Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6997 del 3 agosto 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di una pluralitā di reati unificati dal vincolo della continuazione, la determinazione del danno patrimoniale di rilevante gravitā — ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c. p. — deve esser fatta con riferimento a ciascuno dei reati concorrenti, posto che l'unificazione č finzione giuridica solo quoad poenam mantenendo i singoli reati ogni loro caratteristica e particolaritā immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.

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