considerato ed esaminato nel suo complesso, di particolare tenuità. (Fattispecie in tema di ricettazione di carta bancomat).

Cass. pen. n. 36281/2003

In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione o le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 c.p., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa).

Cass. pen. n. 30062/2003

La fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 648 c.p. nella condotta dell'imputato il quale si era intromesso, dietro adeguato compenso per favorire lo scambio di un titolo di credito di provenienza delittuosa tra il prenditore e il cedente).

Cass. pen. n. 20198/2003

In considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può essere attribuito, a fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto commesso all'estero il delitto di ricettazione di un bene consegnato al ricettatore, cittadino italiano, in territorio estero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, difettando nella specie la condizione di procedibilità della richiesta del Ministero della giustizia prevista dall'art. 9 c.p.).

Cass. pen. n. 19673/2003

La fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 648 c.p. nella condotta dell'imputato il quale, per incarico e nel domicilio di un complice, aveva provveduto ad alterare i numeri del telaio di varie auto di provenienza furtiva).

Cass. pen. n. 18103/2003

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici, essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello infine di cui all'art. 648 ter che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

Cass. pen. n. 23427/2001

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 c.p.

Cass. pen. n. 22902/2001

Integra il reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni dalla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'articolo 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti «di provenienza illecita»), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale.

Cass. pen. n. 14170/2001

Si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione; si configura invece l'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata.

Cass. pen. n. 4844/2001

Le fattispecie criminose previste, rispettivamente, dall'art. 648 c.p. e dall'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in L. 5 luglio 1991, n. 197 sono tra loro in relazione di specialità reciproca. Tra le due, quindi, deve trovare applicazione quella caratterizzata da maggiore specialità rispetto all'altra, ed essa va identificata, nel caso di possesso ed indebita utilizzazione di uno dei documenti indicati nell'art. 12 del D.L. n. 143/91, in quella prevista da detta ultima norma, giacché all'elemento materiale comune con l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p. si aggiunge quello specializzante costituito dall'utilizzazione del documento indebitamente posseduto (nella specie, una tessera viacard provento di rapina).

Cass. pen. n. 11083/2000

Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa ad acquisto di prodotti falsificati, usati per arredare le vetrine del negozio: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento psicologico del delitto del vantaggio genericamente economico conseguito attraverso l'abbellimento della vetrina, benché i beni falsificati ed usati per arredare la medesima — borse e ombrelli — fossero diversi dai beni — vini e liquori — commercializzati nel negozio).

Cass. pen. n. 6534/2000

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del danaro o dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza (necessaria anche per altre), solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità dev'essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648. (Sulla base di tali argomentazioni la S.C. ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648 ter).

Cass. pen. n. 1723/2000

In tema di ricettazione di armi, ai fini della qualificazione del reato come ipotesi di particolare tenuità, il valore dell'arma non costituisce parametro decisivo o prevalente di giudizio, mentre la sua scarsa potenzialità offensiva può essere apprezzata ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della L. n. 895 del 1967.

Cass. pen. n. 5813/2000

In tema di ricettazione, al fine di stabilire la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., non è sufficiente di per sè l'irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico-giuridica apprezzandone l'incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell'oggetto ricettato, entrano nella componente dell'azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell'agente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l'ordinanza del Gip che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che il possesso di un passaporto di provenienza delittuosa configurasse l'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648 cpv.).

Cass. pen. n. 5525/2000

Tra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi e quello di ricettazione intercorre rapporto di specialità, dal momento che la fattispecie criminosa di cui all'art. 474 c.p., avendo natura plurioffensiva, è posta a tutela, oltre che della fede pubblica, anche del patrimonio. La norma incriminatrice, infatti, mira anche ad assicurare la protezione del monopolio sull'opera e sul marchio. Pertanto, le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti costituiscono antefatto non punibile, in quanto presupposto necessario della detenzione per la vendita, condotta questa ultima che il legislatore ha ritenuto sufficiente incriminare, per assicurare la tutela penalistica dei consumatori e, ad un tempo, dei titolari dei diritti patrimoniali.

Cass. pen. n. 14277/1999

Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 c.p. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione previsti dall'art. 648 c.p. Ed invero, il reato può essere commesso dallo stesso autore della contraffazione o dell'alterazione o da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commerciati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o dei segni distintivi. In questi casi manca un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione: nel primo caso dell'acquisto da terzi di cose provenienti da delitto e nel secondo caso dell'elemento soggettivo del dolo.

Cass. pen. n. 5526/1999

L'acquisto di prodotti con segni falsi non è previsto dalla legge come reato, perché i prodotti, quali cose mobili, non hanno alcuna correlazione con il patrimonio del titolare dei segni, che non è perciò offeso dall'utilità di qualsiasi genere che voglia trarne chi ne consegue il possesso, ma proprio e soltanto dallo speciale profitto ingiusto che si prefigge chi li detiene per venderli, con abuso della pubblica fede. Pertanto, non è ravvisabile il concorso del delitto di ricettazione con quello speciale di cui all'art. 474 c.p.

Cass. pen. n. 7224/1999

L'art. 648 c.p., nel prevedere come reato l'acquisto o la ricezione di cose provenienti da «delitto», si pone, nel caso di carte di credito o di altri documenti assimilati, come norma speciale rispetto all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., in L. 5 luglio 1991, n. 197, nella parte in cui esso prevede come reato l'acquisizione delle carte o dei documenti anzidetti di provenienza genericamente «illecita» (configurabile ad esempio, anche nel caso di illecito meramente contrattuale). Ne consegue che il fatto costituito dall'acquisto o dalla ricezione degli oggetti in questione deve ritenersi punibile solo a titolo di ricettazione.

Cass. pen. n. 3211/1999

In tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento né l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti «positivamente» al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all'art. 648 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione del verbale, in assenza della citazione del teste, di denuncia del furto dell'autovettura oggetto della successiva ricettazione, quale prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme, anche tenuto conto del fatto che la conoscenza storica ivi esternata non si riferiva direttamente alla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto ma solo al reato presupposto).

Cass. pen. n. 2877/1999

Il delitto previsto dall'art. 12 della legge 3 maggio 1991, n. 143 (che punisce, tra l'altro, il possesso di carta di credito di illecita provenienza) si pone in rapporto di specialità con il delitto di ricettazione (dal momento che tutti gli elementi del delitto di cui all'art. 648 c.p. sono presenti nella ipotesi criminosa di possesso di carta di credito di illecita provenienza, la quale contiene, inoltre, l'elemento specializzante rappresentato dal possesso del documento sopra indicato). Conseguentemente, l'autore del furto della carta di credito non può essere chiamato a rispondere anche dell'abusivo possesso del medesimo documento, dal momento che la detenzione da parte del ladro del bene trafugato rappresenta l'evento (in senso naturalistico) dell'atto dell'impossessamento della cosa mobile altrui.

Cass. pen. n. 10392/1998

È configurabile il delitto di ricettazione, oltre a quello previsto dall'art. 171 ter, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, a carico di colui che, dopo averle acquistate, detenga per la vendita videocassette abusivamente riprodotte.

Cass. pen. n. 30/1998

La norma di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197, che punisce chiunque, al fine di trarne profitto, acquisisce carte di credito o di pagamento di provenienza illecita, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 648 c.p., che punisce la ricettazione; infatti la comparazione fra le due disposizioni incriminatrici dimostra come tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale — quale deve considerarsi l'art. 648 c.p. — siano presenti in quella di carattere speciale in cui al predetto art. 12 D.L. n. 143 del 1991, la quale contiene in sé un elemento specifico o specializzante rappresentato dalla carta di credito o documento equipollente che rappresenta l'oggetto della tutela penale della norma speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 12 D.L. 143/91 e non anche — come contestato — la ricettazione, la condotta dell'imputato che aveva acquisito una tessera “viacard” provento di furto).

