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Il tentato omicidio non è attenuato dal tradimento della moglie

Il tentato omicidio non è attenuato dal tradimento della moglie
Il tradimento della moglie non integra l’attenuante della provocazione in caso di tentato omicidio.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4373/2020, nell’analizzare un caso di tentato omicidio, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla configurabilità o meno della circostanza attenuante comune dell’aver agito in uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ossia dall'altrui provocazione, ex art. 62, n. 2, c.p., nel caso in cui un marito abbia tentato di uccidere la propria moglie in seguito al suo tradimento.

La vicenda oggetto dell’esame della Suprema Corte aveva visto come protagonista un uomo che, in un clima generale di maltrattamenti domestici, mosso dal fatto che la moglie avesse una relazione extraconiugale, aveva trascinato quest’ultima per i capelli, rovesciandole addosso acido muriatico, tentando anche di farglielo ingerire, e l’aveva, poi, colpita al volto con un coltello; il tutto in presenza dei figli minori, i quali erano, infine, riusciti ad aprire la porta di casa ai vicini, che avevano, così, interrotto il tentativo di omicidio. Oltre a ciò, l’uomo aveva anche prelevato i figli minori, nel tentativo di portarli con sé in Svizzera, nonché minacciato il nuovo compagno della moglie.

In seguito all’accaduto, l’uomo veniva condannato, in entrambi i gradi del giudizio di merito, per i reati di tentato omicidio, aggravato dall’aver commesso il fatto in presenza di minori, dalla premeditazione e dall’aver agito con crudeltà, nonché per i reati di sequestro di persona, di maltrattamenti in famiglia e di minacce. In particolare, i giudici avevano ritenuto sussistente la premeditazione in quanto, come riferito dalla persona offesa, l’uomo, in più circostanze, le aveva, in precedenza, rivolto delle battute sul fatto che, presto, gli sarebbero serviti l’acido muriatico e i coltelli da cucina presenti in casa.

La Corte territoriale escludeva, peraltro, di poter ritenere configurabili le circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p., e quella comune della provocazione, ex art. 62, n. 2, c.p., la quale, secondo l’imputato, avrebbe dovuto essergli riconosciuta per l’aver agito in uno stato d’ira causato dalla relazione extraconiugale della moglie.

Di fronte alla conferma in appello della propria condanna, l’imputato ricorreva in Cassazione.
L’uomo lamentava, in particolare, come i giudici di merito, a suo avviso, avessero errato nel ritenerlo colpevole di tentato omicidio, non avendo essi, evidentemente, considerato il fatto che, dall’esame del consulente tecnico, fosse emerso che l’ingestione di acido avrebbe potuto essere idonea a provocare la morte solo in quantità elevata, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Lo stesso ragionamento valeva, poi, per il ricorrente, in merito all’utilizzo di un coltello, che era avvenuto solo sul volto della donna, e, dunque, non su parti vitali del corpo, né interessando organi interni.

Si contestava, poi, l’applicazione dell’aggravante dell’aver agito con premeditazione e crudeltà. Secondo il ricorrente, infatti, egli non aveva agito con dolo di premeditazione, ma, piuttosto, con dolo d’impeto, causato dal fatto che la moglie continuasse ad intrattenere una relazione extraconiugale. Né, a suo avviso, aveva posto in essere la propria condotta al fine di procurare alla moglie abnormi e superflui patimenti, idonei a configurare l’aggravante dell’aver agito con crudeltà, di cui all’art. 61, n. 4, c.p.

L’imputato eccepiva, inoltre, il mancato riconoscimento, in suo favore, delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante comune della provocazione, ex art. 62, n. 2, c.p. Quanto alle attenuanti generiche, si lamentava il fatto che i giudici d’appello non avessero considerato l’intervenuto parziale risarcimento del danno. In merito, invece, all’attenuante comune della provocazione, l’uomo evidenziava come la relazione extraconiugale della moglie avesse realizzato in lui un accumulo di esasperazione, la quale era esplosa in occasione del proprio rientro e dell’avvenuta presa di coscienza della continuazione di detta relazione.

Lo stesso imputato presentava, poi, un distinto atto di ricorso per mezzo di un altro difensore, eccependo l’erroneità dell’applicazione del tentativo, poiché, a suo avviso, gli atti da lui posti in essere non rispondevano al requisito dell’idoneità, richiesto ex art. 56 c.p.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando prive di fondamento le doglianze esposte.

Quanto, innanzitutto, alla contestata attribuzione del delitto di tentato omicidio, gli Ermellini hanno evidenziato come, in realtà, i giudici d’appello avessero fornito, sul punto, un’adeguata motivazione, ritenendo sussistente il tentativo di omicidio a causa dell’idoneità e della non equivocità delle condotte poste in essere dall’imputato, dirette senza dubbio a cagionare la morte della moglie, la quale non si è verificata soltanto per cause indipendenti dalla volontà dell’uomo.

Infondati sono stati, altresì, giudicati i motivi di ricorso relativi alla premeditazione e all’aggravante dell’aver agito con crudeltà. Anche su tale punto, infatti, i giudici d’appello avevano ampiamente motivato la propria decisione, evidenziando come l’uomo avesse di fatto organizzato un agguato alla moglie, avendo anticipato il suo rientro a casa ed essendo stato per ore ad attendere il rientro della moglie assieme al nuovo compagno. Allo stesso modo, corretta è parsa anche l’applicazione dell’aggravante dell’aver agito con crudeltà, la quale, in ossequio al costante orientamento della Cassazione, è stata desunta dall’intero contesto d’azione, ivi comprese la grande violenza dell’aggressione subita dalla donna, nonché la presenza dei figli minori (cfr. ex multis Cass. Pen., SS.UU., n. 40516/2016).

Parimenti immune da censure è parsa, agli Ermellini, la motivazione fornita dalla pronuncia impugnata in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Lo stato d’ira a cui si era appellato l’imputato, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, era, infatti, nato, non tanto dalla relazione extraconiugale della moglie in sé considerata, quanto, piuttosto, dal fatto che la donna avesse disatteso la condotta costrittiva del coniuge, il quale pretendeva di affermare valori contrari ai principi di parità e dignità. Come correttamente rilevato dai giudici d’appello, infatti, la provocazione non si può configurare quando il fatto che si assume come ingiusto sia ritenuto tale soltanto dall’agente e non sia, invece, apprezzabile nello stesso modo in una valutazione generalizzata dello stesso fatto.


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