Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10683 del 23 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Commette il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p. il datore di lavoro che, anziché accantonare presso un istituto di credito le percentuali da lui trattenute sulle somme spettanti ai lavoratori edili per ferie, gratifica natalizia e festivitą soppresse, mantenga le stesse, di proprietą dei dipendenti, nella sua materiale disponibilitą esclusiva e infatti, l'ulteriore permanere di tali percentuali nel possesso del datore di lavoro costituisce un fatto successivo, distinto ed autonomo rispetto all'omesso accantonamento mediante deposito presso un istituto bancario.

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