Cass. pen. n. 6753/1998

Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Cass. pen. n. 11303/1997

In materia di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Nella specie la Corte ha ritenuto come tracce di una illecita provenienza di un veicolo la presenza di targhe di cartone con numero inesistente, la forzatura delle portiere, la asportazione del numero di telaio).

Cass. pen. n. 9486/1997

La norma incriminatrice di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) è speciale rispetto a quella di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in L. 5 luglio 1991, n. 197, che punisce, tra l'altro, chi acquisisce al fine di trarne profitto carte di credito ovvero documenti di pagamento o di prelievo “di provenienza illecita”. Tale disposizione, infatti, vale a colmare gli spazi non coperti dall'art. 648 c.p., prevedendo come autonome figure di reato — limitatamente alle carte di credito ed altri documenti similari — situazioni che altrimenti sarebbero rimaste indenni da qualsiasi repressione penale o avrebbero, semmai, ed in presenza dei presupposti richiesti, integrato la semplice ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.; come si evince dal confronto delle predette norme, infatti, mentre nell'art. 648 c.p. si individua un fondamentale elemento specializzante consistente nella provenienza «da delitto» del denaro o delle cose acquistate, ricevute od occultate, l'art. 12 D.L. n. 143/91 contiene un riferimento generico alla “provenienza illecita”, senza alcuna particolare qualificazione, dei documenti in argomento. In questa, pertanto, deve ricomprendersi qualsiasi diverso genere di illiceità, sia amministrativa che civile, comprensiva quest'ultima anche della cosiddetta “illiceità contrattuale”, ravvisabile, nel suo significato di “inadempimento di una obbligazione”, nel caso in cui il titolare di carta di credito ne sia rimasto in possesso in violazione del contratto concluso con l'emittente e l'abbia poi ceduta al terzo senza essere legittimato a disporne.

Cass. pen. n. 3856/1997

Allorché le imputazioni di ricettazione contestate riguardino, in parte, carte di credito e documenti assimilati, ai sensi della legge n. 197 del 1991 e in parte altri beni, a norma dell'art. 648 c.p., la competenza per materia appartiene, per tutti gli episodi di ricettazione, al pretore, in forza della vis attractiva esercitata dal reato più grave, a nulla rilevando che i reati di ricettazione puniti meno gravemente siano attribuiti alla competenza del tribunale.

Cass. pen. n. 2667/1997

In tema di ricettazione, la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo; conseguentemente anche con riferimento alla ricettazione di una carta di identità (falsificata o da falsificarsi) non può escludersi in modo assoluto la particolare tenuità del fatto, potendosi questa ravvisare se le modalità dello stesso, il movente dell'azione e la personalità del colpevole siano tali da consentire ai giudici, secondo i normali criteri di valutazione, di considerarlo in concreto di modesta rilevanza criminosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto logicamente motivata l'applicazione dell'attenuante in parola basata sulla considerazione che la ricettazione del modulo ed i falsi concernenti il documento di identità erano finalizzati alla permanenza dell'imputato nel nostro Stato, sicché l'azione era tale da non destare particolare allarme sociale; ed ha altresì «decisamente respinto» l'assunto del procuratore generale impugnante secondo il quale la condizione di extracomunitario dell'imputato sarebbe un elemento «certamente indicativo di pericolosità sociale e di proclività a delinquere»: tale affermazione, ad avviso della Corte, può solo essere definita come un'affrettata ed ingiusta generalizzazione, che muove da un indiscriminato preconcetto verso persone meno fortunate).

Cass. pen. n. 2436/1997

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa — o non attendibile — indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Cass. pen. n. 1312/1997

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare «parte dell'azione» la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata.

Cass. pen. n. 11113/1996

In tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 648 c.p., è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il «fatto di particolare tenuità» prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole; tale ulteriore operazione, tuttavia, deve essere compiuta secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.p. e con riferimento al comportamento concreto dell'agente, con esclusione di qualsiasi valutazione inerente alla gravità in astratto del reato, la quale compete al legislatore ai fini della previsione delle relative sanzioni, ma non all'interprete in sede di applicazione delle norme preesistenti. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza d'appello la quale, con riferimento ad un'ipotesi di ricettazione ascritta ad un venditore ambulante extracomunitario di merce contraffatta, aveva escluso che ricorresse il fatto di particolare tenuità assumendo che il predetto commercio, che trova nella ricettazione il momento essenziale, è immeritevole del trattamento sanzionatorio attenuato perché parte di un'organizzazione delittuosa che a livello mondiale provoca consistenti danni alle produzioni, ai commerci ed alle finanze degli Stati).

Cass. pen. n. 10799/1996

Non esiste rapporto di specialità fra i reati previsti dagli artt. 648 c.p. ed 88 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127; quest'ultima ipotesi criminosa, infatti, diversamente dalla ricettazione, che è delitto contro il patrimonio, tutela le opere dell'ingegno ed i brevetti dalle contraffazioni ed alterazioni, e prevede altresì, rispetto alla prima, differenti condotte tipiche e tempi di realizzazione, in quanto l'esposizione degli oggetti realizzati in frode a un valido brevetto — che interessa il reato de quo — avviene quando il delitto di ricettazione è già stato consumato con l'acquisto o comunque con la ricezione del bene. (Nell'affermare detto principio — con riferimento a fattispecie relativa all'esposizione per la vendita in alcune gioiellerie di Firenze di monili riproducenti quelli di un famoso stilista — la Corte ha altresì precisato che l'art. 88 R.D. n. 1127/39 non si applica esclusivamente agli oggetti realizzati in frode ai brevetti d'invenzione industriale ma anche, in virtù del disposto dell'art. 1 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, ai motivi ed ai disegni ornamentali comunque caratterizzanti modelli tutelati da brevetto).

Cass. pen. n. 10766/1996

In materia di ricettazione, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648 secondo comma) non concerne il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione ma riguarda anche il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre, nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 c.p. È possibile pertanto, che sia negata la particolare tenuità del fatto anche quando sia stata applicata la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità).

Cass. pen. n. 9774/1996

L'espressione «fatto di particolare tenuità», usata dal legislatore per definire l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., non può riferirsi esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma ha un significato ed un contenuto molto più ampio che è comprensivo di tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell'esclusione, dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di ricettazione di una pistola con matricola abrasa, e la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante in questione tenendo conto della natura clandestina dell'arma e dei numerosi precedenti penali dell'imputato).

Cass. pen. n. 8072/1996

In tema di ricettazione, la consapevolezza dell'agente circa l'illecita provenienza della cosa, presupposto soggettivo per la configurabilità del delitto de quo, può trarsi anche da elementi indiretti, ma solo nell'ipotesi in cui la loro coordinazione logica ed organica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della mala fede; detta consapevolezza può dunque desumersi anche dalla qualità delle cose ricevute nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla legittimità della provenienza della res siano così gravi ed univoci da ingenerare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre.

Cass. pen. n. 3154/1996

I reati di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., e di commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 dello stesso codice, possono concorrere qualora i prodotti suddetti siano stati acquistati o ricevuti con la consapevolezza della contraffazione dei segni distintivi; in tal caso non può trovare applicazione, infatti, la disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., in quanto le condotte previste dagli artt. 648 e 474 c.p. non hanno elementi in comune: invero la disposizione di cui all'art. 474 c.p. non contempla affatto i momenti dell'acquisto, della ricezione o dell'occultamento di cose mobili provenienti da delitto o della intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, con la cui disciplina, pertanto, non può porsi in rapporto di specialità.

