Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4316 del 26 aprile 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., la relazione di coabitazione (al cui abuso si ricollega l'aumento di pena) č data dalla circostanza oggettiva della convivenza pił o meno protratta nel tempo - e, comunque, per un periodo apprezzabile - non solo nel medesimo appartamento, ma anche, secondo un concetto pił lato del termine «coabitazione», nel medesimo immobile. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante de qua nell'ipotesi di appropriazione indebita di energia elettrica destinata ai servizi comuni da parte di un condomino che aveva effettuato un allaccio abusivo a valle del contatore condominiale).

(massima n. 2)

Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di sottrazione di cose comuni previsto dall'art. 627 c.p., la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia gią possessore, pur se a titolo di compossesso pro indiviso: non č possibile, infatti, configurare una «sottrazione» da parte di chi si trovi attualmente, anche se solo pro quota, in possesso del bene. (In attuazione di detto principio la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 646 c.p. nell'impossessamento da parte di un condomino, attuato mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, dell'energia elettrica destinata all'alimentazione dell'impianto di illuminazione e degli altri apparecchi di proprietą comune, argomentando sul presupposto che tutti i partecipanti al condominio, compreso l'agente, dovevano reputarsi compossessori dell'energia elettrica somministrata dall'ente erogatore).

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