Cass. pen. n. 3869/1996

Il possesso di un'arma clandestina integra di per sè la prova del delitto di ricettazione, essendo l'abrasione chiaramente finalizzata ad impedire l'identificazione dell'arma, la quale è modificata sostanzialmente e privata di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 L. 18 aprile 1975, n. 110. Tale circostanza dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell'arma.

Cass. pen. n. 2311/1996

Anche nel delitto di ricettazione è configurabile il dolo eventuale, tutte le volte che l'agente abbia accettato il rischio della provenienza illecita del bene ricevuto.

Cass. pen. n. 1890/1996

La ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, si configura egualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale, derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire.

Cass. pen. n. 12788/1995

Nella ricettazione di armi clandestine il reato presupposto del delitto di ricettazione può essere anche quello di abrasione del numero di matricola e la condotta può essere costituita anche dal solo occultamento delle armi, oltre che dall'acquisto o dalla ricezione di esse. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto configurabile il concorso di ricettazione in armi clandestine a carico di più persone, tutte consapevoli dell'occultamento delle armi, delle quali, peraltro, ciascuna di esse aveva la piena disponibilità).

Cass. pen. n. 11980/1995

Nel caso di possesso di un'arma clandestina, allorquando si individui semplicemente nella clandestinità dell'arma il sintomo di una non meglio specificata origine delittuosa — e non siano precisati la natura ed il titolo del reato presupposto — deve escludersi la configurabilità del delitto di ricettazione; ed invero in detta ipotesi deve ritenersi insussistente l'elemento costitutivo della «provenienza» della cosa da altro delitto, dovendosi tale concetto circoscrivere alle ipotesi in cui la cosa stessa in sé costituisca il frutto o prodotto o profitto del precedente reato, e non soltanto l'oggetto naturale di una pregressa condotta illecita, come quella volta all'eliminazione dei segni distintivi di un'arma.

Cass. pen. n. 7610/1995

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p., l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione legale del «fatto di lievità» investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato. (Nella specie — relativa a ricettazione di titoli di credito e moduli per documenti d'identità — la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione adottata dalla corte d'appello che aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. c.p. in considerazione del modus operandi e della reiterazione delle condotte criminose).

Cass. pen. n. 16/1995

Poiché la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della res ricettata, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva, anche nella ricettazione di assegni, o di moduli di assegni, non si può escludere concettualmente ed in modo assoluto la particolare tenuità del fatto, potendosi questa ravvisare se le modalità dello stesso, quali il modico importo dell'assegno, il limitato danno cagionato con la sua messa in circolazione, il movente dell'azione, la personalità del colpevole, siano tali da consentire ai giudici, secondo i normali criteri di valutazione, di considerarlo in concreto di modesta rilevanza criminosa.

Cass. pen. n. 2311/1995

In tema di ricettazione, il reato presupposto non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione ed essendo configurabile tale fattispecie anche nel caso in cui il reato presupposto sia rimasto a carico di ignoti.

Cass. pen. n. 8911/1994

La disposizione di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197, che punisce, tra l'altro, chi acquisisce al fine di trarne profitto carte di credito ovvero documenti di pagamento o di prelievo «di provenienza illecita», vale a colmare gli spazi non coperti dall'art. 648 c.p., prevedendo come autonome figure di reato — limitatamente alle carte di credito ed altri documenti similari — situazioni che altrimenti sarebbero rimaste indenni da qualsiasi repressione penale o avrebbero, semmai, ed in presenza dei presupposti richiesti, integrato la semplice ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.; come si evince dal confronto delle predette norme, infatti, mentre nell'art. 648 c.p. si individua un fondamentale elemento specializzante consistente nella provenienza «da delitto» del denaro o delle cose acquistate, ricevute od occultate, l'art. 12 del D.L. n. 143/1991 contiene un riferimento generico alla «provenienza illecita», senza alcuna particolare qualificazione, dei documenti in argomento. In questa, pertanto, deve ricomprendersi qualsiasi diverso genere di illiceità, sia amministrativa che civile, comprensiva quest'ultima anche della cosiddetta «illiceità contrattuale», ravvisabile, nel suo significato di «inadempimento di una obbligazione», nel caso in cui il titolare di carta di credito ne sia rimasto in possesso in violazione del contratto concluso con l'emittente e l'abbia poi ceduta al terzo senza essere legittimato a disporne.

Cass. pen. n. 6837/1994

Detenere un'arma sapendo che essa non presenta quei segni distintivi idonei ad identificarla, configura il reato di ricettazione perché la provenienza da delitto dell'arma è in re ipsa dato che l'agente non può non avere coscienza, essendo stati cancellati i relativi segni distintivi, della provenienza delittuosa dell'arma in suo possesso.

Cass. pen. n. 857/1994

Atteso il carattere di reato istantaneo che deve riconoscersi alla ricettazione, la quale si consuma all'atto della ricezione della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito, ai fini della determinazione della competenza per territorio a procedere in ordine al detto reato, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res. (Nella specie, in applicazione di tale principio e in assenza di altri elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell'imputato, la Corte, risolvendo un conflitto di competenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in base al criterio sussidiario del luogo di residenza dell'imputato stesso, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, c.p.p.).

Cass. pen. n. 10951/1993

In materia di ricettazione e di incauto acquisto, il mero rifiuto dell'imputato di rispondere circa la provenienza della res si concreta in un comportamento non esente da incertezze ed ambiguità, essendo insuscettibile — se interpretato per giungere a conclusioni in senso favorevole all'imputato — anche a segnare il discrimine tra sospetto e certezza quanto alla provenienza delittuosa della cosa e cioè tra l'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 172 c.p. e quello del delitto di ricettazione. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato la sentenza di merito che, dopo aver dato atto della provenienza delittuosa della cosa perché oggetto di furto sicuramente avvenuto, ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa stessa dal rifiuto dell'imputato di fornire precisazioni in ordine alle circostanze in cui aveva conseguito il possesso. In tal modo, ha osservato la Corte, il giudice di merito ha contravvenuto, non soltanto al principio nemo tenetur se detegere sancito dall'art. 64, terzo comma, c.p.p., ma anche all'obbligo di adeguata e logica motivazione).

Cass. pen. n. 1505/1993

A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Società Italiana Autori ed Editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, è legittimata a costituirsi parte civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della L. 20 luglio 1985, n. 400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali individuali delle singole vittime del reato presupposto.

Cass. pen. n. 7986/1993

Il delitto di ricettazione è configurabile anche quando il reato presupposto è punibile a querela e questa non è stata presentata.

Cass. pen. n. 6896/1993

Mentre per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) il profilo economico assume rilievo esclusivo, viceversa, in tema di ricettazione, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, detto profilo è soltanto un elemento concorrente, che può escludere la tenuità del fatto e rendere superflua ogni ulteriore indagine, quando il valore economico della cosa ricettata non è particolarmente lieve. Solo se tale valore è lieve l'indagine deve essere estesa anche a tutte le altre circostanze di cui all'art. 133 c.p. e l'ipotesi cosiddetta «affievolita» del reato di ricettazione va esclusa se pure uno solo degli elementi materiali di detto reato possa essere considerato di non scarsa importanza sia sotto il profilo della capacità a delinquere del soggetto sia per il vantaggio tratto dalla ricettazione. (Nella specie è stata esclusa l'ipotesi lieve per i numerosi precedenti penali, per l'importo non trascurabile degli assegni, per il fatto che questi venivano cambiati in banca con falsi documenti).

Cass. pen. n. 399/1993

L'art. 11 della L. 18 aprile 1975, n. 110 prescrive che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo all'identificazione e al controllo di esse. Chiunque detenga un'arma deve, dunque, sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi, il cui difetto è penalmente sanzionato e non può trincerarsi dietro l'ignoranza della loro cancellazione. Pertanto, il cessionario possessore di un'arma a meno che non voglia attribuirsi la paternità dell'abrasione della matricola risponde di ricettazione, poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma stessa, in quanto non posseduta legittimamente dal cedente. (Fattispecie in cui la matricola abrasa si trovava all'interno della canna, in posizione non visibile dall'esterno).

Cass. pen. n. 48/1993

Chi acquista o riceve per la vendita musicassette abusivamente contraffatte da altri incorre nella duplice violazione dell'art. 648 c.p. e nell'art. 1 L. 29 luglio 1981, n. 406, non sussistendo tra le figure criminose previste dalle due norme predette alcun rapporto di specialità ex art. 15 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle stesse. (Fattispecie di detenzione di musicassette sprovviste del timbro Siae).

Cass. pen. n. 8/1993

In tema di ricettazione, di assegno circolare in bianco, ai fini dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, occorre avere riguardo non esclusivamente al valore venale della carta e del costo della stampa del modulo, ma anche all'interesse generale della banca emittente al cosiddetto «valore formale» del documento, per la peculiare funzione garantistica nel commercio giuridico dei titolo di credito, interesse la cui lesione è attuale e concomitante alla ricettazione, indipendentemente dall'utilizzazione concreta del titolo e della conseguente eventuale realizzazione degli ulteriori reati di falso e truffa. Ove la ragione preponderante del riconoscimento dell'attenuante indicata sia il modesto valore economico del bene ricettato, poi, non può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, poiché la medesima circostanza non può essere apprezzata due volte in favore dell'imputato.

Cass. pen. n. 3/1993

Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione, poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve, provenga da delitto, equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto.

Cass. pen. n. 9885/1992

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione l'arma alterata con la mozzatura delle canne, che risponde alla finalità di facilitare l'occultamento e del potenziamento dell'arma, non è di per sé reato, senza alcun ulteriore elemento indicativo di illecita provenienza dell'arma stessa, a differenza dell'abrasione dei numeri di matricola che costituisce la prova evidente della provenienza del reato e della necessaria consapevolezza di tale illecita provenienza da parte della persona nel cui possesso l'arma clandestina viene trovata.

Cass. pen. n. 8013/1992

Costituisce ipotesi punibile ex art. 648 c.p. la ricettazione da ricettazione (acquisto della merce da altro ricettatore) e rientra, comunque, nella previsione di detta norma incriminatrice anche l'acquisto di una cosa proveniente in via mediata da delitto, quando l'acquirente sia consapevole di tale provenienza.

Cass. pen. n. 7821/1992

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale del delitto di ricettazione, di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., («fatto di particolare tenuità») si deve tenere conto di tutti gli elementi del fatto e non soltanto del valore del bene, tuttavia il valore rilevante dell'oggetto ricettato esclude di per sé la configurabilità della ricettazione di particolare tenuità. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che il valore superiore ai venti milioni di lire, attribuito nella sentenza impugnata alla autovettura ricettata, fosse rilevante e tale da escludere l'ipotesi attenuata della ricettazione).

Cass. pen. n. 7813/1992

In relazione al reato di ricettazione, che è reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori, per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. Il concorso morale può precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. La successiva ricezione della cosa può dar luogo a ulteriore ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità.

Cass. pen. n. 6925/1992

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648 c.p. in materia di armi, il reato presupposto non si esaurisce soltanto in quello di furto o altro contro il patrimonio, ma comprende anche quello di cancellazione del numero di matricola dell'arma.

Cass. pen. n. 5413/1992

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, l'ambito dei delitti presupposti va limitato a quelli che, sia pure indirettamente, offendano il patrimonio pubblico o privato. Ne consegue che non possono costituire presupposti del reato di ricettazione né l'abrasione del numero di matricola (o degli altri segni distintivi) di un'arma comune da sparo, né la cessione di un'arma del genere già privata di tali segni.

Cass. pen. n. 2804/1992

Ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.

Cass. pen. n. 1999/1992

Ai fini della concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, al danno patrimoniale previsto dall'attenuante in parola deve assegnarsi valore oggettivo intrinseco e pertanto, se esso è collegato al reato di ricettazione di moduli di assegni in bianco, deve farsi riferimento al valore dei moduli e non già agli importi che risultino apposti in un momento successivo, dando luogo ad ulteriori ipotesi delittuose (truffa, falso, ecc.).

Cass. pen. n. 1985/1992

È configurabile il delitto di ricettazione di un bene immobile. L'art. 648 c.p. prevede l'ipotesi dell'acquisto di cose provenienti da qualsiasi delitto oltre che la ricezione e l'occultamento delle cose medesime: mentre in relazione a questi ultimi casi è necessario che si tratti di oggetti mobili, gli atti di acquisto possono avere ad oggetto anche immobili. (Nel caso di specie, costituito dall'acquisto di un immobile proveniente da precedente delitto di truffa, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per mancanza dell'elemento psicologico del reato).

Cass. pen. n. 11762/1991

Ricettazione ed illecita detenzione di armi hanno obiettività giuridiche diverse, proteggono sfere giuridiche diverse, sicché allorquando esse sono ravvisabili in un unico comportamento del reo, costui realizza una ipotesi di concorso formale, poiché nessuna delle due ipotesi resta assorbita dall'altra. Infatti non va dimenticato che la ricettazione può avere ad oggetto cose la cui detenzione non abbisogna di licenza.

Cass. pen. n. 10944/1991

Nel delitto di ricettazione l'ipotesi attenuata dal fatto di particolare tenuità richiede anzitutto l'accertamento del valore economico della cosa ricettata (che deve essere particolarmente tenue sotto un profilo oggettivo) e non quello, di per sé insufficiente, della sua quantità o del profitto che dalla sua vendita il reo potrebbe trarre. In secondo luogo non può farsi dipendere la particolare tenuità del fatto, del quale il danno è soltanto una componente, solo dal valore particolarmente tenue della cosa ricettata ma deve piuttosto legarsi anche alle modalità ed ai motivi dell'azione e, conseguentemente, alla condotta e alla personalità del colpevole.

Cass. pen. n. 10943/1991

In tema di ricettazione la prova della consapevolezza dell'illecita provenienza dei beni ricevuti può essere desunta anche da inequivoci elementi indiziari forniti dal comportamento dell'imputato.

Cass. pen. n. 9291/1991

Poiché il termine «ricezione» di cui all'art. 648 c.p. è comprensivo di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosi intendere in tale senso il termine «acquisto» che si ritrova nel testo del citato articolo, ne discende la configurabilità del reato di ricettazione anche nel caso di impossessamento da parte di un terzo di una cosa di origine furtiva, abbandonata dal ladro.

Cass. pen. n. 9280/1991

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, deve ritenersi che nel caso di ricettazione di assegni circolari e bancari già compilati, il danno cagionato dal reato non è solo quello del valore cartaceo dei relativi moduli, ma è quello rappresentato dall'importo recato dai titoli.

Cass. pen. n. 6531/1991

In tema di ricettazione (art. 648 c.p.), la prova dell'elemento psicologico del reato può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell'imputato in relazione alla sua specifica attività professionale. (Nella fattispecie è stato ritenuto la sussistenza del reato nella condotta di un esperto del mercato automobilistico che aveva acquistato in Spagna e importato in Italia, a scopo di vendita e di profitto, motori fabbricati dalla Seat su licenza Fiat, recanti il marchio distintivo «Fiat» contraffatto).

Cass. pen. n. 6507/1991

Il reato di ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente bensì in via mediata, da delitto. (Fattispecie in tema di ricettazione di assegni di provenienza illecita).

Cass. pen. n. 5404/1991

In tema di ricettazione, colui che viene trovato in possesso di un oggetto rubato e non sa fornire una plausibile giustificazione sul modo in cui l'ha ottenuto, può venire legittimamente ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 648 c.p. (Nella fattispecie, risultava accertato che il bene, di cui si assumeva la ricettazione, era stato rubato da qualche giorno).

Cass. pen. n. 3505/1991

In tema di ricettazione non è applicabile la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto quando oggetto del delitto sia un'arma. Tale attenuante richiede l'accertamento — oltre che del valore economico della cosa ricettata (che deve essere in ogni caso particolarmente tenue) — anche di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso. (Nella specie è stata esclusa l'attenuante con riferimento alle modalità del fatto, concernente un'arma micidiale e clandestina).

Cass. pen. n. 12928/1990

Il possesso di un'arma clandestina, in mancanza di elementi che possano indurre a ritenere il possessore autore del reato di cui l'arma è oggetto, è fatto in sé idoneo a costituire elemento probatorio preciso del delitto di ricettazione, dato che l'abrasione viene attuata allo scopo di non permetterne l'identificazione e, quindi, di occultare la provenienza illecita delle armi.

L'acquistare od il ricevere un'arma che sia stata privata dei suoi segni di identificazione, integra il delitto di ricettazione, giacché ai fini dell'identificazione del predetto reato in tema di armi, il reato presupposto può ben concretarsi in quello di cancellazione del numero di matricola dell'arma.

Cass. pen. n. 10562/1990

In tema di ricettazione è necessario distinguere fra la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 648 comma secondo, c.p. e la speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62, n. 4 c.p. Infatti, la prima consente e presuppone una valutazione complessiva dell'episodio, quale risulta accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, mentre la seconda attiene esclusivamente al valore materiale della cosa, che dev'essere di speciale tenuità. Ne deriva che le due circostanze attenuanti predette sono fra loro compatibili.

Cass. pen. n. 9573/1990

Il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva dell'intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta, per fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. Ne deriva che se tale scopo non sia stato realizzato, il delitto è consumato e non solo tentato. Nell'ipotesi della mediazione quindi è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è necessario né che metta in rapporto diretto le due parti, né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta.

Cass. pen. n. 9572/1990

La ricettazione è un reato di offesa, che rientra nella tipicità. La conformità della fattispecie concreta a quella legale implica la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Essa è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta tipica cade su un quid, che ha un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura.

Cass. pen. n. 9410/1990

Per la configurabilità della ricettazione è sufficiente che sia stato accertato il delitto-presupposto e la provenienza delle cose (oggetto di ricettazione) dal medesimo, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, anche se non ne siano stati scoperti gli autori.

Cass. pen. n. 7650/1990

La ricettazione, nella forma dell'intromissione, si consuma per il solo fatto dell'intermediazione, momento nel quale deve esistere la consapevolezza dell'illiceità del possesso dell'offerente, la cui prova può desumersi da qualunque elemento di fatto che abbia un inequivoco valore probatorio della mala fede dell'acquirente.

Cass. pen. n. 7613/1990

Il principio di specialità (art. 15 c.p.) postula una pluralità di norme regolatrici della stessa materia, di previsioni disciplinanti la stessa cosa, e la presenza in una di esse di elementi peculiari che valgano a differenziare l'impianto normativo e che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente, che resta, per così dire, esclusa od assorbita. L'art. 648 c.p. e l'art. 474 stesso codice non riproducono tale schema tecnico, attesa la diversità delle previste condotte. Ne consegue che le ipotesi di reato di cui ai predetti articoli — di diversa obbiettività giuridica — possono concorrere quante volte i prodotti siano stati ricevuti con la scienza della pregressa falsificazione; concorso peraltro non più configurabile nell'ipotesi di buona fede nell'acquisto delle cose contraffatte con successiva conoscenza della contraffazione e successivo commercio delle stesse, la quale integra il reato di cui all'art. 474 c.p.

Cass. pen. n. 7224/1990

In materia di ricettazione (art. 648 c.p.), la consapevolezza della provenienza illecita del denaro e delle altre cose acquistate, ricevute etc. deve ritenersi sussistente anche quando nella mente del soggetto agente si sia affacciato il dubbio della provenienza delittuosa e nonostante ciò egli abbia agito accettandone il rischio.

Cass. pen. n. 4077/1990

Ai fini della configurazione del delitto di ricettazione non rileva il mancato accertamento giudiziale dei delitti presupposti, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto dell'illecita provenienza delle cose acquistate e ricevute risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.

In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento anche indiretto e, quindi, anche da quelli indicati nell'art. 712 c.p. quando essi siano così univoci da generare in qualsiasi persona la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre.

Cass. pen. n. 3715/1990

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione si richiede, essenzialmente, la certezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, acquistato od occultato, ma tale certezza, desumibile dalle emergenze processuali, non è da confondersi con la consapevolezza, da parte di chi la res ha ricevuto, acquistato o occultato, della provenienza delittuosa di essa. L'indagine concernente la conoscenza di tale illecita provenienza — integrativa dell'elemento intenzionale del reato de quo — in quanto accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità, quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni della propria convinzione con motivazione immune da vizi logico-giuridici.

Cass. pen. n. 16135/1989

In mancanza di elementi atti a dimostrare la legittima provenienza dell'arma — e quindi che il detentore ha provveduto di persona ad eliminare i contrassegni, commettendo, così, il reato di cui all'art. 23, quarto comma, L. 18 aprile 1975, n. 110 — si deve presumere l'esistenza del delitto di ricettazione sulla base del fatto stesso del possesso dell'arma clandestina, da ritenersi indizio sufficiente dell'illecita provenienza dell'arma. In tal caso, pertanto, il detentore dovrà rispondere sia di ricettazione che del reato previsto dall'art. 23, terzo comma della legge citata.

Cass. pen. n. 15496/1989

Il presupposto del delitto di ricettazione, cioè l'esistenza di un delitto anteriore, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati).

Cass. pen. n. 13330/1989

In tema di ricettazione di assegni, ai fini dell'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa si deve tener conto dell'importo risultante dal titolo solo se il reato di ricettazione abbia avuto ad oggetto un assegno già contenente l'indicazione dell'importo stesso.

L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, n. 4 c.p., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma c.p.

Cass. pen. n. 9316/1989

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 648 c.p. la valutazione della tenuità del fatto va condotta sulla base degli elementi materiali che integrano la realizzazione fenomenica della fattispecie astratta, con esclusione degli elementi soggettivi in quanto la diminuente in parola ha natura oggettiva.

Cass. pen. n. 7394/1989

Il termine «fatto» usato dal legislatore al primo cpv. dell'art. 648 c.p., che non può essere identificato con l'espressione «danno patrimoniale», ha un significato e un contenuto più ampio di quello di danno, sicché, esso, pur non esclude che il valore della cosa ricettata possa essere tenuto presente dal giudice, è comprensivo di altri possibili elementi che possono caratterizzare il caso concreto. Detti elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, possono assumere in relazione alla singola fattispecie, un significato determinante ai fini del riconoscimento o della esclusione della particolare tenuità del fatto, valutato nella sua globalità, rispetto al valore economico, ovvero al numero delle cose ricettate.

Cass. pen. n. 4700/1989

Se il «delitto presupposto» della ricettazione di un'arma si identifica nella «clandestinizzazione», ad opera di terzo, dell'arma stessa, è ravvisabile concorso di reati e non rapporto di «specialità» fra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della stessa. Tale rapporto è insussistente sia per la diversa obiettività giuridica delle fattispecie, sia per il diverso contenuto normativo dei due precetti in presunto conflitto. Il concorso è configurabile anche fra la «clandestinizzazione» (art. 23, terzo comma, seconda ipotesi, L. 18 aprile 1975, n. 110), la detenzione ed il porto dell'arma resa clandestina (art. 23, secondo e terzo comma, prima ipotesi, legge cit.), poiché anche detti reati hanno fisionomie giuridiche diverse, avendo il primo come oggetto l'azione in sé di rendere clandestina l'arma ed il secondo ed il terzo le azioni successive del detenere e del portare l'arma, che, per essere stata «clandestinizzata», imprime a dette azioni una particolare connotazione di pericolosità rispetto alle medesime azioni aventi per oggetto un'arma non privata dei segni di identificazione.

Cass. pen. n. 2200/1989

In tema di ricettazione, il dolo, consistente nella consapevolezza dell'agente della provenienza illecita della cosa, può essere dimostrato da qualsiasi elemento utile e rilevante ai fini probatori, e ciò a prescindere dall'accertamento giudiziale del reato presupposto. Tale indagine sulla conoscenza della provenienza delittuosa della cosa ricettata costituisce accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua e corretta motivazione.

Cass. pen. n. 1493/1989

La consapevolezza dell'imputato di ricettazione, circa la provenienza delittuosa della cosa ricevuta, può desumersi da qualsiasi elemento e, in particolare, dalla sua peculiare natura in quanto tale da ingenerare in persona di media levatura la certezza che la cosa non poteva essere legittimamente posseduta da chi la deteneva. Pertanto, si verifica tale situazione allorché si ricevano moduli di assegno bancario, poiché essi non sono in commercio e non possono essere ceduti se non dopo il loro riempimento da parte del titolare del relativo conto corrente.

Cass. pen. n. 590/1989

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione non è necessario che sia noto l'autore del delitto presupposto, essendo sufficiente la semplice certezza della sua esistenza.

Cass. pen. n. 12249/1988

Il reato di ricettazione è configurabile in ogni ipotesi di ricezione di beni che costituiscono il profitto patrimoniale di qualsiasi delitto. Pertanto è ravvisabile il reato di ricettazione in caso di acquisizione del prodotto di attività di contraffazione o alterazione. (Fattispecie in tema di possesso di oggetti con marchio contraffatto di altra industria).

Cass. pen. n. 8687/1988

In tema di ricettazione la scienza dell'agente in ordine alla provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento e sussiste quando i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che la cosa ricevuta o acquistata non poteva essere posseduta legittimamente da chi la deteneva od offriva. Ne consegue che in caso di detenzione di arma con il numero di matricola abraso, la prova di tale consapevolezza, data l'esistenza di un delitto anteriore - cancellazione del numero di matricola - è in re ipsa.

Cass. pen. n. 8432/1988

Il momento perfezionativo del reato di ricettazione per intromissione coincide con il compimento della condotta posta in essere dall'agente per fare, acquistare o ricevere il danaro o le altre cose provenienti da delitto, senza che sia necessario che l'interessamento così spiegato raggiunga lo scopo che l'agente si è proposto. Il reato si consuma perciò mediante il primo atto di univoca ed idonea intromissione ed il tentativo non è configurabile.

Cass. pen. n. 5642/1988

In tema di ricettazione assume rilievo determinante, per la configurazione del reato, l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarre da queste profitto. Pertanto, non risponde di ricettazione ma di favoreggiamento reale il soggetto (nella specie titolare di officina meccanica) il quale si impegna, dietro compenso, ad apportare ad un autoveicolo di cui conosce la provenienza delittuosa, modifiche volte a contraffarne i segni distintivi non derivando, nell'ambito del contratto di lavoro, un trasferimento del possesso in senso tecnico.

Cass. pen. n. 3742/1988

In tema di ricettazione di moduli di assegni bancari di c/c è ammissibile la richiesta di risarcimento del danno anche nel caso in cui il correntista non abbia subito alcun pregiudizio per essere riuscito a bloccare in tempo utile qualsiasi pagamento, perché oltre il danno sia pur minimo del prezzo del modulo egli può chiedere il controvalore del tempo perduto per compiere gli adempimenti conseguenziali al furto, di cui è rimasto vittima.

Cass. pen. n. 3675/1988

La ricettazione, nella forma dell'intromissione, si consuma per il solo fatto dell'intermediazione. In questo momento deve esistere la consapevolezza dell'illiceità del possesso dell'offerente, ma la prova di tale atteggiamento psicologico può desumersi da qualunque elemento di fatto, compreso il comportamento successivo che, da solo o nel complesso delle altre risultanze processuali, fornisca la dimostrazione della scienza dell'agente in ordine alla provenienza delle cose che ha fatto acquistare.

Cass. pen. n. 3600/1988

Se già il semplice possesso di un'arma clandestina costituisce reato, la sua ricezione integra il delitto di ricettazione, in quanto l'assenza della marca, della matricola e degli altri segni di caratterizzazione e controllo del banco nazionale di prova impressi sull'arma evidenzia l'origine delittuosa dell'arma stessa, della quale l'agente non può non avere coscienza in quanto palese.

Cass. pen. n. 12402/1987

In tema di ricettazione, la ricezione di cui all'art. 648 c.p. è formula comprensiva di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosi intendere in senso lato il termine acquisto che figura nel testo dell'articolo precitato. Ne consegue che è configurabile la ricettazione nel caso di impossessamento da parte di un terzo di una cosa di origine furtiva, abbandonata dal ladro.

Cass. pen. n. 10615/1987

In tema di ricettazione la conoscenza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, ivi compreso il comportamento tenuto dallo stesso agente successivamente alla ricezione.

Cass. pen. n. 8245/1987

Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per «mero titolo di compiacenza». Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie possibilità di utilizzare una patente di guida falsificata), né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l'incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo. Ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano maggiori pregiudizi per la vittima del reato.

Cass. pen. n. 7761/1987

Non è configurabile il delitto di ricettazione se il reato presupposto è punibile a querela e questa non sia stata presentata.

Cass. pen. n. 12490/1986

Commette il delitto di ricettazione nella forma dell'intromissione colui il quale segnali ai ladri l'eventuale probabile acquirente di cose che conosce essere di provenienza furtiva, essendo, a tal fine, irrilevante la mancanza di parte dello stesso di un'attività di vera e propria mediazione intesa in senso continuativo.

Cass. pen. n. 12075/1986

Colui che acquisti per uso proprio dischi, nastri o supporti analoghi abusivamente riprodotti, senza essere concorso nella riproduzione, risponde soltanto di ricettazione. Chi invece acquista i detti oggetti senza la consapevolezza dell'abusiva riproduzione e successivamente, pur essendone venuto a conoscenza, pone in essere uno dei comportamenti vietati dalla L. 29 luglio 1981, n. 406 (messa in commercio, detenzione per la vendita o introduzione nello Stato a fine di lucro dei prodotti fonografici) risponde solo del reato previsto da detta legge. Qualora invece il soggetto estraneo alla riproduzione dei prodotti fonografici li acquisti con la consapevolezza dell'abusiva riproduzione e li detenga per la vendita o li ponga in commercio, oppure li introduca nel territorio dello Stato per fini di lucro, è ravvisabile concorso del reato previsto dalla citata legge speciale e di quello di cui all'art. 648 c.p.

Cass. pen. n. 10695/1986

Ricorre l'elemento materiale della ricettazione anche quando la cosa di provenienza delittuosa venga rinvenuta non solo sulla persona del soggetto, ma anche nella sua abitazione o in luogo dove egli abbia la disponibilità immediata ed esclusiva delle cose ripostevi, mentre l'elemento psicologico può essere desunto anche dagli elementi considerati dall'art. 712 c.p. (incauto acquisto), allorquando i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da ingenerare in qualunque persona di levatura intellettuale normale e secondo la comune esperienza o conoscenza la certezza della provenienza delittuosa della cosa. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza della ricettazione, una carabina cal. 22 con matricola punzonata, risultata rubata, era stata rinvenuta in una cassapanca sita in un locale, adibito a deposito, nell'azienda dell'imputato).

Cass. pen. n. 7065/1986

Commette il delitto di ricettazione e non già il reato di incauto acquisto colui il quale acquisti un anello che il venditore gli dichiari essere «di contrabbando» anche se a questo termine gli si dà il suo significato peculiare e non già quello allusivo di attività collegata a reati contro il patrimonio.

Cass. pen. n. 10324/1985

Colui il quale riceva del danaro come compendio del furto, destinato all'acquisto di stupefacenti per conto di altri, e lo utilizzi anche a suo vantaggio commette il delitto di ricettazione e non già quello di favoreggiamento reale, in quanto dimostra con la sua condotta non solo di essere spinto dal fine di aiutare l'autore del furto nel realizzare la spendita del relativo compendio, ma anche quello di procurare a sé un ben definito profitto.

Cass. pen. n. 10503/1984

La «ricettazione per intromissione» è un reato istantaneo, senza che possa assumere alcuna rilevanza la mancata conclusione della vendita. Ne consegue che se l'accettazione di intervenire alla vendita dell'oggetto rubato sia avvenuta prima del rinvenimento della refurtiva da parte degli organi di polizia, è senz'altro da escludere la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 49 c.p.

Cass. pen. n. 9896/1984

Ai fini dell'indagine sul dolo del delitto di ricettazione non è indispensabile l'accertamento del prezzo effettivamente pagato dall'agente, potendo il giudice di merito desumere la prova dell'elemento psicologico del delitto anche da altre circostanze di fatto (modalità dell'acquisto, natura delle cose, qualità o condizione del venditore, attività normalmente svolta dall'imputato, comportamento processuale etc.) che consentono di raggiungere la ragionevole certezza che nel momento dell'acquisto egli sapeva che le cose offertegli in vendita fossero di provenienza illecita.

Cass. pen. n. 9042/1984

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria la prova che l'agente abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro o cose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza, che deve tradursi nella certezza, desunta anche da elementi gravi, univoci e concordanti, che il danaro o le cose ricevute od occultate siano il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato commesso da altri. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l'agente poteva, allorché ricevette, acquistò od occultò il danaro o le cose, aver raggiunto quella certezza, oppure se, per leggerezza, superficialità o disattenzione, omise di accertarsi della loro legittima provenienza, pur dovendo, con l'ordinaria diligenza, nutrire il sospetto che esse provenissero da reato.

Cass. pen. n. 4174/1984

La ricettazione richiede la scienza, certa e sicura, della provenienza delittuosa della cosa. Tale provenienza è implicita negli oggetti d'arte da scavo, poiché questi appartengono notoriamente allo Stato sin dal momento del loro ritrovamento.

Cass. pen. n. 5378/1983

Nella ricettazione per intermediazione non occorre alcuna appropriazione, definitiva o di lunga durata, della cosa illecita, essendo sufficiente da parte dell'intermediario che lo stesso esplichi la sua attività inerente a tale funzione per l'acquisizione al terzo della res di provenienza illecita.

Cass. pen. n. 7363/1982

Perché sussista il delitto di ricettazione non è necessario che il denaro o le cose debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Pertanto, sussiste il delitto in parola non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè cose acquistate con denaro di provenienza delittuosa oppure denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza. (Fattispecie in tema di ricorso fondato sulla distinzione, operata ai fini dell'esclusione della ricettazione, tra denaro sporco, direttamente proveniente dal riscatto di un sequestro di persona a scopo di estorsione, e denaro riciclato, trattandosi del provento di un reato di cui il ricorrente era consapevole).

Cass. pen. n. 11137/1981

Colui, che si adoperi solo per fare acquistare oggetti di provenienza delittuosa, senza ricavarne lucro, risponde del delitto di ricettazione in quanto il profitto previsto nell'art. 648 c.p. è riferibile non solo a sé ma ad altri. Infatti, l'opera di mediazione è punita autonomamente anche se l'agente non consegua l'intento di fare acquistare od occultare danaro o cose provenienti da delitto.

Cass. pen. n. 7831/1980

Anche il reato di ricettazione consente la configurabilità del tentativo, ma quando l'elemento materiale sia costituito da un negozio di trasferimento, il suo mancato perfezionamento concreta l'ipotesi del delitto tentato nel solo caso in cui non vi sia stata da parte dell'aspirante acquirente la ricezione della cosa offertagli in vendita.

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Consulenze legali
relative all'articolo 648 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. D. chiede
mercoledì 25/05/2022 - Abruzzo
“Salve vi espongo il mio problema.
Qualche mese fa ho messo in vendita presso un mercatino dell'usato un libro che aveva dei timbri di un liceo classico, e un manoscritto appartenente ad una parrocchia. Premetto che avendo regolare partita iva effettuo periodicamente degli sgomberi di appartamenti o palazzi, nello specifico i due oggetti provenivano da uno sgombero effettuato proprio nel periodo indicato in cui avrei messo in vendita tali oggetti presso il mercatino dell'usato. Naturalmente ho provveduto tramite il mio avvocato a far depositare una memoria difensiva con allegata autorizzazione da parte dei proprietari dell immobile nella quale autorizzazione erano riportati sommariamente gli oggetti asportati ovvero mobili varie epoche, libri vari argomenti e varie epoche ecc ecc , trattandosi di una palazzina di 4 piani non ho indicato in maniera specifica oggetto per oggetto.
La mia domanda è la seguente: a vostro parere una ricevuta del genere se pur sommaria può ritenersi valida ai fini dell'archiviazione.

Grazie”
Consulenza legale i 28/05/2022
Il reato di ricettazione è previsto dall’art. 648 del codice penale e punisce, in via generale, la condotta di chi, per trarre profitto, acquista beni provenienti da un qualsiasi delitto.

Si tratta di un reato molto discusso, soprattutto in riferimento all’elemento soggettivo (il dolo generico), indispensabile ai fini della sussistenza della fattispecie.
Ebbene, in relazione a tale specifico punto, la giurisprudenza ha a più riprese affermato che il dolo (diritto penale) sussiste non solo quando il soggetto agente sia consapevole della provenienza delittuosa dei beni acquistati, ma anche laddove questi ne abbia il sospetto, potendo ipotizzarsi che, al momento dell’acquisto, il reo abbia scientemente deciso di apprendere il bene per la convenienza intrinseca dell’operazione (spesso, infatti, il reato viene applicato ai casi in cui un determinato bene viene acquistato ad un prezzo notevolmente più basso di quello di mercato, proprio perché proveniente da delitto).

Ora, nel caso che ci occupa è chiaro che il soggetto agente non avesse alcuna consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. Anzi, la memoria depositata al PM depone nel senso dell’osservanza di una condotta esemplare del soggetto agente che, al momento dello sgombero, si è concretamente premurato di “indagare” sulla provenienza dei beni proprio al fine di assicurarsi che gli stessi non fossero il provento di alcun delitto.
Tale circostanza, quindi, dovrebbe indurre un inquirente oculato all’archiviazione proprio per l’impossibilità di sostenere che il soggetto agente, al momento dell’apprensione dei beni, avesse anche solo il sospetto della provenienza delittuosa dei beni.
Si noti, comunque, che nella fase delle indagini preliminari il Pubblico Ministero gode di ampia discrezionalità sulle scelte in merito all’esercizio dell’ azione penale e/o alla richiesta di archiviazione.
Il PM, infatti, archivia solo quando si rende conto che non sussistono “elementi per sostenere l’accusa in giudizio”; tuttavia tale locuzione normativa è, evidentemente, una scatola vuota i cui presupposti fattuali variano a seconda della diligenza, correttezza dell’organo inquirente e del complesso degli elementi emergenti dalle indagini preliminari.
Ciò vuol dire che l’organo inquirente potrebbe, pur a fronte della memoria di cui si è detto e della sua rilevanza, continuare a portare avanti il processo perché, magari, ritiene sussistano altre circostanze dalle quali si può dedurre la sussistenza del reato e/o che permangano ulteriori dubbi sui quali sarebbe opportuno un approfondimento nel corso del processo penale.

Daniele R. chiede
giovedì 03/04/2014
“Buongiorno,
ero titolare, con altri 3 soci, di un'azienda nel campo dell'automazione industriale. Ero uno degli Amministratori. Alla fine del 2010 ho dato le dimissioni e ho ceduto tutte le mie quote agli altri soci. Ho dovuto firmare un patto di non concorrenza di anni 2,5. Al momento della mia dipartita, d'accordo con l'altro amministratore rimasto, ho prelevato un computer fisso considerato dalla ditta esausto (non rotto, ma solamente non in grado di far girare programmi in 3D) e accantonato da tempo in un deposito per poterlo dare a mia moglie e usarlo in casa per connettersi a Facebook, Skype, ecc. Nessuno ha sollevato obiezioni, anzi ho prelevato altri 2 computer esausti per donarli ad una scuola media. Al momento del prelievo di questi computer non ho firmato alcun documento e neppure loro me lo hanno chiesto. Dopo circa un anno e mezzo, i miei ex soci hanno fatto un esposto alla Procura scrivendo che un computer contente materiale sensibile era stato rubato dalla loro azienda e che il materiale contenuto era stato "passato" alla concorrenza. Chiedevano alla Procura il sequestro del computer presso la mia casa e l'analisi di tutti i movimenti del computer. Mia moglie, al momento del sequestro da parte della Finanza ha rilasciato una dichiarazione scritta che quel computer lo usava solo ed esclusivamente lei e che io non lo avevo mai assolutamente usato da quando era presso la nostra abitazione. La Procura ha analizzato i contenuti del computer e ha trovato materiale tecnico vecchio, di anni passati, (ingenuamente non era stato ripulito da nessuno) ma nulla che fosse riconducibile ad una attuale eventuale attività mia a favore della concorrenza. Malgrado ciò, inspiegabilmente, il GIP ha accolto la loro tesi e mi ha accusato di ricettazione :ex art. 648 cp. "perché con la consapevolezza dell'illecita provenienza ed al fine di trarne profitto riceveva un computer Siemens oggetto di furto avvenuto in epoca imprecisata ai danni della società". Premetto che: 1) La società non ha nessuna fattura o pezza d'acquisto recante la matricola del computer Siemens in oggetto che possa dimostrare l'acquisto del bene e l'appartenenza nei cespiti aziendali. 2) La società non ha mai sporto formale denuncia di furto del suddetto computer 3) La società non ha mai menzionato gli altri 2 computer donati alla scuola e aventi la medesima provenienza.4) Il sottoscritto può dimostrare con gli estratti conto della propria (unica) banca di non avere mai avuto sul conto alti introiti che la rata di pagamento delle quote societarie e quindi di non aver assolutamente tratto benefici da attività contrarie al patto di non concorrenza. 5) Nessuna persona, nessun cliente, nessun competitor della società accusante può asserire di aver avuto rapporti con me e di aver usufruito di notizie o disegni della mia vecchia azienda. La mia domanda è : con questi elementi posso essere accusato di ricettazione? Come posso uscire da questa situazione? Vi sarei grato se mi poteste dare una risposta. Grazie.”
Consulenza legale i 07/04/2014
Il reato di ricettazione, disciplinato dall'art. 648 del c.p., prevede che venga punito colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
Si tratta di un reato di "pericolo", che si consuma nel momento in cui si perfeziona il possesso ingiustificato del denaro o delle cose.
La ricettazione presenta due caratteristiche particolari:
- accessorietà: la ricettazione richiede l'esistenza di un delitto-presupposto;
- autonomia: se l'attività del colpevole non è estranea dall'attività consumativa dell'altro delitto, ricorre l'ipotesi di concorso nel reato e non di ricettazione.

Non sembra configurarsi nella vicenda descritta il delitto di ricettazione.
Analizzando i diversi elementi della fattispecie astratta, applicati al caso di specie, si può affermare quanto segue.
1 - Mancanza del reato-presupposto
Nel caso di specie manca il delitto da cui sarebbe originata la ricettazione, poiché non è stato commesso alcun furto. Tuttavia, si ritiene che il reato-presupposto non debba essere stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo. E' quindi possibile che il GIP abbia ritenuto di rinviare a giudizio l'imputato, il quale potrà però provare l'inesistenza del reato-presupposto in sede di istruttoria dibattimentale.
2 - Elemento soggettivo
Secondo costante giurisprudenza, la prova dell'elemento soggettivo del reato (finalità di profitto) può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale sarebbe rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (v. la recente sentenza della Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 2014, n.1401). Senza voler invertire l'onere della prova, quindi, la giurisprudenza ritiene che il totale silenzio dell'imputato sulla provenienza della cosa o l'utilizzo di formule vaghe o, ancora, il ricorso a circostanze inverosimili, possano far ritenere assolto l'onere dell'accusa di dimostrare la sussistenza del reato.
Nel caso di specie, però, la situazione è ben diversa: l'imputato è in grado di dare prova (mediante testimoni ma anche tramite l'analisi del traffico dati del pc asseritamente "rubato") che il computer proviene da una lecita cessione da parte della società. Ciò induce a ritenere che egli non sia in mala fede, potendo dimostrare la provenienza del bene in suo possesso ed altresì da quanto lo stesso si trova nella sua abitazione.
Sempre in ambito di elemento psicologico del reato di ricettazione, va anche aggiunto che, secondo un orientamento ormai pacifico e consolidato della Corte di cassazione, la nozione di "profitto" prevista dall'art. 648 c.p. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire. "Non può essere revocato in dubbio, pertanto, che anche una utilità esclusivamente morale possa integrare il fine di profitto", dice la Cassazione (sentenza del 20 settembre 2007, n. 35176). Pertanto, è superfluo provare che l'imputato non ha ricevuto materialmente denaro da potenziali competitor della società di cui è ex socio, in quanto il suo profitto avrebbe potuto consistere nell'intento morale di danneggiare l'azienda di cui faceva parte.

Tutto ciò premesso, va comunque valutata con il legale di fiducia la migliore strategia processuale da seguire, che richiede un'analisi dettagliata dei fatti e degli atti di indagine.